Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Ungheria

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

In Ungheria l’organo mittente nel caso di atti processuali è l’organo giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento e che ha emesso l’atto da notificare, nel caso di atti emessi in un procedimento notarile, è il notaio che ha emesso l’atto, e nel caso di atti stragiudiziali è il ministro competente per il sistema giudiziario.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

In Ungheria l’organo ricevente è il tribunale distrettuale competente in base al luogo di residenza del destinatario come indicato nella domanda di assistenza legale (lakcím szerint illetékes járásbíróság), a Budapest, il tribunale distrettuale di Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság) e l’associazione ungherese degli ufficiali giudiziari.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Gli organi riceventi accettano gli atti da notificare per posta, fax o e-mail.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Le lingue accettate sono l'ungherese, l'inglese, il tedesco e il francese.

Articolo 4 - Autorità centrale

In Ungheria le funzioni dell’organo centrale sono svolte dal ministro che è incaricato di gestire il sistema giudiziario:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Indirizzo: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Indirizzo postale: Pf. 2, 1357 Budapest
Telefono: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax +36 1 550 3946
Indirizzo di posta elettronica: nmfo@im.gov.hu.

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Le funzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sono espletate dal ministro incaricato di gestire il sistema giudiziario:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Indirizzo: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Indirizzo postale: Pf. 2, 1357 Budapest

Telefono: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

Indirizzo di posta elettronica: nmfo@im.gov.hu.

Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) sono consultabili al corrispondente punto 4.2 sul portale europeo e-justice.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Le lingue accettate sono l'ungherese, l'inglese, il tedesco e il francese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

L'Ungheria non ha tradotto in nessuna lingua il formulario L che figura nell'allegato I.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

La legislazione ungherese non contempla termini per la notifica dell'atto.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Le lingue accettate sono l'ungherese, l'inglese, il tedesco e il francese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notifica di atti da parte dell’organo giurisdizionale è gratuita.

La tariffa per la notifica da parte di un ufficiale giudiziario è di 7 500 HUF. Tale importo dev’essere pagato anticipatamente con bonifico bancario al conto di cui sopra e la ricevuta del bonifico dev’essere allegata alla domanda.

Titolare del conto: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Banca: Budapest Bank Nyrt.

Codice SWIFT (BIC): BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Causale: KU2-numero di riferimento della domanda, nome del destinatario.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

In Ungheria la modalità di notifica di cui all'articolo 17 è applicabile solo nel caso in cui il destinatario sia un cittadino dello Stato membro mittente.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

L'Ungheria non contempla condizioni aggiuntive.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

In Ungheria l'applicazione della modalità di notifica di cui all'articolo 20 è disciplinata dalla regolamentazione vigente in materia di notifica attraverso ufficiale giudiziario.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Se del caso, gli organi giurisdizionali ungheresi possono decidere se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

In Ungheria il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 4 per presentare una domanda di rimozione della preclusione è di un anno.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

L'Ungheria non ha concluso alcun accordo pertinente con altri Stati membri.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

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