- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Gli organi mittenti sono i tribunali di primo grado (käräjäoikeudet), il tribunale del mercato (markkinaoikeus), le corti d'appello (hovioikeudet), la Corte suprema (korkein oikeus), l'ufficio per le esecuzioni forzate (ulosottolaitos) e il ministero della Giustizia (oikeusministeriö).
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Le autorità competenti sono i tribunali di primo grado.
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi di ricevimento degli atti di cui dispongono tali autorità: i documenti possono essere trasmessi a mezzo posta, per fax o per posta elettronica.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
Lingue che possono essere utilizzate per compilare il formulario tipo: finlandese, svedese, inglese.
Articolo 4 - Autorità centrale
L'organismo centrale è il ministero della Giustizia (oikeusministeriö).
Oikeusministeriö
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto
Telefono: (358-9) 16 06 76 28
Fax: (358-9) 16 06 75 24
Indirizzo di posta elettronica: central.authority.om@gov.fi
I documenti possono essere trasmessi a mezzo posta, per fax o per posta elettronica.
Lingue: finlandese, svedese, inglese.
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c): in Finlandia, le domande di informazioni relative all'indirizzo del destinatario della notifica di un atto possono essere presentate presso l'Agenzia dei servizi di dati digitali e demografici (Digi-ja vaestövirasto). A fini autorizzati, è possibile richiedere estratti del sistema di informazione sulla popolazione presso l'Agenzia dei servizi di dati digitali e demografici. Per ottenere tali estratti è necessario versare un corrispettivo.
All'indirizzo in appresso figurano informazioni particolareggiate sul modo di richiedere un estratto, le spese e i recapiti dell'Agenzia dei servizi di dati digitali e demografici:
in finlandese: https://dvv.fi/muut-todistukset
in svedese: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg
in inglese: https://dvv.fi/en/other-certificates
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c): in Finlandia, gli ufficiali giudiziari dei tribunali fi primo grado hanno accesso al sistema di informazione sulla popolazione e possono fruirne per ricercare un indirizzo se quello che figura nella domanda di notifica è errato.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Il formulario di domanda può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
-Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
-Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
L'attestato di notifica può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
La notifica degli atti è gratuita per le autorità estere.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Finlandia non si oppone a tale forma di notifica.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Non pertinente.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
La Finlandia non si oppone a tale forma di notifica. Le autorità competenti sono gli ufficiali giudiziari dei tribunali di primo grado.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
La Finlandia non procede alle notifiche di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 4.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Convenzione nordica del 26 aprile 1974 relativa all'assistenza giudiziaria per comunicazione o notifica o per ottenere prove.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
-La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.