Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Estonia

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

In Estonia gli organi competenti per trasmettere gli atti giudiziari a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione), sono i tribunali di contea, i tribunali distrettuali e la Corte suprema, a seconda del luogo in cui viene trattato il caso per il quale gli atti devono essere notificati, mentre l'organo competente per trasmettere gli atti extragiudiziali è il ministero della Giustizia (Justiitsministeerium).

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

L'organo competente per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento è il tribunale di contea nella cui giurisdizione l'atto deve essere notificato.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti possono essere trasmessi tramite servizio postale, fax o per via elettronica secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

L'Estonia accetta i moduli standard sia in estone sia in inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

Le funzioni dell'autorità centrale di cui all'articolo 4 del regolamento sono esercitate dal ministero della Giustizia. Recapito:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Tel.: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-mail:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Al fine di ottemperare alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), l'Estonia fornisce informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l'atto.

  • Autorità di rilascio:

Ufficio del registro dello stato civile di Tallinn

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estonia

E-mail: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

  • Le domande possono essere presentate:

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estonia

  • La domanda deve indicare:
    • gli atti da notificare per i quali è necessario il recapito della persona (allegando la documentazione che giustifica tale necessità);
    • la conferma che le informazioni in questione sono necessarie in base al regolamento;
    • la conferma che le informazioni in questione saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti;
    • il soggetto che ha sostenuto i costi per la fornitura delle informazioni in questione e la data del relativo pagamento (è raccomandato allegare un ordine di pagamento a conferma dell'effettuato versamento);
    • informazioni che consentono l'identificazione del richiedente (compresa una copia della pagina dei dati anagrafici del documento d'identità del richiedente, da allegare alla domanda).

Modulo di domanda: [il link al modulo di domanda sarà aggiunto al momento in cui il regolamento diventa applicabile]

Le domande possono essere presentate in estone o in inglese.

  • Il rilascio delle informazioni è soggetto al pagamento di un diritto, ossia la tassa statale di 15 EUR per il rilascio di informazioni concernenti una persona fisica.

Dettagli del pagamento:

Destinatario: ministero delle Finanze

Conti correnti: SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

N. di riferimento: 2900082511

Comunicazione: nome della persona di cui è richiesto il recapito

  • Il rilascio delle informazioni avviene:
    • tramite un'e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda; o
    • tramite posta raccomandata o posta ordinaria inviata all'indirizzo postale del richiedente indicato nella domanda.
  • Informazioni supplementari:
    • in caso di problemi relativi alla domanda, l'Ufficio del registro dello stato civile di Tallinn contatterà il richiedente per chiedere chiarimenti o documentazione supplementari.
    • Se conclude che il rilascio delle informazioni in questione non è giustificato o può arrecare danno alla persona di cui è stato richiesto il recapito, l'Ufficio del registro dello stato civile di Tallinn può decidere di non rilasciare tali informazioni.
    • Se si ritiene di essere stati vittime di una violazione dei propri diritti o di una limitazione delle proprie libertà, si dispone di 30 giorni per presentare una denuncia presso il ministero degli Interni (Siseministeerium) [il link al sito web del ministero degli Interni, contenente informazioni più dettagliate, sarà aggiunto al momento in cui il regolamento diventa applicabile].
    • È altresì possibile impugnare l'ordinanza entro 30 giorni dalla sua notifica presso il tribunale amministrativo di Tallinn (Tallinna Halduskohus), alle condizioni e secondo le modalità previste dal codice di procedura amministrativa (Halduskohtumenetluse seadustik) (per ulteriori informazioni, consultare:
      https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

L'Estonia accetta i moduli standard di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, sia in versione estone che inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

In Estonia la lingua ufficiale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), è l'estone.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Il diritto estone non prevede una data della notificazione o della comunicazione.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

L'Estonia accetta i moduli standard di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sia in versione estone che inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notificazione o comunicazione degli atti è in genere fornita a titolo gratuito.

