Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Romania

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Per quanto riguarda gli atti giudiziari, gli organi mittenti sono tutti gli organi giurisdizionali rumeni: tribunali distrettuali, di contea, corti d'appello e l'Alta corte di cassazione e Giustizia.

Per quanto riguarda gli atti extragiudiziali, gli organi mittenti sono i tribunali distrettuali competenti per il luogo in cui hanno sede i notai e gli ufficiali giudiziari.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

L'organo abilitato a ricevere le domande di notificazione o comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziali provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea è il tribunale distrettuale competente per il luogo in cui ha sede legale o domicilio il destinatario.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Servizio postale. Fax.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

La Romania accetta i moduli standard compilati in rumeno, inglese o francese.

Articolo 4 - Autorità centrale

Ministero della Giustizia

Direzione per il Diritto internazionale e la cooperazione giudiziaria

Servizio per la Cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel: +40 37204 1077 Segretariato, Fax: +40 37204 1079 E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

I dati personali possono essere forniti solo se esiste una base giuridica giustificata. Le richieste di dati personali da parte della polizia, del ministero della Difesa nazionale, della procura, degli organi giurisdizionali, degli istituti di protezione sociale specializzati per quanto riguarda i minori o altre persone aventi diritto alla protezione, o da parte di persone fisiche e giuridiche i cui interessi legittimi sono comprovati da documenti che ne dimostrano il fondamento giuridico, sono considerate fondate su una base giuridica giustificata. In assenza di una base giuridica giustificata, i dati personali possono essere forniti solo previo, esplicito e inequivocabile consenso degli interessati.

In deroga a quanto sopra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), le richieste di informazioni relative al recapito in Romania di una persona fisica di cittadinanza rumena possono essere inviate al dipartimento anagrafe della popolazione e gestione delle banche dati, sito in via Obcina Mare N. 2, settore 6, Bucharest, E-mail: depabd@mai.gov.ro; sito web: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Inoltre, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), le informazioni relative all'indirizzo della sede legale di una persona giuridica possono essere richieste online tramite il servizio InfoCert del registro nazionale delle imprese. Per accedere al portale dei servizi online del registro nazionale delle imprese, è necessario creare un account utente sul portale online Recom. Una volta creato l'account, l'utente può accedere gratuitamente o a pagamento, a seconda del tipo di servizio richiesto. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Il tribunale distrettuale (organo ricevente) non è tenuto a verificare di propria iniziativa l'indirizzo effettivo del destinatario dei documenti, se l'indirizzo fornito nella domanda è errato.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

La Romania accetta i moduli standard compilati in rumeno, inglese o francese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non pertinente.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Non pertinente.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Romania accetta i moduli standard compilati in rumeno, inglese o francese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non pertinente.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Romania dichiara che gli agenti diplomatici e consolari stranieri sono autorizzati a notificare o a comunicare atti giudiziari o extragiudiziali sul territorio rumeno soltanto se il destinatario dell'atto è un cittadino dello Stato che rappresentano.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Non pertinente.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

A norma dell'articolo 154, comma 5, del Codice di procedura civile, su richiesta e a spese della parte interessata, gli atti processuali possono essere notificati o comunicati direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, che sono tenuti a rispettare le formalità procedurali previste dal codice di procedura civile per la citazione in giudizio e la notificazione o comunicazione degli atti processuali.

In alcune situazioni la legislazione rumena prevede che una persona possa notificare o comunicare atti extragiudiziali direttamente tramite un ufficiale giudiziario (ad esempio, l'articolo 1522, comma 2, del codice civile - notificazione o comunicazione a un debitore di un avviso scritto di pagamento).

L'elenco degli ufficiali giudiziari giurati può essere consultato a questo indirizzo.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Articolo 22, paragrafo 4

La domanda di rimozione della preclusione è inammissibile se viene presentata dopo la scadenza del termine di un anno dalla pronuncia della decisione.

Articolo 22, paragrafo 2

Il giudice rumeno può pronunciarsi benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell'atto introduttivo di un procedimento o di un atto equivalente, purché sussistano tutte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Non pertinente.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 26/06/2023

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