- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Le autorità competenti designate per trasmettere atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli "organi mittenti") sono le procure presso a) la Corte suprema, b) le corti d'appello e c) i tribunali di primo grado.
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Le autorità competenti designate per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro ("organi riceventi") sono le procure locali presso i tribunali di primo grado.
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Mezzi a disposizione per ricevere i documenti: la posta.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
Il modulo di cui all'allegato I può essere compilato in greco, inglese o francese.
Articolo 4 - Autorità centrale
L'organismo centrale è il ministero della Giustizia, dipartimento Diritto internazionale privato (indirizzo postale: Leoforos Mesogeion 96, codice postale 11527, referente: Georgios Kouvelas, tel.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, indirizzo e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
A norma dell'articolo 7, la Grecia fornisce l'assistenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nel reperimento del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale.
Le procure dei tribunali di primo grado di Atene, Salonicco, Pireo e Calcide sono le autorità designate alle quali gli organi mittenti di altri Stati membri possono rivolgere richieste relative alla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto sono gli ufficiali giudiziari. Il recapito è confermato dall'utilizzo di banche dati cui hanno accesso le procure.
I dati di contatto delle autorità designate sono i seguenti:
• Procura presso il tribunale di primo grado di Atene
Pr. Scholi Evelpidon, via Evelpidon, edificio 16, C.P. 10167, Atene
email: diksyn@eispa.gr
• Procura presso il tribunale di primo grado di Salonicco
26is Octovriou 3, C.P. 54626, Salonicco
email: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr
• Procura presso il tribunale di primo grado del Piero
Skouze 3-5 & Filonos, C.P. 18535, Il Pireo,
email: dioikitiko@eispp.gr
• Procura presso il tribunale di primo grado di Calcide
Eleftheriou Venizelou 7, C.P. 34100, Calcide,
email: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), la Grecia indica che le autorità dello Stato membro richiesto forniscono, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.
L'accesso digitale delle procure dei tribunali di primo grado delle quattro (4) città più grandi summenzionate alle banche dati, per ottenere informazioni sui recapiti è previsto per la fine di aprile 2024. Per il resto del territorio greco (geograficamente limitato), il processo di digitalizzazione è in corso e la data di inizio sarà annunciata a tempo debito.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Il modulo A di cui all'allegato I può essere compilato in greco, inglese o francese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Non pertinente, poiché in Grecia il modulo L di cui all'allegato I non è tradotto in una lingua di un paese terzo.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Per le cause trattate con rito ordinario, la notificazione o comunicazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricorso.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Il modulo K di cui all'allegato I può essere compilato in greco, inglese o francese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Le spese di notificazione o comunicazione ammontano a 50 EUR, pagabili mediante bonifico bancario all'ordine di "Ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani", presso la Banca di Grecia, conto corrente 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, codice swift: BNGRGRAA.
Tutte le domande di notificazione o comunicazione devono avvenire secondo il metodo descritto. Le domande non accompagnate dalla ricevuta di pagamento emessa dalla banca saranno respinte senza essere trattate.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Grecia si oppone alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite agenti diplomatici o consolari sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro che li ha emanati.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Al momento la Grecia non intende comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione o comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
Per la Grecia nulla osta alla possibilità, prevista in tale articolo, che gli atti giudiziari siano notificati o comunicati direttamente tramite gli ufficiali giudiziari.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
La domanda di rimozione della preclusione di cui al paragrafo 4 può essere presentata entro il termine di due anni dalla data della sentenza.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Il presente regolamento prevale su altre disposizioni contenute nelle seguenti convenzioni bilaterali di cui la Repubblica ellenica è Stato contraente:
- Convenzione tra la Grecia e la Germania, dell'11 maggio 1938, sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (legislazione di emergenza 1432/1938 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 399/1938);
- Convenzione tra la Grecia e la Jugoslavia, del 18 giugno 1959, sulle relazioni giudiziarie, ratificata con decreto legislativo 4009/1959 (Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 238 del 5.11.1959);
- Convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica d'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 6 dicembre 1965 (decreto legislativo 137/1969 – Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 45/1969);
- Convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972 (decreto legislativo 429/1974 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 178/1974);
- Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 10 aprile 1976 (legge 841/1978 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 228/1978);
- Convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979 (legge 1149/1981 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 117/1981);
- Convenzione tra la Repubblica popolare polacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979 (legge 1184/1981 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 198/1981);
- Convenzione tra la Repubblica ellenica e la Repubblica socialista di Cecoslovacchia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 22 ottobre 1980 e tuttora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia (legge 1323/1983 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 8/1983);
- Convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia di diritto civile, della famiglia, commerciale e penale, firmata a Nicosia il 5 marzo 1984 (legge 1548/1985 - Gazzetta ufficiale greca, Serie I, n. 95/1985).
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
La Grecia non intende rendere operativo il sistema decentrato prima di quanto previsto dal regolamento.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.