Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Cipro

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

L'autorità competente della Repubblica per trasmettere atti giudiziari o extragiudiziari a fini di notifica in un altro Stato membro ("organo mittente") è il ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως).

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

L'autorità competente della Repubblica per ricevere atti giudiziari o extragiudiziari provenienti da un altro Stato membro ("organo ricevente") è il ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico, che dispone di una competenza territoriale per tutta la Repubblica.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

In caso di problemi tecnici o di interruzione del sistema previsto all'articolo 5 del regolamento o in caso di forza maggiore, gli atti possono essere trasmessi pe posta elettronica.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

I moduli dell'allegato I sono accettati in greco e in inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

L'autorità centrale della Repubblica è il ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico, che dispone di una competenza territoriale per tutta la Repubblica. Indirizzo dell'autorità:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Al fine di individuare gli indirizzi, Cipro fornisce la possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, indicando autorità designate alle quali gli organi mittenti possono presentare le domande relative alla determinazione dell'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare.

Il suddetto organo mittente è il ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico, che in quanto autorità centrale si rivolgerà direttamente alle autorità designate al fine di individuare l'indirizzo.

Indirizzo dell'autorità:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Le autorità non presentano di propria iniziativa richieste di informazioni nelle banche dati, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il modulo A dell'allegato I è accettato in greco e in inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non pertinente Il modulo L dell'allegato I non è tradotto nella lingua di uno Stato terzo.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

L'ordinamento nazionale non contempla termini per la notifica degli atti. Tuttavia, se la notifica è effettuata nell'ambito di un procedimento in corso dinanzi a un organo giurisdizionale, la data di notifica può essere determinata dall'rogano giurisdizionale competente.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il modulo K dell'allegato I è accettato in greco e in inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

21 EUR per ciascuna domanda di notifica di atti.

Il corrispettivo deve essere versato mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente:

Conto: 6001017 – Ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico

IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Codice SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Tutte le domande di notifica di atti devono essere effettuate seguendo la procedura illustrata in precedenza. N.B.: se non sono corredate della prova dell'avvenuto pagamento bancario dei diritti prescritti, le domande non sono trattate.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Repubblica di Cipro vieta la notifica degli atti giudiziari sul proprio territorio, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, a meno che gli atti non siano notificati a cittadini dello Stato membro di provenienza degli atti.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Maggiori informazioni a breve.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

Il servizio è fornito da persone fisiche aventi un apposito mandato.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Maggiori informazioni a breve.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Cipro è parte contraente della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Cipro non intende concludere accordi ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Cipro non intende avvalersi del sistema informatico decentrato prima della scadenza dei termini.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2024

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