Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Lussemburgo

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Gli atti possono essere notificati o comunicati mediante diretta consegna da parte di un ufficiale giudiziario (huissier); questa forma di notificazione o comunicazione è nota con il termine francese "signification".

Su questo sito è possibile reperire un ufficiale giudiziario:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Gli atti possono anche essere notificati o comunicati da un cancelliere (greffier), di norma tramite posta raccomandata; questa forma di notificazione o comunicazione è nota con il più generico termine di "notification".

Su questo sito è possibile ottenere informazioni:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Il ministero della Giustizia non ha competenza in materia e non dovrebbe pertanto essere destinatario di lettere o altri documenti relativi alla notificazione o alla comunicazione di atti.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Gli ufficiali giudiziari sono gli unici organi riceventi.

Su questo sito è possibile reperire un ufficiale giudiziario e conoscerne la competenza territoriale:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Il ministero della Giustizia non ha competenza in materia e non dovrebbe pertanto essere destinatario di lettere o altri documenti relativi alla notificazione o alla comunicazione di atti.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Il ricevimento può avvenire:

per posta ordinaria, posta elettronica, fax o telefono.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Francese e tedesco.

Articolo 4 - Autorità centrale

L'autorità centrale è la Procura generale (Parquet Général) presso la Corte superiore di giustizia (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

CR Building

Indirizzo postale: L-2080 Lussemburgo

Tel.: (+352) 47 59 81-2336

Fax: (+352) 47 05 50

Posta elettronica: parquet.general@justice.etat.lu

Lingue: francese e tedesco.

Il ministero della Giustizia non ha competenza in materia e non dovrebbe pertanto essere destinatario di lettere o altri documenti relativi alla notificazione o alla comunicazione di atti.

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

In conformità dell'articolo 7, il Lussemburgo fornisce l'assistenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nel reperimento del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale.

Le autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto sono gli ufficiali giudiziari.

Su questo sito è possibile reperire un ufficiale giudiziario e conoscerne la competenza territoriale:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il Lussemburgo comunica che, per quanto riguarda la trasmissione di domande di notificazione o comunicazione di atti agli ufficiali giudiziari in qualità di organi riceventi, gli ufficiali giudiziari presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni alle banche dati a loro disposizione circa i recapiti delle persone fisiche o giuridiche nei casi in cui il recapito indicato nella domanda di notificazione o comunicazione non sia corretto. Se esiste un nuovo recapito ufficiale all'interno della competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo provvederà a notificare o comunicare l'atto presso tale nuovo recapito.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il Lussemburgo consente la compilazione del modulo di domanda (modulo A) in tedesco e in francese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

N/D

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

A norma del diritto lussemburghese, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1784 del 25 novembre 2020.

Qualora l'atto sia notificato o comunicato mediante diretta consegna da parte di un ufficiale giudiziario (signification), l'avviso di notificazione o comunicazione (exploit) deve recare la data di notificazione o comunicazione, ossia la data in cui l'avviso di notificazione o comunicazione è consegnato al destinatario o al suo domicilio, oppure la data in cui l'atto è depositato presso il domicilio del destinatario.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia dell'atto da notificare o comunicare, l'ufficiale giudiziario annota tale rifiuto nell'avviso di notificazione o comunicazione. In tal caso l'atto si considera notificato o comunicato alla data in cui è stato esibito al destinatario.

Qualora la persona a cui deve essere notificato o comunicato l'atto non abbia un domicilio o una residenza noti, l'ufficiale giudiziario redige una verbale di notificazione o comunicazione (procès-verbal) in cui descrive le misure adottate per reperire il destinatario. L'atto si considera notificato o comunicato nel momento della stesura del verbale di notificazione o comunicazione.

In caso di notificazione o comunicazione dell'atto tramite posta raccomandata (notification), il Lussemburgo applica un sistema di duplice data.

La data facente fede per il mittente è diversa da quella facente fede per il destinatario.

Per quanto riguarda il mittente, la data della notificazione o della comunicazione è la data di invio.

Per quanto riguarda il destinatario, la data della notificazione o della comunicazione è la data di consegna dell'atto al destinatario.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la lettera raccomandata, l'impiegato delle poste annota tale rifiuto nella dichiarazione di ricezione e restituisce la lettera raccomandata corredata della dichiarazione di ricezione. In tal caso l'atto si considera notificato o comunicato alla data di esibizione della raccomandata al destinatario.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il Lussemburgo consente che la compilazione del modulo relativo al certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione degli atti avvenga sia in tedesco che in francese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

La tariffa forfettaria unica è fissata a 165 EUR.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Il Lussemburgo si dichiara contrario alla possibilità che i suoi agenti diplomatici consolari procedano direttamente, sul territorio di un altro Stato membro, a notificare o comunicare atti giudiziari o extragiudiziali.

Il Lussemburgo si oppone altresì a che agenti diplomatici e consolari di altri Stati membri si avvalgano di questa facoltà sul proprio territorio, tranne ove l'atto vada notificato o comunicato a un cittadino dello Stato membro mittente.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

N/D

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

Il Lussemburgo autorizza la notifica o comunicazione diretta ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/1784 del 25 novembre 2020.

Il ministero della Giustizia non ha competenza in materia e non dovrebbe pertanto essere destinatario di lettere o altri documenti relativi alla notificazione o alla comunicazione di atti.

Gli atti possono essere notificati o comunicati mediante diretta consegna da parte di un ufficiale giudiziario (huissier); questa forma di notificazione o comunicazione è nota con il termine francese signification.

questa forma di notificazione o comunicazione è nota con il termine francese signification. Gli ufficiali giudiziari dello Stato richiesto non sono responsabili della regolarità della forma e del contenuto dell'atto trasmesso direttamente dall'interessato. La loro responsabilità si limita alle formalità e alle procedure da essi applicate per la notificazione o comunicazione degli atti nello Stato richiesto.

Su questo sito è possibile reperire un ufficiale giudiziario:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, le autorità giurisdizionali lussemburghesi possono deliberare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, in Lussemburgo la richiesta diretta a rimuovere la preclusione può essere dichiarata irricevibile ove non sia formata entro un termine ragionevole, che spetterà al giudice valutare, dal momento in cui l'interessato è venuto a conoscenza della decisione o dal momento in cui è venuta meno l'impossibilità di agire, e comunque essa non può essere formata oltre un anno dopo la notificazione o comunicazione della decisione.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

N/D

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

N/D

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

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