- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Gli organi mittenti croati competenti per la notificazione di atti all'estero sono i seguenti:
- nel caso di atti processuali, l'organo giurisdizionale che deve eseguire la notifica;
- nel caso di atti stragiudiziali, l'organo giurisdizionale del circondario in questione (općinski sud) nel cui territorio la persona alla quale l'atto dev'essere notificato è domiciliata, ha la residenza abituale oppure è stabilita;
- per gli atti certificati o rilasciati da un notaio, l'organo giurisdizionale (općinski sud) del circondario di loro competenza ove hanno sede.
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Per la notifica nella Repubblica di Croazia, l'autorità interpellata è il tribunale circondariale (općinski sud) competente territorialmente per la notifica degli atti.
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Gli atti possono essere ricevuti per posta e posta elettronica nella Repubblica di Croazia.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
La Croazia accetta il formulario standard di cui all'allegato I compilato in inglese.
Articolo 4 - Autorità centrale
Ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
Telefono: +385 1 371 40 00
Sito internet: https://mpu.gov.hr/
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
La Repubblica di Croazia fornirà assistenza nella ricerca di indirizzi sul proprio territorio conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), ossia designando le autorità alle quali gli organi mittenti possono inviare le domande relative all'accertamento dell'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare.
Le domande relative all'accertamento dell'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare possono essere trasmesse dagli organi mittenti al
ministero degli Interni della Repubblica di Croazia
Direzione per l'immigrazione, la cittadinanza e gli affari amministrativi
Ilica 335
10000 Zagreb
Indirizzo di posta elettronica: prijavnistvo@mup.hr
Le autorità richieste della Repubblica di Croazia presentano motu proprio domande di informazione relative a indirizzi che figurano nel registro della popolazione o in altre banche dati se l'indirizzo indicato nella domanda di notifica non è corretto.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
La Croazia accetta il formulario A di cui all'allegato I compilato in inglese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Non pertinente.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Non pertinente.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
La Croazia accetta il formulario K di cui all'allegato I compilato in inglese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Non pertinente in virtù del quadro legislativo nazionale.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Repubblica di Croazia si oppone alla notifica di atti giudiziari da parte di agenti diplomatici o consolari sul proprio territorio, salvo il caso in cui gli atti non debbano essere notificati a cittadini dello Stato membro dal quale hanno origine tali atti.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Non pertinente.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
Il codice di procedura civile dispone che gli atti sono notificati a mezzo postale o per mezzo di un ufficiale giudiziario determinato o di un funzionario dell'organo giurisdizionale, di un'autorità competente, di un notaio o direttamente dal giudice oppure per via elettronica conformemente al codice. Su richiesta della parte che si dichiara disposta a sostenere le relative spese, il giudice può decidere, con una decisione inoppugnabile, che la notifica di un atto sarà effettuata da un notaio. In tal caso il giudice allega l'atto da notificare all'ordinanza in plico distinti che consegnerà a tale parte.
In tal modo, su richiesta di una persona interessata a una causa, la notifica nella Repubblica di Croazia è autorizzata direttamente dal notaio competente.
Il notaio non è tenuto a procedere alla notifica se le spese di esecuzione dell'atto non sono state versate anticipatamente. La parte paga le spese anticipatamente direttamente sul conto del notaio.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
Una domanda di remissione in termini presentata oltre un anno dopo la pronuncia della decisione è inammissibile.
Gli organi giurisdizionali croati possono pronunciarsi se sussistono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Trattato fra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia del 7 febbraio 1994 relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
La Repubblica di Croazia non è in grado di avvalersi del sistema informatico decentralizzato prima della data prevista dal regolamento.
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