Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Belgio

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

  • Ufficiali giudiziari;
  • cancellerie degli organi giudiziari, nei casi in cui la legge belga impone loro la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Ufficiali giudiziari.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Il Belgio accetta i moduli compilati in neerlandese, francese, tedesco e inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

Associazione nazionale degli ufficiali giudiziari del Belgio (Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Bruxelles
BELGIO

Telefono: +32 2 5380092
Fax: +32 2 5394111
E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Le informazioni possono essere comunicate per posta, fax, e-mail o telefono.
Lingue accettate: francese, neerlandese, tedesco, inglese.
Competenza territoriale: Belgio (tutto il paese)

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Il Belgio fornisce l'assistenza di cui all'articolo 7 nel modo indicato al paragrafo 1, lettera a). Le autorità competenti alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto sono gli ufficiali giudiziari.

I dettagli degli ufficiali giudiziari ai quali rivolgersi per determinare i recapiti sono reperibili su questo sito web.

Il Belgio dichiara che gli ufficiali giudiziari debitamente autorizzati a notificare o comunicare un atto sul proprio territorio, in qualità di organi riceventi sono generalmente tenuti per legge a verificare, di propria iniziativa, l'autenticità del recapito del destinatario dell'atto in Belgio, in conformità del diritto interno vigente. L'indirizzo è verificato consultando le banche dati esistenti a cui gli ufficiali giudiziari hanno legittimo accesso e che forniscono informazioni sulla residenza ufficiale di tutte le persone (belghe o straniere) domiciliate, residenti o autorizzate a risiedere in Belgio.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il Belgio accetta il modulo A compilato in inglese, francese, neerlandese o tedesco.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non pertinente.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Il Belgio applica un sistema a doppia data per determinare il momento della notificazione o della comunicazione; la data da considerare come data della notificazione o della comunicazione varia a seconda che si riferisca al destinatario o al mittente.

A norma dell'articolo 53 bis del codice giudiziario belga, per quanto riguarda il destinatario, salvo che la legge non prescriva diversamente, i termini che iniziano a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione di un atto cartaceo sono calcolati come segue:

1) a partire dal primo giorno successivo a quello in cui la lettera giudiziaria o la raccomandata con ricevuta di ritorno è presentata al domicilio del destinatario o, se del caso, alla sua residenza o al domicilio da lui eletto;

2) a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui la raccomandata o la lettera ordinaria è consegnata al servizio postale, salvo prova contraria da parte del destinatario.

Per quanto riguarda il mittente dell'atto, la data della notificazione o della comunicazione è quella di trasmissione (o la data di consegna al servizio postale o alla cancelleria del tribunale).

Di conseguenza, se una parte perde la causa in primo grado e vuole presentare appello, deve poterlo fare senza attendere la notificazione formale della sentenza.

Lo stesso vale anche per la notificazione o la comunicazione di un atto trasmesso da una persona che desideri interrompere la prescrizione (atto extragiudiziale).

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il Belgio accetta il modulo K compilato in inglese, francese, neerlandese o tedesco.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notificazione o comunicazione tramite ufficiale giudiziario è soggetta a un diritto forfettario di 165 EUR (IVA inclusa) a carico del richiedente per ogni atto notificato o comunicato a una persona fisica o giuridica. L'ufficiale giudiziario può richiedere tale importo, o parte di esso, prima di intraprendere qualsiasi azione. Nei casi in cui il paese d'origine, in virtù della legislazione europea sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, applichi l'IVA alle spese di notificazione o comunicazione, l'ufficiale giudiziario rimborserà l'importo eventualmente pagato in eccesso. Il pagamento deve essere effettuato direttamente tramite una banca o un istituto finanziario in Belgio approvati dal paese del richiedente. Le spese bancarie sono a carico del richiedente.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Il Belgio si oppone alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro che li ha emanati.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Il diritto interno belga non consente, in linea di principio, la notificazione o comunicazione di atti tramite posta elettronica ordinaria; il Belgio ammette però la notificazione o la comunicazione per via elettronica conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, se sussistono le seguenti condizioni supplementari:

il procedimento utilizzato deve consentire di:

  • identificare in modo attendibile le parti delle comunicazioni elettroniche;
  • garantire l'integrità degli atti trasmessi, la sicurezza e la riservatezza degli scambi;
  • garantire la conservazione delle trasmissioni effettuate;
  • determinare con certezza la data di invio del documento;
  • garantire la certezza che il destinatario abbia acconsentito alla notificazione o comunicazione per via elettronica.

Tali condizioni non si applicano alle notificazioni o alle comunicazioni di documenti a carattere puramente informativo e non producono effetti giuridici come la decorrenza del termine per la presentazione di un ricorso.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

Per il diritto belga nulla osta alla possibilità di notificazione o di comunicazione diretta di cui all'articolo 20. La notificazione o comunicazione diretta a persone residenti in Belgio deve essere effettuata tramite l'ufficiale giudiziario territorialmente competente per il luogo di residenza della persona alla quale è diretta la notificazione o la comunicazione.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

In deroga alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, i giudici belgi possono pronunciarsi, qualora tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

La domanda di rimozione della preclusione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento deve essere presentata entro un anno dalla data della sentenza.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Il Belgio dichiara che, nei rapporti con gli altri Stati membri, il regolamento prevale, per la materia rientrante nel suo ambito di applicazione, sugli strumenti seguenti:

  • Convenzione dell'Aia del lº marzo 1954 concernente la procedura civile;
  • Convenzione del 1º marzo 1956 tra il Belgio e la Francia, relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;
  • accordo del 25 aprile 1959 tra il governo belga e il governo della Repubblica federale di Germania, volto a facilitare l'applicazione della convenzione dell'Aia del lº marzo 1954 concernente la procedura civile;
  • Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale;
  • Convenzione del 23 ottobre 1989 tra il Belgio e 1'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e alla cooperazione giuridica, che integra la convenzione dell'Aia del lº marzo 1954 concernente la procedura civile.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2022

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