Se l'organo ricevente si avvale di un ufficiale giudiziario per notificare o comunicare un atto processuale, il corrispettivo dovuto per la notificazione o comunicazione dell'atto è pari a 40 EUR se l'atto è stato notificato o comunicato al destinatario o al suo rappresentante legale:

  1. utilizzando il recapito postale, telefonico o elettronico indicato nel registro della popolazione oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica: isikukood@eesti.ee (isikukood = codice identificativo personale);
  2. utilizzando un indirizzo iscritto nel registro dei lavoratori autonomi e delle persone giuridiche conservato in Estonia oppure il recapito telefonico ed elettronico registrato nel sistema informatico del suddetto registro.

Nei casi non contemplati sopra, il corrispettivo spettante all'ufficiale giudiziario per la notificazione o comunicazione degli atti del procedimento ammonta a 70 EUR. Se la persona alla quale devono essere notificati o comunicati gli atti ha l'obbligo giuridico di inserire il proprio recapito postale, telefonico o elettronico nel registro della popolazione o nel registro dei lavoratori autonomi e delle persone giuridiche conservato in Estonia e tale persona non ha ottemperato a tale obbligo, anche nel caso in cui i dati inseriti nel registro siano obsoleti o errati per qualsiasi altro motivo, e quindi non sia stato possibile notificare o comunicare gli atti processuali utilizzando tali dati, sulla base di una decisione sulle tariffe dell'ufficiale giudiziario, la persona che richiede il servizio professionale è tenuta a corrispondere una commissione di 35 EUR rispetto alla citata commissione di 70 EUR e i restanti 35 EUR devono essere corrisposti dal destinatario della notificazione o comunicazione degli atti.

Se non è stato possibile notificare o comunicare un atto processuale benché l'ufficiale giudiziario abbia fatto tutto il necessario e quanto ragionevolmente possibile per la notificazione o comunicazione dell'atto conformemente alla procedura prevista dalla legge, l'ufficiale giudiziario può chiedere il pagamento di una commissione di 40 EUR emettendo una decisione sulle proprie tariffe e sullo strumento della notificazione e comunicazione riguardante le misure che ha adottato per notificare o comunicare l'atto.

Un ufficiale giudiziario non può richiedere una commissione se non ha compiuto tutti gli sforzi necessari e ragionevolmente possibili per notificare o comunicare gli atti secondo la procedura prevista dalla legge entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale e se gli atti processuali non hanno potuto essere notificati o comunicati.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Conformemente all'articolo 17, è ammessa la notificazione o la comunicazione di atti tramite gli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che si trovano in Estonia soltanto se tali atti vanno notificati o comunicati a un cittadino dello Stato membro d'origine dei medesimi.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, l'Estonia comunica quanto segue:

secondo il diritto estone, un atto processuale si considera notificato o comunicato al destinatario tramite posta elettronica quando il destinatario ne conferma la ricezione. Tale conferma deve indicare la data di ricezione dell'atto e recare la firma del destinatario o del suo rappresentante. Una conferma in formato elettronico deve recare la firma digitale del mittente o essere trasmessa in un'altra modalità sicura che consenta di individuare il mittente e il momento dell'invio, a meno che il giudice non abbia alcun motivo di dubitare che una conferma priva di firma digitale sia stata inviata dal destinatario o dal suo rappresentante. Una conferma in formato elettronico può essere inviata al tribunale per via elettronica, laddove l'indirizzo di posta elettronica del destinatario sia noto al tribunale, ove sia possibile presumere che non vi abbiano accesso persone non autorizzate e il tribunale abbia già trasmesso atti allo stesso indirizzo e-mail nel corso della stessa causa oppure laddove il partecipante al procedimento abbia fornito autonomamente il proprio indirizzo di posta elettronica al tribunale. Il destinatario deve inviare la conferma all'organo giurisdizionale senza indugio. Un organo giurisdizionale può comminare un'ammenda a una parte del procedimento o al suo rappresentante per la violazione di tale obbligo.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

In Estonia non è ammessa la notificazione o la comunicazione di atti secondo le modalità previste dall'articolo 20 del regolamento.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Un giudice estone può statuire su una controversia alle condizioni stabilite dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, anche se non è pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione di un atto di un procedimento al convenuto. Le richieste dirette a rimuovere la preclusione possono essere presentate a un'autorità giurisdizionale entro un anno dall'emanazione di una pronuncia che conclude il procedimento relativo a un caso.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

- L'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale

- L'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

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Ultimo aggiornamento: 23/06/2023

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