Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Dal 15.4.2019 l'agenzia incaricata della trasmissione in Irlanda è il Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents (Comunicazione e notifica di documenti UE),
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

Indirizzo di posta elettronica: serviceofeudocuments@courts.ie

Le eventuali domande relative a richieste di servizio effettuate prima del 15.4.2019 vanno inviate all'ufficio da cui è stata inviata la richiesta. L'elenco degli uffici è consultabile al seguente indirizzo:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Dal 15.4.2019 l'agenzia incaricata della ricezione in Irlanda è il Court Office, Castlebar, County Mayo. F23 YA99

Service of EU documents (Comunicazione e notifica di documenti UE),
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Indirizzo di posta elettronica: serviceofeudocuments@courts.ie.

Le eventuali domande relative a richieste di servizio effettuate prima del 15.4.2019 vanno inviate all'ufficio a cui è stata inviata la richiesta. Collegamento a tutti gli uffici.

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: i documenti possono essere trasmessi a mezzo postale o mediante un fornitore di servizi quali un corriere espresso.

Le comunicazioni per motivi amministrativi possono essere effettuate anche per posta elettronica.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

I moduli standard possono essere compilati in irlandese o in inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

The Master,

High Court

Four Courts

Dublino 7

Irlanda

Le comunicazioni in inglese o in irlandese possono essere effettuate per posta o per fax all'ufficio centrale della High Court (353-1) 872 56 69. È anche possibile la comunicazione per telefono all'ufficio centrale della High Court (353-1) 888 60 00.

Competenza territoriale; Nazionale

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Nell'ambito del sistema giudiziario irlandese non vi è assistenza per rintracciare la parte cui devono essere notificati i documenti, in quanto è diritto e dovere della parte che intende procedere alla notifica effettuare tutto ciò che è necessario a tal fine, compreso il fatto di rintracciare la parte avversa. Se una parte non può provvedere alla notifica attraverso i metodi contemplati dalla legge, il giudice, se lo ritiene opportuno, può pronunciarsi in merito a una notifica sostitutiva.

L'Irlanda non applica le lettere a) e b) dell'articolo 7, paragrafo 1, e gli organi giurisdizionali non agiscono motu proprio per accertare l'indirizzo di una parte di un'azione legale.

Possono essere utili i seguenti mezzi per rintracciare una parte:

se si ha a disposizione un numero di telefono al quale non è associato un indirizzo, consultare il seguente sito

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Il Companies Registration Office è il membro irlandese del Registro europeo delle imprese. Il Companies Registration Office è il registro centrale delle informazioni obbligatorie a carattere pubblico sulle imprese e le ragioni sociali irlandesi.

Il Charities Register, regolatore nazionale per l'Irlanda delle organizzazioni di beneficienza, è consultabile al seguente indirizzo: https://www.charitiesregulator.ie/en

Il General Register Office (GRO), registro centrale dell'anagrafe relative a nascite, natimortalità, adozioni, matrimoni, unioni civili e decessi in Irlanda, è consultabile al seguente indirizzo: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/

Alcune imprese, fra cui anche https://www.myvehicle.ie/ e https://www.theaa.ie/car-history-check/, possono fornire un indirizzo se si ha a disposizione un numero d'immatricolazione (servizio a pagamento).

Consultazione delle piattaforme sociali: molte persone vi inseriscono i propri recapiti, numero di telefono e informazioni sul datore di lavoro.

Pagare una ricerca di persona: diversi servizi online consentono di localizzare una persona dietro pagamento di una modesta somma.

Contattare un ufficio postale per un indirizzo o un indirizzo di inoltro.

Eventualmente avvalersi dei servizi di un investigatore privato o di un ufficiale giudiziario.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Nessuna.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Nessuna.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel diritto irlandese.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Nessuna.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Nel caso in cui sia richiesto una notifica diretta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, articolo 15 essa sarà svolta da un ufficio legale, da un investigatore privato o da un avvocato alla tariffa convenuta fra le parti, solitamente compresa fra 70 EUR e 100 EUR.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

L'Irlanda non vi si oppone.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Nessuna.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

Nulla osta a eventuali interessati in un procedimento giudiziario di provvedere alla notifica dei documenti giudiziari direttamente attraverso i funzionari competenti dello Stato membro destinatario. In Irlanda sono compresi i procuratori legali e gli ufficiali giudiziari.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale irlandese può pronunciare una sentenza anche se non esiste alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, se sono state soddisfatte tutte le condizioni indicate nel paragrafo 2.

In relazione all'articolo 22, paragrafo 4, spetta al giudice verificare che la domanda di rimozione della preclusione sia stata presentata entro un termine ragionevole una volta che il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Nessuna.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2024

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