- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Tribunali distrettuali (tribunais judiciais de comarca);
- funzionari responsabili di registri pubblici (conservadores);
- notai (notários);
- ufficiali giudiziari (agentes de execução); e
- rappresentanti legali (mandatários judiciais).
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
i. I giudici con competenza generica (juízo de competência genérica) o il giudice civile locale (juízo local cível), se esiste, del tribunale distrettuale competente; e
ii. gli ufficiali giudiziari (OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução).
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Posta.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
Portoghese, spagnolo e inglese.
Articolo 4 - Autorità centrale
Direzione generale dell'amministrazione della giustizia (Direção-Geral da Administração da Justiça)
Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14
PT-1990-097 LISBONA
Tel: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100
E-mail: correio@dgaj.mj.pt
Sito web: https://dgaj.justica.gov.pt/
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) l'autorità designata alla quale gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto è:
la direzione generale dell'amministrazione della giustizia (Direção-Geral da Administração da Justiça)
Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14
PT-1990-097 LISBONA
Tel: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100
E-mail: correio@dgaj.mj.pt
Sito web: https://dgaj.justica.gov.pt/
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) per i diversi organi riceventi la situazione è la seguente:
- giudici con competenza generica (juízo de competência genérica) o il giudice civile locale (juízo local cível), se esiste, del tribunale distrettuale competente: per notificare o comunicare gli atti quando l'indirizzo indicato nella domanda di notificazione o comunicazione non è corretto, l'organo ricevente applica il diritto interno relativo a casi analoghi nelle controversie nazionali, ossia le disposizioni pertinenti di cui agli articoli 226 e 236 del codice di procedura civile portoghese;
- ufficiali giudiziari (OSAE): sono consultati i registri relativi al domicilio o altre banche dati, se tali registri o banche dati esistono, per reperire il nuovo recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
Portoghese, spagnolo e inglese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Qualora il modulo L di cui all'allegato I sia tradotto in una lingua di un paese terzo, il Portogallo comunicherà tale traduzione alla Commissione affinché sia pubblicata sul portale europeo della giustizia elettronica.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, l'articolo 323 del codice civile portoghese prevede che il termine di prescrizione sia sospeso se, trascorsi cinque giorni dalla domanda di notificazione o comunicazione, non è stato possibile notificare o comunicare gli atti per cause non imputabili al richiedente.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
Portoghese, spagnolo e inglese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
In generale la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari provenienti da uno Stato membro e dirette ad organi giurisdizionali non sono soggette a diritti o spese.
Tuttavia la notificazione o la comunicazione diretta di un atto tramite un funzionario di tribunale o un ufficiale giudiziario dà luogo alle spese seguenti:
1. Ufficiali giudiziari
Se l'atto è notificato o comunicato: 76 EUR
Se l'atto non è notificato o comunicato (ad esempio, se la persona a cui notificare o comunicare l'atto non risiede all'indirizzo indicato o l'indirizzo non esiste): 50,50 EUR
2. Funzionari di tribunale
Se l'atto è notificato o comunicato: 51 EUR
Se l'atto non è notificato o comunicato (ad esempio, se la persona a cui notificare o comunicare l'atto non risiede all'indirizzo indicato o l'indirizzo non esiste) nulla è dovuto.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Il Portogallo si oppone all'uso sul suo territorio della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro tramite agenti diplomatici o consolari, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.
Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Non pertinente.
Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
Non pertinente.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
In deroga alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, i giudici portoghesi possono pronunciarsi, qualora tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.
Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 4, in Portogallo le domande di rimozione della preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione devono essere presentate entro il termine di un anno dalla pronuncia della decisione contestata. Dopo tale termine le domande sono respinte.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente.
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