- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Tutti gli organi giurisdizionali ordinari della Repubblica di Lituania competenti in materia civile e commerciale hanno la facoltà di trasmettere gli atti a uno Stato estero a norma del regolamento.
https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
L'organo designato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento come organo competente a ricevere le domande di notificazione o comunicazione provenienti da altri Stati membri è la Camera lituana degli ufficiali giudiziari (Lietuvos antstolių rūmai).
Recapiti della camera lituana degli ufficiali giudiziari:
Indirizzo: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lituania
Tel.: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Se la trasmissione è impossibile a causa di un guasto del sistema informatico decentrato o per cause di forza maggiore, l'organo ricevente può ricevere gli atti a mezzo postale.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
La Lituania accetta i moduli compilati in lituano e in inglese.
Articolo 4 - Autorità centrale
L'autorità centrale incaricata di assicurare le funzioni di cui all'articolo 4 del regolamento è il ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania.
I recapiti del ministero della Giustizia lituano sono i seguenti:
Indirizzo: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lituania
Tel.: + 370 600 38 904
E-mail: rastine@tm.lt
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
L'autorità designata in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, alla quale gli organi mittenti di altri Stati membri possono trasmettere le domande relative l'accertamento dell'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare, è la Camera lituana degli ufficiali giudiziari (Lietuvos antstolių rūmai).
Recapiti della camera lituana degli ufficiali giudiziari:
Indirizzo: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lituania
Tel.: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
La Lituania accetta i moduli compilati in lituano e in inglese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Non pertinente
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Il diritto lituano non prevede alcun termine specifico per la comunicazione o la notificazione degli atti.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Le lingue accettate dalla Repubblica di Lituania conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, sono il lituano e l'inglese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Il diritto forfettario unico ammonta a 110 EUR.
Tale diritto è versato sul conto dell'organo ricevente, ossia della Camera lituana degli ufficiali giudiziari.
Camera lituana degli ufficiali giudiziari
Indirizzo: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lituania
Banca: Luminor Bank AB, codice bancario: 40100, codice SWIFT: AGBLLT2X, numero di conto: LT92 4010 0424 0031 5815, identificativo di persona giuridica: 126198978.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Non pertinente
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Non pertinente
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
La Repubblica di Lituania dichiara che la notifica o la comunicazione di atti secondo le modalità descritte all'articolo 20 non è autorizzata sul proprio territorio.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
La Repubblica di Lituania dichiara che gli organi giurisdizionali lituani possono pronunciarsi benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell'atto, purché sussistano tutte le condizioni previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento. Nei casi previsti all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (salvo l'eccezione di cui al medesimo articolo, paragrafo 5), il convenuto ha il diritto di presentare una domanda di rimozione della preclusione. La domanda di rimessione in pristino è inammissibile se è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data della sentenza.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
La Lituania non ha concluso accordi o intese con altri Stati membri al fine di accelerare o semplificare la trasmissione degli atti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, cioè per accelerare o agevolare la trasmissione degli atti e non ha previsto di concludere alcun accordo o convenzione di questo tipo.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.