Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

Slovacchia

Contenuto fornito da
Slovacchia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Slovacchia

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Giudici e notai [nei procedimenti successori e nei procedimenti volti a ricostituire un atto perso o distrutto (konaní o umorení listiny)].

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

La versione originale in lingua slovacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

I tribunali distrettuali (okresné súdy).

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

I documenti devono essere presentati su supporto cartaceo a mezzo posta.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Oltre allo slovacco, la Repubblica slovacca accetta i formulari compilati in ceco o in inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

La versione originale in lingua slovacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministero della giustizia della Repubblica slovacca)

Odbor medzinárodného práva súkromného (direzione del diritto internazionale privato)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Repubblica slovacca

tel: (421) 2 888 91 111

fax: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

web: Internet: https://www.justice.gov.sk

Lingue accettate: slovacco, ceco, inglese e francese

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

La versione originale in lingua slovacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

La Repubblica slovacca fornirà l’assistenza di cui al paragrafo 1, lettera a) - le autorità alle quali le richieste per reperire l’indirizzo devono essere presentate sono i tribunali distrettuali; tutti i tribunali distrettuali sono parimenti organi riceventi di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Le autorità riceventi della Repubblica slovacca presentano, di propria iniziativa, richieste ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati per ottenere informazioni sui recapiti nei casi in cui l’indirizzo indicato nella domanda di notifica o di comunicazione non sia corretto.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Oltre allo slovacco, la Repubblica slovacca accetta i formulari compilati in ceco o in inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non pertinente.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Non pertinente.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Oltre allo slovacco, la Repubblica slovacca accetta i formulari compilati in ceco o in inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Gli atti sono generalmente notificati dal giudice che ha ricevuto la richiesta; tuttavia, in determinate circostanze, il giudice può affidare la notificazione o comunicazione degli atti a un funzionario ministeriale e, se l'ufficiale incaricato dal giudice è un ufficiale giudiziario, la notifica è soggetta al pagamento di un importo di 10 EUR per ogni atto notificato o comunicato.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Slovacchia si oppone alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari da parte di agenti diplomatici o consolari, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati ai cittadini dello Stato membro di origine degli atti stessi.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Il diritto slovacco non consente l'uso della posta elettronica per la notificazione o comunicazione di atti che devono essere notificati o comunicati di persona. Gli atti interessati sono i seguenti:

  • conformemente alla legge 160/2015 - codice di procedura civile (in prosieguo: il „CPC“) gli atti che devono essere notificati di persona sono i seguenti:

- ordinanze di un giudice che ammettono la modifica di un ricorso, qualora le parti interessate fossero assenti all'udienza in cui la modifica ha avuto luogo (articolo 142, comma 2, del CPC);

- un ricorso e i relativi allegati se il giudice non l'ha respinto o non ha deciso di estinguere il procedimento (articolo 167, comma 1, del CPC);

- memorie di difesa se il convenuto contesta integralmente la domanda (articolo 167, comma 3, del CPC);

- le repliche dell'attore alla memoria di difesa del convenuto, a norma dell'articolo 167, comma 3 (articolo 167, comma 4, del CPC);

- convocazioni all'udienza preliminare della controversia (articolo 169, comma 2, del CPC);

- sentenze (articolo 223, comma 1, del CPC);

- ingiunzioni di pagamento unitamente alla dichiarazione di credito (articolo 266, comma 1, del CPC);

- opposizioni del convenuto avverso un'ingiunzione di pagamento, notificate all'attore (articolo 267, comma 5, del CPC);

- ordinanze a norma dell'articolo 273, lettera c), del CPC che impongono al convenuto di replicare per iscritto alla causa entro il termine prescritto e di esporre in tale atto gli elementi essenziali della propria difesa, di allegare i documenti su cui si basa e di produrre elementi di prova a sostegno delle sue pretese, come previsto all'articolo 273, lettera a), del CPC;

  • conformemente alla legge 161/2015 - codice di procedura civile non contenzioso (in prosieguo: „CPCNC“) i seguenti atti devono essere notificati di persona:

- provvedimenti che avviano un procedimento notificato alle parti se il procedimento è stato avviato d'ufficio (articolo 27 del CPCNC);

- istanze modificate di avvio del procedimento se le parti non sono comparse all'udienza in cui la modifica ha avuto luogo (articolo 28 del CPCNC);

- provvedimenti che decidono nel merito (articolo 45 del CPCNC);

- provvedimenti nei procedimenti per il ritorno di un minore in caso di sottrazione o mancato ritorno non autorizzato, che impongano alla persona che, secondo il ricorrente, viola il diritto di presentare una dichiarazione scritta al riguardo (articolo 131, comma 2);

- notifiche e istruzioni nei procedimenti successori alle persone che possono ragionevolmente essere gli eredi in merito ai loro diritti successori e alla possibilità di rifiutare l'eredità, se il giudice non ha emesso le notifiche e le istruzioni oralmente a verbale (articolo 189, comma 2, del CPCNC);

- notifiche relative a una domanda di svincolo di un oggetto in un procedimento di opposizione allo svincolo di un oggetto depositato presso un notaio ai fini dell'adempimento di una responsabilità nei casi di cui all'articolo 335, lettere a) o b), o se il depositante ha chiesto che l'oggetto depositato sia ceduto a lui o a un'altra persona diversa dal beneficiario (articolo 340 del CPCNC);

- avvisi con i quali si invitano le parti a presentare opposizione nell'ambito di un procedimento che confermi l'usucapione, inviati alla persona che, al momento dell'avvio del procedimento, è designata nell'atto di proprietà come titolare di diritti di proprietà o di diritti reali sul bene oggetto del procedimento che conferma l'usucapione (articolo 359, lettera g) del CPCNC).

La Slovacchia richiede che la notificazione o comunicazione di tali atti sia confermata da una ricevuta di ritorno; solo il destinatario può sottoscrivere tale ricevuta.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

Non pertinente.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

La versione originale in lingua slovacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Non pertinente.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Non pertinente.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.