- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
L'organo mittente di atti giudiziali è l'organo giurisdizionale che notifica l'atto (articolo 1069, primo comma, punto 1, del codice di procedura civile).
L'organo mittente di atti extragiudiziali è il tribunale circoscrizionale (Amtsgericht) del distretto in cui la persona che notifica o comunica l'atto ha il domicilio o la residenza abituale; nel caso di atti notarili può trattarsi anche del tribunale circoscrizionale in cui si trova lo studio notarile; nel caso di persone giuridiche la sede legale coincide con il domicilio o la residenza abituale; i governi dei Länder possono emettere un ordine esecutivo che incarica un tribunale circoscrizionale di svolgere i compiti di organo mittente per conto dei distretti di vari tribunali circoscrizionali (articolo 1069, primo comma, punto 2, del codice di procedura civile).
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
L'organo ricevente competente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784 è il tribunale circoscrizionale nel cui distretto deve essere notificato o comunicato l'atto. I governi dei Länder possono emettere un ordine esecutivo che incarica un tribunale circoscrizionale di svolgere i compiti di organo ricevente per conto dei distretti di vari tribunali circoscrizionali.
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Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1784, i mezzi con i quali si possono ricevere i documenti sono: la posta, un corriere privato o il fax.
Altre comunicazioni si possono ricevere anche per telefono o e-mail.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
I moduli di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1784 possono essere compilati in tedesco o in inglese (articolo 1070 del codice di procedura civile).
Articolo 4 - Autorità centrale
Le funzioni di autorità centrale sono svolte principalmente a livello di Land.
Ogni Land ha una propria autorità centrale e il governo del Land stabilisce quale organismo svolgerà tale funzione sul proprio territorio (articolo 1069, terzo comma, del codice di procedura civile). Nella maggior parte dei casi, nei Länder la funzione di autorità centrale è svolta dall'autorità giudiziaria del Land, da un organo giurisdizionale regionale superiore o da un tribunale circoscrizionale.
Oltre alle 16 autorità centrali a livello di Land, esiste un'autorità centrale a livello federale: l'Ufficio federale di giustizia (Bundesamt für Justiz). L'autorità centrale federale assiste le autorità competenti dei Länder (articolo 1069, quarto comma, del codice di procedura civile) e riceve le domande di notificazione o comunicazione relative a ricorsi contro la Repubblica federale di Germania.
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Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la Germania mette a disposizione sul portale della giustizia elettronica le informazioni su come trovare i recapiti. A norma dell'articolo 44 della legge federale tedesca sulla registrazione anagrafica della popolazione (Bundesmeldegesetz - BMG), le autorità pubbliche straniere e i privati stranieri possono ottenere dalle autorità dell'anagrafe tedesche un estratto semplice del registro (einfache Melderegisterauskunft) relativo a una determinata persona, senza dover indicare i motivi della richiesta.
L'estratto semplice del registro riporta i dati seguenti:
- cognome;
- nomi, con indicazione di quello utilizzato abitualmente;
- titolo di dottorato;
- indirizzi correnti e
- qualora la persona sia deceduta, una dichiarazione attestante il decesso.
La richiesta deve essere indirizzata all'autorità anagrafica competente. Di norma, si tratta dell'ufficio anagrafico (Bürgeramt) dell'ente territoriale in cui si ritiene che la persona risieda. Un numero crescente di comuni offre la possibilità di ottenere le informazioni online.
L'estratto del registro è soggetto a imposta che varia da un Land all'altro.
L'estratto del registro viene rilasciato a condizione che la persona relativamente alla quale si effettua la ricerca possa essere identificata con precisione sulla base delle informazioni fornite dall'autorità richiedente. Ciò vale anche quando, come è teoricamente possibile, è richiesto l'accesso ai dati relativi a varie persone. La trasmissione di un "elenco di risultati" non è quindi possibile. Inoltre la persona o il soggetto giuridico richiedente deve dichiarare che non utilizzerà i dati né per scopi pubblicitari né per la vendita di indirizzi.
L'estratto del registro non può essere rilasciato se, in corrispondenza della persona interessata, nel registro è inserito un divieto di divulgazione a norma dell'articolo 51 BMG o un avviso di divulgazione limitata a norma dell'articolo 52 BMG e se non è possibile escludere la violazione di interessi tutelati.
