Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

La trasmissione degli atti a un altro paese viene effettuata dai tribunali distrettuali (municipali) (rajonu (pilsētu) tiesas), dai tribunali regionali (apgabaltiesas) o dalla Corte suprema (Augstākā tiesa).

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

L'autorità centrale incaricata del ricevimento e dell'esecuzione delle richieste di notificazione o comunicazione degli atti stranieri è il Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia).

Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati

Indirizzo: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Telefono: (+371) 67290005; fax: +371 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

In Lettonia le domande degli altri Stati membri relative alla notificazione o alla comunicazione di atti e ai certificati di notificazione o di comunicazione sono accettate se sono inviate a mezzo posta.

Gli atti sono accettati anche per via elettronica se autenticati.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Oltre alla lingua lettone, la Lettonia accetta moduli compilati in lingua inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

L'organismo centrale è il ministero della Giustizia.

Indirizzo: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefono: +371 67036802

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

La Lettonia ha optato per il meccanismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, ossia fornire informazioni dettagliate attraverso il portale della giustizia elettronica su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l'atto. Alla luce di quanto precede, si precisa che:

1. per trovare il recapito di una persona fisica è possibile presentare una richiesta formale all'Ufficio Cittadinanza e migrazione del ministero dell'Interno che tiene un registro delle persone fisiche. Nella richiesta di un estratto del registro delle persone fisiche devono essere indicati i motivi per i quali i dati sono necessari affinché il responsabile del trattamento dei dati possa decidere se sussistono i presupposti per fornire i dati;

2. è possibile ottenere gratuitamente il recapito di una società consultando le informazioni contenute nel registro delle imprese. Tutte le iscrizioni al registro delle imprese sono pubblicate gratuitamente sul sito web informativo, garantendo così la loro disponibilità iniziale al pubblico online.

Le autorità lettoni non presentano di propria iniziativa richieste di informazioni sui recapiti, al registro delle persone fisiche, qualora l'indirizzo indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto. L'autorità mittente o la parte richiedente è responsabile della ricerca del recapito del destinatario.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

In Lettonia la richiesta di notificazione o comunicazione di atti, redatta mediante il modulo standard che figura nell'allegato del regolamento, è accettata se è presentata in lingua lettone o in lingua inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

A norma dell'articolo 57 del codice di procedura civile, se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti giudiziari, la persona che li consegna annota tale rifiuto sull'atto, indicandone anche i motivi, la data e l'ora. Il rifiuto di ricevere gli atti giudiziari non osta al procedimento giudiziario.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

A norma dell'articolo 56 1, comma 1, del codice di procedura civile, quando gli atti giudiziari siano consegnati secondo la procedura prevista da tale articolo, fatto salvo il caso comma 9, si ritiene che la persona sia stata informata del momento e del luogo di un'udienza o di un procedimento giudiziario o del contenuto dell'atto pertinente e si ritiene che gli atti giudiziari siano stati notificati o comunicati:

1) alla data in cui il destinatario o un'altra persona li ha ricevuti in conformità dell'articolo 56, commi 3, 7 e 8 di detto codice;

2) alla data in cui la persona ha rifiutato di riceverli (articolo 57);

3) il settimo giorno successivo alla data d'invio quando gli atti sono stati inviati a mezzo posta;

4) il terzo giorno successivo alla data d'invio quando gli atti sono stati inviati per via elettronica;

Conformemente al comma 2 dell'anzidetto articolo, la trasmissione di atti giudiziari a una persona fisica al suo luogo di residenza dichiarato, all'indirizzo supplementare, all'indirizzo del domicilio elettivo indicato o alla sede di una persona giuridica, e il ricevimento di un avviso da parte dell'ufficio postale che indica l'esecuzione dell'invio degli atti o il loro rinvio non determinano di per sé che gli atti sono stati comunicati. La presunzione secondo la quale gli atti sono stati notificati o comunicati il settimo giorno successivo alla data d'invio a mezzo posta o il terzo giorno successivo alla data d'invio per via elettronica può essere contestata dal destinatario adducendo circostanze oggettive indipendenti dalla sua volontà che gli hanno impedito di ricevere gli atti all'indirizzo indicato.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

In Lettonia il certificato di notificazione o di comunicazione di atti redatti mediante il modulo standard figurante nell'allegato del regolamento è accettata se è presentata in lingua lettone o in lingua inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

In Lettonia i documenti sono notificati o comunicati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e viene applicata un diritto di 133,33 EUR (IVA inclusa) per ogni richiesta. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario ed eventuali commissioni bancarie sono a carico della persona che versa il forfait per la notificazione o la comunicazione di atti.

Coordinate bancarie:

Numero di registrazione: 90001497619

Sede legale (dal 16 dicembre 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Codice SWIFT: HABALV22

Causale: informazioni relative al destinatario.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Lettonia si oppone alla notifica o alla comunicazione di atti per via diplomatica, fatto salvo il caso in cui gli atti siano notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro in questione.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Non pertinente.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

La legislazione lettone non autorizza la notificazione o la comunicazione di atti conformemente all'articolo 20 del regolamento.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

In Lettonia, nonostante le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, un organo giurisdizionale o un giudice può pronunciarsi benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, purché sussistano le condizioni indicate all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento. Non esiste inoltre un termine specifico allo scadere del quale non sono più accettate le domande dei richiedenti di annullamento degli effetti della preclusione del periodo di ricorso, a condizione che sussistano le condizioni indicate all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

La Repubblica di Lettonia mantiene due accordi che ha concluso:

1) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale;

2) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica d'Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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