- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
L'organo giurisdizionale competente per il procedimento (tribunale distrettuale (sąd rejonowy), tribunale regionale (sąd okręgowy), la corte d'appello (sąd apelacyjny) o la Corte suprema (Sąd Najwyższy)).
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Il tribunale distrettuale competente per il luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione dell'atto.
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Gli atti possono essere inviati tramite posta.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
I moduli possono essere compilati in polacco, inglese o tedesco.
Articolo 4 - Autorità centrale
Ministero della Giustizia, dipartimento per la Cooperazione internazionale e i diritti umani
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varsavia, tel.: +48 22 23 90 870
e-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
Informazioni dettagliate per la determinazione del recapito a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera c).
Indirizzo di residenza nel caso di persone fisiche:
un'entità che abbia un interesse giuridico a verificare l'indirizzo di una persona a cui deve essere notificato o comunicato un atto può richiedere a qualsiasi sindaco di un comune, centro urbano o città informazioni sull'indirizzo di tale persona che possono essere ottenute presentando una domanda. La domanda può essere presentata a una sola autorità comunale ed è soggetta a un diritto di 31 PLN (pagabile sul conto dell'autorità comunale a cui viene presentata la domanda); la prova del pagamento deve essere allegata alla domanda. Il richiedente deve inoltre dimostrare l'interesse giuridico in base al quale i dati anagrafici devono essere resi disponibili. Tale interesse può essere dimostrato mediante un documento che stabilisca un obbligo giuridico ad agire in un determinato modo (ad esempio, un atto processuale, una lettera dell'ufficiale giudiziario, un contratto).
Indirizzi di imprese (società in nome collettivo, a responsabilità limitata o in accomandita semplice, società per azioni, cooperative, imprese statali, enti di ricerca e sviluppo, imprese straniere e loro filiali, società di mutua assicurazione):
sono disponibili online nel registro tenuto dal Registro nazionale degli organi giurisdizionali (Krajowy Rejestr Sądowy). Il registro è tenuto in conformità dei principi di pubblicità formale (ossia tutti hanno il diritto di accedere ai dati del registro).
Le informazioni disponibili online sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- http://bip.ms.gov.pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostepdo-krajowego-rejestru-sadowego/
- ricerca: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
I dati delle persone fisiche che esercitano un'attività economica sono raccolti nel Registro centrale delle imprese (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), il cui accesso è aperto a tutti.
- È possibile effettuare una ricerca al seguente indirizzo: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.
Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
L'autorità che riceve la domanda (l'organo ricevente in Polonia) non è tenuta a richiedere ai registri in questione di determinare un indirizzo se quello indicato dall'organo ricevente si rivela errato. In pratica, se lo ritiene opportuno, l'autorità può valutare se vi è un errore evidente nell'indirizzo o, se l'organo mittente indica che l'indirizzo è stato preso da un registro accessibile al pubblico, può verificare se l'indirizzo è aggiornato in base ai dati di tale registro.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Il modulo può essere compilato in polacco, inglese o tedesco.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Non pertinente.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Non pertinente.Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Il modulo può essere compilato in polacco, inglese o tedesco.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Per la notificazione o la comunicazione di atti non sono addebitati diritti.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Polonia si oppone alla notificazione o alla comunicazione da parte di agenti diplomatici o consolari sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro che trasmette l'atto.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Non pertinente.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
La Polonia si oppone al metodo di notificazione o comunicazione di cui a tale articolo sul proprio territorio.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
Una domanda di rimozione della preclusione derivante dallo scadere di un termine presentata un anno dopo la scadenza è ammissibile solo in casi eccezionali.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Non pertinente.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente.La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.