Nel contesto di attività che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, i dati che esulano da tale ambito possono essere trasmessi, a norma dell'articolo 35 BMG, ad autorità pubbliche di altri Stati membri dell'Unione europea, ad autorità pubbliche di altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, a istituzioni e organismi dell'Unione europea o a istituzioni e organismi della Comunità europea dell'energia atomica, nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione dei compiti dell'organo richiedente.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), gli organi riceventi tedeschi forniranno l'assistenza come segue:
qualora il destinatario non risieda all'indirizzo indicato nella domanda di notificazione o comunicazione, l'organo ricevente tedesco si adopererà di norma per accertare l'indirizzo corrente. Questo vale non solo se il destinatario si è trasferito, ma anche se il suo indirizzo è incompleto o errato nella domanda di notificazione o comunicazione. Tuttavia tale servizio è a discrezione dell'organo ricevente, che non è obbligato a fornirlo.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Il modulo A di cui all'allegato I (domanda) può essere compilato in tedesco o in inglese (articolo 1070 del codice di procedura civile).
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Nulla da segnalare.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Per quanto riguarda il richiedente di cui all'articolo 12, paragrafo 5, terza frase, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784, nel diritto tedesco la data precisa della notificazione o della comunicazione incide raramente sul calcolo dei termini, in quanto di norma è sufficiente che, se la notificazione o la comunicazione viene effettuata immediatamente, l'atto sia stato depositato presso l'organo giurisdizionale entro il termine (articolo 167 del codice di procedura civile). Se, in un caso particolare, la data esatta della notificazione o comunicazione è rilevante, si applica l'articolo 222 del codice di procedura civile in combinato disposto con gli articoli 187 e seguenti del codice civile tedesco.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Il modulo K di cui all'allegato I (certificati di notificazione o comunicazione di atti) può essere compilato in tedesco o inglese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Le spese previste all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784 per la notificazione o comunicazione di atti tramite un ufficiale giudiziario dipendono dal singolo caso. In linea di principio, le spese massime ammontano a 37,25 EUR escluse le spese per la produzione o la certificazione delle copie. Le spese esatte, in particolare l'elenco dei prezzi, per i singoli casi sono fissate nella legge sugli ufficiali giudiziari (Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG)).
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Nel territorio della Repubblica federale di Germania non è consentita la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari tramite missioni diplomatiche o consolari di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1784, a meno che tale notificazione o comunicazione non sia indirizzata a cittadini dello Stato mittente (articolo 1067, secondo comma, del codice di procedura civile).
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Da determinare.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
Conformemente all'articolo 20 del regolamento, gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati direttamente nel territorio della Repubblica federale di Germania, a condizione che il codice di procedura civile tedesco consenta espressamente la notificazione o comunicazione diretta.
Gli atti giudiziari possono comprendere, ad esempio, le sentenze, ma non le domande la cui notificazione o comunicazione è disciplinata dall'articolo 21 del regolamento. La notificazione o comunicazione diretta avviene su iniziativa delle parti (articolo 191 del codice di procedura civile) ed è effettuata da un ufficiale giudiziario (articolo 192 del codice di procedura civile).
Sono consentite, ad esempio, la notificazione o la comunicazione tramite ufficiale giudiziario di una sentenza esecutiva a norma dell'articolo 750, primo comma, del codice di procedura civile, la notificazione o la comunicazione di altri strumenti esecutivi di cui all'articolo 794 del codice di procedura civile, la notificazione o la comunicazione di provvedimenti di sequestro a norma dell'articolo 922, secondo comma, del codice di procedura civile o di provvedimenti provvisori a norma degli articoli 936 e 922 del codice di procedura civile.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
I giudici tedeschi possono decidere in merito a una controversia alle condizioni previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784 se l'atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente è stato notificato o comunicato mediante avviso pubblico nella Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.
Non può essere accolta alcuna domanda di rimozione della preclusione a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1784 dopo oltre un anno dalla scadenza del termine non rispettato (articolo 234, terzo comma, del codice di procedura civile).
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria continuano ad applicare l'accordo concluso dai loro governi il 6 giugno 1959 per semplificare ulteriormente la cooperazione in materia giudiziaria in conformità della Convenzione dell'Aia del 1º marzo 1954 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale federale austriaca (BGBl) n. 27/1960 e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania (BGBl) 1959 II, pag. 1523).
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente.
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