- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
In Ungheria l’organo mittente nel caso di atti processuali è l’organo giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento e che ha emesso l’atto da notificare, nel caso di atti emessi in un procedimento notarile, è il notaio che ha emesso l’atto, e nel caso di atti stragiudiziali è il ministro competente per il sistema giudiziario.
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
In Ungheria l’organo ricevente è il tribunale distrettuale competente in base al luogo di residenza del destinatario come indicato nella domanda di assistenza legale (lakcím szerint illetékes járásbíróság), a Budapest, il tribunale distrettuale di Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság) e l’associazione ungherese degli ufficiali giudiziari.
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Gli organi riceventi accettano gli atti da notificare per posta, fax o e-mail.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
Le lingue accettate sono l'ungherese, l'inglese, il tedesco e il francese.
Articolo 4 - Autorità centrale
In Ungheria le funzioni dell’organo centrale sono svolte dal ministro che è incaricato di gestire il sistema giudiziario:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Indirizzo: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Indirizzo postale: Pf. 2, 1357 Budapest
Telefono: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax +36 1 550 3946
Indirizzo di posta elettronica: nmfo@im.gov.hu.
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti:



Le funzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sono espletate dal ministro incaricato di gestire il sistema giudiziario:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Indirizzo: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Indirizzo postale: Pf. 2, 1357 Budapest
Telefono: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax: +36 1 550 3946
Indirizzo di posta elettronica: nmfo@im.gov.hu.
Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) sono consultabili sul portale europeo e-justice, al punto 4.2.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Le lingue accettate sono l'ungherese, l'inglese, il tedesco e il francese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
L'Ungheria non ha tradotto in nessuna lingua il formulario L che figura nell'allegato I.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
La legislazione ungherese non contempla termini per la notifica dell'atto.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Le lingue accettate sono l'ungherese, l'inglese, il tedesco e il francese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
La notifica di atti da parte dell’organo giurisdizionale è gratuita.
La tariffa per la notifica da parte di un ufficiale giudiziario è di 7 500 HUF. Tale importo dev’essere pagato anticipatamente con bonifico bancario al conto di cui sopra e la ricevuta del bonifico dev’essere allegata alla domanda.
Titolare del conto: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
Banca: Budapest Bank Nyrt.
Codice SWIFT (BIC): BUDAHUHB
IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
Causale: KU2-numero di riferimento della domanda, nome del destinatario.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
In Ungheria la modalità di notifica di cui all'articolo 17 è applicabile solo nel caso in cui il destinatario sia un cittadino dello Stato membro mittente.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
L'Ungheria non contempla condizioni aggiuntive.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
In Ungheria l'applicazione della modalità di notifica di cui all'articolo 20 è disciplinata dalla regolamentazione vigente in materia di notifica attraverso ufficiale giudiziario.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
Se del caso, gli organi giurisdizionali ungheresi possono decidere se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
In Ungheria il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 4 per presentare una domanda di rimozione della preclusione è di un anno.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
L'Ungheria non ha concluso alcun accordo pertinente con altri Stati membri.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente.
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