Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

Finlandia

Contenuto fornito da
Finlandia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Finlandia

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Gli organi mittenti sono i tribunali di primo grado (käräjäoikeudet), il tribunale del mercato (markkinaoikeus), le corti d'appello (hovioikeudet), la Corte suprema (korkein oikeus), l'ufficio per le esecuzioni forzate (ulosottolaitos) e il ministero della Giustizia (oikeusministeriö).

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Le autorità competenti sono i tribunali di primo grado.

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi di ricevimento degli atti di cui dispongono tali autorità: i documenti possono essere trasmessi a mezzo posta, per fax o per posta elettronica.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Lingue che possono essere utilizzate per compilare il formulario tipo: finlandese, svedese, inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

L'organismo centrale è il ministero della Giustizia (oikeusministeriö).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefono: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Indirizzo di posta elettronica: central.authority.om@gov.fi

I documenti possono essere trasmessi a mezzo posta, per fax o per posta elettronica.

Lingue: finlandese, svedese, inglese.

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c): in Finlandia, le domande di informazioni relative all'indirizzo del destinatario della notifica di un atto possono essere presentate presso l'Agenzia dei servizi di dati digitali e demografici (Digi-ja vaestövirasto). A fini autorizzati, è possibile richiedere estratti del sistema di informazione sulla popolazione presso l'Agenzia dei servizi di dati digitali e demografici. Per ottenere tali estratti è necessario versare un corrispettivo.

All'indirizzo in appresso figurano informazioni particolareggiate sul modo di richiedere un estratto, le spese e i recapiti dell'Agenzia dei servizi di dati digitali e demografici:

in finlandese: https://dvv.fi/muut-todistukset

in svedese: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

in inglese: https://dvv.fi/en/other-certificates

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c): in Finlandia, gli ufficiali giudiziari dei tribunali fi primo grado hanno accesso al sistema di informazione sulla popolazione e possono fruirne per ricercare un indirizzo se quello che figura nella domanda di notifica è errato.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il formulario di domanda può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

-

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

-

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

L'attestato di notifica può essere compilato in finlandese, svedese o inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notifica degli atti è gratuita per le autorità estere.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Finlandia non si oppone a tale forma di notifica.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Non pertinente.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

La Finlandia non si oppone a tale forma di notifica. Le autorità competenti sono gli ufficiali giudiziari dei tribunali di primo grado.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

La Finlandia non procede alle notifiche di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 4.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Convenzione nordica del 26 aprile 1974 relativa all'assistenza giudiziaria per comunicazione o notifica o per ottenere prove.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

-
Ultimo aggiornamento: 08/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.