- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Ufficio dell'avvocatura di Stato
Indirizzo postale: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, La Valletta, VLT1311
Telefono: +35622265000
Indirizzo di posta elettronica: info@stateadvocate.mt
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Ufficio dell'avvocatura di Stato
Indirizzo postale: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, La Valletta, VLT1311
Telefono: +35622265000
Indirizzo di posta elettronica: info@stateadvocate.mt
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Raccomandata postale. I documenti originali e l'allegato 1 nonché la ricevuta bancaria sono trasmessi a mezzo posta. Le copie possono essere inviate preventivamente per posta elettronica.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
Maltese e inglese.
Articolo 4 - Autorità centrale
Ufficio dell'avvocatura di Stato
Indirizzo postale: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, La Valletta, VLT1311
Telefono: +35622265000
Indirizzo di posta elettronica: info@stateadvocate.mt
Zone geografiche di competenza: Malta e Gozo
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) - l'indirizzo ufficiale di una persona fisica può essere consultato nel registro in linea sul sito web del registro maltese delle imprese, all'indirizzo:
https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233
Il sistema in linea agevola l'accesso al registro per tutte le persone fisiche che desiderano ottenere informazioni su imprese, fondazioni e associazioni. Le informazioni presentate nel registro includono informazioni gratuite destinate al pubblico (informazioni pubbliche). Si tratta nella fattispecie del nome e del numero di immatricolazione delle imprese, dell'indirizzo della sede legale e della data di costituzione. Chiunque può ricercare una società mediante il numero di matricola dell'impresa, il numero dell'impresa o una parte della ragione sociale.
Per gli indirizzi delle persone fisiche, l'autorità straniera può inviare all'autorità richiesta maltese una domanda di assistenza intesa a determinare l'indirizzo di notifica al seguente indirizzo: info@stateadvocate.mt
È importante che la domanda rechi il numero di identificazione della persona da notificare nonché relativi nome e cognome.
L'autorità richiesta maltese, di propria iniziativa: i) non presenta richieste di informazioni relativamente agli indirizzi e ii) non fornisce tale assistenza.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Maltese e inglese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
La notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento relativa alla traduzione del modulo L dell'allegato I nella lingua del paese terzo non è applicabile a Malta.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
La notifica di cui all'articolo 33, paragrafo 1, in relazione all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 2, non è applicabile a Malta, poiché tale termine specifico non è contemplato dalla legislazione nazionale.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Maltese e inglese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Le leggi maltesi fissano un importo forfettario di 50 EUR per ogni domanda di notifica di atti a Malta. La prova dell'avvenuto pagamento è acclusa alla domanda di notifica. I documenti sono trasmessi senza trattamento se la domanda di notifica non è corredata della ricevuta bancaria attestante l'esecuzione del suddetto pagamento. Le spese sono pagate mediante bonifico bancario all'Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (Ufficio dell'Avvocatura di Stato), i cui estremi bancari sono i seguenti:
Nome della banca: Banca centrale di Malta
Intestatario del conto: AG Office — Ricevimento dei documenti di notifica
Numero di conto: 40127EUR-CMG5-000-Y
IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y
Codice SWIFT: MALTMTMT
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Malta si oppone alle notifiche effettuate da agenti diplomatici o consolari.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Non pertinente.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
L-Uffiċċju tal-Avukat tal-iStat (Ufficio dell'avvocatura di Stato) e l'Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (Agenzia per i servizi giudiziari).
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
Questo non è possibile poiché è richiesta la prova della notifica. Se tuttavia una decisione è pronunciata nei confronti di una persona che non è stata debitamente citata a comparire con anticipo, questi può chiedere, entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza della decisione, che la causa sia nuovamente ascoltata.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Non pertinente.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente.La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.