- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
In Francia gli organi mittenti sono gli ufficiali giudiziari (dal 1º luglio 2022 commissaires de justice e non più huissiers de justice) e le cancellerie degli organi giurisdizionali.
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
In Francia gli organi riceventi sono gli ufficiali giudiziari (commissaires de justice).
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Gli atti possono essere ricevuti per posta.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
La Francia accetta che il modulo standard di domanda di cui all'allegato I sia compilato in francese o in una delle lingue seguenti: inglese, tedesco, italiano o spagnolo.
Articolo 4 - Autorità centrale
L'autorità centrale è il dipartimento per l'assistenza reciproca, il diritto internazionale privato e il diritto europeo (Département de l'entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE))
Indirizzo:
Ministère de la Justice (ministero della Giustizia)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (direzione Affari civili e giustizia)
Département de l'entraide, du droit international privé et européen (dipartimento per l'assistenza reciproca, il diritto internazionale privato e il diritto europeo)
13, place Vendôme
F-75042 Parigi CEDEX 01
Tel: 00 33 (0)1 44 77 61 05
E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Lingue: francese e inglese.
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
La Francia non dispone di un'autorità competente per la ricerca di un recapito (articolo 7, paragrafo 1, lettera a)) né di un registro della popolazione (articolo 7, paragrafo 1, lettera b)).
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), i richiedenti possono consultare i seguenti siti web:
- per la ricerca di un recapito privato:
- servizio pubblico
sito web: https://www.service-public.fr/
- elenco telefonico
sito web: https://annuairepagesblanches.org/
- per la ricerca di un recapito di un'impresa o una società
- Infogreffe
sito web: https://www.infogreffe.fr/
- INPI
sito web: https://www.inpi.fr/
Per gli atti introduttivi di un procedimento e gli exequatur, i richiedenti possono anche rivolgersi agli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello territorialmente competenti per l'ultimo domicilio noto del destinatario della notificazione o della comunicazione.
Tutte le informazioni sugli ufficiali giudiziari possono essere ottenute presso la Camera nazionale degli ufficiali giudiziari:
Tel: +33149701290
e-mail: cnhj@huissier-justice.fr
sito web: http://www.huissier-justice.fr/
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), la Francia non designa le autorità cui rivolgere le richieste di reperimento dei recapiti.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
La Francia accetta che il modulo standard di domanda A di cui all'allegato I sia compilato in francese o in una delle lingue seguenti: inglese, tedesco, italiano o spagnolo.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Non applicabile.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
La legge francese non prevede, in generale, un termine entro il quale le sentenze devono essere notificate o comunicate.
Tuttavia le sentenze pronunciate in contumacia o quelle considerate come emesse in contraddittorio sono nulle e prive di effetti se non sono state notificate entro sei mesi dalla loro data (articolo 478 del codice di procedura civile). Se necessario, la procedura può essere riavviata dopo una nuova citazione se il procedimento non è caduto in prescrizione.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
La Francia accetta che il modulo standard di domanda K di cui all'allegato I sia compilato in francese o in una delle lingue seguenti: inglese, tedesco, italiano o spagnolo.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Il diritto forfettario per la notificazione o la comunicazione tramite ufficiale giudiziario è di 48,36 EUR (ordinanza del 28 febbraio 2020) che devono essere versati all'atto della notificazione o della comunicazione degli atti, salvo nel caso in cui il richiedente goda del patrocinio a spese dello Stato.
Per la notificazione o la comunicazione di atti in dipartimenti e regioni e alle collettività d'oltremare, a norma dell'articolo A444-10 del codice del commercio, al diritto forfettario sono applicate le maggiorazioni seguenti:
- 30 % per le isole Wallis e Futuna, Saint-Pierre e Miquelon e Mayotte (per un totale di 62,87 EUR);
- 29 % per i dipartimenti e regioni di Guadalupa e di Martinica (per un totale di 62,38 EUR);
- 27 % per il dipartimento e regione della Guyana (per un totale di 61,42 EUR);
- 37 % per il dipartimento e regione della Riunione (per un totale di 66,25 EUR).
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Francia si oppone all'uso sul suo territorio della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro tramite agenti diplomatici o consolari, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Il diritto interno non consente la notificazione o la comunicazione di un atto semplicemente per posta elettronica; tuttavia, ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, la Francia accetta la notificazione o la comunicazione per via elettronica alle seguenti condizioni supplementari:
- il procedimento utilizzato deve garantire l'affidabilità dell'identificazione delle parti della comunicazione elettronica, l'integrità dei documenti inviati, la sicurezza e la riservatezza degli scambi, la conservazione delle trasmissioni effettuate e stabilire in modo certo la data di invio e quella di messa a disposizione o di ricezione da parte del destinatario (articolo 748-6 del codice di procedura civile);
- per essere valido, l'atto di notificazione o comunicazione contiene una dichiarazione di consenso del destinatario alla notificazione elettronica (articolo 662-1 del codice di procedura civile) oltre alla data e all'ora in cui il destinatario dell'atto ne è venuto a conoscenza (articolo 663 del codice di procedura civile).
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
Per la Francia nulla osta alla possibilità di notificazione o di comunicazione diretta di cui all'articolo 20, paragrafo 1. La notificazione o comunicazione diretta è consentita quando è effettuata tramite gli ufficiali giudiziari o le cancellerie degli organi giurisdizionali, qualora tale compito sia espressamente affidato loro dal diritto interno.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
Qualora un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non si pronuncia fintantoché non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i giudici francesi possono pronunciarsi qualora tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Convenzione del lº marzo 1954 concernente la procedura civile.
Convenzione del 15 novembre 1965 sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale.
Accordo tra la Francia e la Germania al fine di agevolare l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1º marzo 1954 sulla procedura civile, firmato il 6 maggio 1961.
Convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale tra la Francia e il Belgio del 1º marzo 1956, modificata mediante scambio di lettere del 23 e 30 agosto 1960.
Accordo firmato il 5 aprile 1967 fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Polonia al fine di agevolare l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1º marzo 1954 in materia di procedura civile.
Convenzione del 2 febbraio 1922 al fine di agevolare il compimento di atti processuali tra persone residenti in Francia e in Gran Bretagna.
Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia al fine di agevolare l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1º marzo 1954 sulla procedura civile, firmato a Belgrado il 29 ottobre 1969.
Convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica socialista di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974.
Convenzione di assistenza e di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla Convenzione dell'Aia del 1º marzo 1954 sulla procedura civile, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979.
Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni tra la Repubblica francese e la Repubblica popolare d'Ungheria, firmata a Budapest il 31 luglio 1980.
Convenzione tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, familiare e commerciale, firmata il 10 maggio 1984.
Convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria, firmata a Sofia il 18 gennaio 1989.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non disponibile.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.