Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Grecia

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Le autorità competenti designate per trasmettere atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli "organi mittenti") sono le procure presso a) la Corte suprema, b) le corti d'appello e c) i tribunali di primo grado.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Le autorità competenti designate per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro ("organi riceventi") sono le procure locali presso i tribunali di primo grado.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi a disposizione per ricevere i documenti: la posta.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Il modulo di cui all'allegato I può essere compilato in greco, inglese o francese.

Articolo 4 - Autorità centrale

L'organismo centrale è il ministero della Giustizia, dipartimento Diritto internazionale privato (indirizzo postale: Leoforos Mesogeion 96, codice postale 11527, referente: Georgios Kouvelas, tel.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, indirizzo e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

La versione originale in lingua greco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

La Grecia si riserva il diritto di inviare informazioni in una data successiva.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il modulo A di cui all'allegato I può essere compilato in greco, inglese o francese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non pertinente, poiché in Grecia il modulo L di cui all'allegato I non è tradotto in una lingua di un paese terzo.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Per le cause trattate con rito ordinario, la notificazione o comunicazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricorso.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il modulo K di cui all'allegato I può essere compilato in greco, inglese o francese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Le spese di notificazione o comunicazione ammontano a 50 EUR, pagabili mediante bonifico bancario all'ordine di "Ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani", presso la Banca di Grecia, conto corrente 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, codice swift: BNGRGRAA.

Tutte le domande di notificazione o comunicazione devono avvenire secondo il metodo descritto. Le domande non accompagnate dalla ricevuta di pagamento emessa dalla banca saranno respinte senza essere trattate.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Grecia si oppone alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite agenti diplomatici o consolari sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro che li ha emanati.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Al momento la Grecia non intende comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione o comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

Per la Grecia nulla osta alla possibilità, prevista in tale articolo, che gli atti giudiziari siano notificati o comunicati direttamente tramite gli ufficiali giudiziari.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

La domanda di rimozione della preclusione di cui al paragrafo 4 può essere presentata entro il termine di due anni dalla data della sentenza.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Il presente regolamento prevale su altre disposizioni contenute nelle seguenti convenzioni bilaterali di cui la Repubblica ellenica è Stato contraente:

- Convenzione tra la Grecia e la Germania, dell'11 maggio 1938, sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (legislazione di emergenza 1432/1938 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 399/1938);

- Convenzione tra la Grecia e la Jugoslavia, del 18 giugno 1959, sulle relazioni giudiziarie, ratificata con decreto legislativo 4009/1959 (Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 238 del 5.11.1959);

- Convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica d'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 6 dicembre 1965 (decreto legislativo 137/1969 – Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 45/1969);

- Convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972 (decreto legislativo 429/1974 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 178/1974);

- Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 10 aprile 1976 (legge 841/1978 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 228/1978);

- Convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979 (legge 1149/1981 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 117/1981);

- Convenzione tra la Repubblica popolare polacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979 (legge 1184/1981 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 198/1981);

- Convenzione tra la Repubblica ellenica e la Repubblica socialista di Cecoslovacchia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 22 ottobre 1980 e tuttora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia (legge 1323/1983 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 8/1983);

- Convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia di diritto civile, della famiglia, commerciale e penale, firmata a Nicosia il 5 marzo 1984 (legge 1548/1985 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 95/1985).

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

La Grecia non intende rendere operativo il sistema decentrato prima di quanto previsto dal regolamento.

Ultimo aggiornamento: 24/01/2023

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