Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Gli organi mittenti sono: i tribunali circondariali (okrajna sodišča), i tribunali distrettuali (okrožna sodišča), il tribunale sociale e del lavoro (delovno in socialno sodišče), il tribunale amministrativo (upravno sodišče), le corti d'appello (višja sodišča), la Corte suprema (Vrhovno sodišče), la corte costituzionale (Ustavno sodišče) e l'ufficio del procuratore generale (državno odvetništvo).

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Tutti i tribunali regionali sono organi riceventi.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Se il ricevimento delle domande è disciplinato dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, le domande sono trasmesse a mezzo postale, via corriere e per fax.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

La Slovenia accetta i moduli di cui all'allegato I compilati in sloveno o in inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

L'autorità centrale responsabile dell'esecuzione del regolamento è il

Ministrstvo za pravosodje (ministero della Giustizia)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

Indirizzo di posta elettronica: gp.mp@gov.si

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Le autorità forniscono la seguente assistenza per reperire un indirizzo:

a) l'organo mittente invia al tribunale circondariale una domanda intesa ad accertare l'indirizzo della persona cui deve essere notificato l'atto (l'organo interpellato di cui all'articolo 2 del regolamento, i cui recapiti figurano al punto 2).

Gli organi giurisdizionali hanno accesso alla banca dati del registro della popolazione e possono, motu proprio o su domanda del giudice interpellato, ottenere informazioni relative agli indirizzi, se l'indirizzo indicato nella domanda di notifica è errato o sconosciuto.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

La Slovenia accetta i moduli di cui all'allegato A compilati in sloveno o in inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non pertinente.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Il diritto nazionale sloveno non stabilisce termini per la notifica degli atti.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Slovenia accetta i moduli di cui all'allegato K compilati in sloveno o in inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Di norma la notifica degli atti da parte degli organi giurisdizionali sloveni competenti non è soggetta a spese, fatta eccezione per quelle sostenute da un investigatore o da un ufficiale giudiziario, nel caso in cui tale modalità di notifica sia richiesta dalla parte. In tal caso, le spese spettano al richiedente. Conformemente alla normativa sulla notifica da parte di un investigatore o di un ufficiale giudiziario nelle cause civili e penali, le spese di notifica alla persona ammontano attualmente a 50 EUR. Le spese della persona incaricata di eseguire la notifica sono maggiorate dell'imposta sul valore aggiunto se questa è soggetta all'IVA. In caso di mancata notifica, la persona incaricata del servizio ha il diritto a percepire il 20 % dell'importo delle spese. Fatto salvo quanto precede, il giudice può fissare spese più elevate che non possono tuttavia superare il 50 % se dall'estratto del fascicolo o da altri elementi di prova è possibile desumere elementi pertinenti a sostegno dell'esistenza di motivi che giustifichino spese più elevate. La persona incaricata di eseguire la notifica ha altresì il diritto al rimborso delle spese di trasporto.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Slovenia non si oppone alla notificazione o alla comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari, alle condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1.

La Slovenia si oppone alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari alle persone residenti in Slovenia, tramite agenti diplomatici o consolari di altri paesi, a meno che la notificazione o la comunicazione dell'atto non sia diretta a un cittadino dello Stato membro da cui proviene il documento.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

La Slovenia non stabilisce condizioni supplementari per l'accettazione della notifica per mezzo elettronico di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

Il diritto sloveno non consente la notificazione o comunicazione diretta.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Nonostante l'articolo 22, paragrafo 1, il giudice può decidere anche in assenza di certificato di perfezionamento della notifica, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento, la Slovenia indica che la domanda di rimozione della preclusione deve essere presentata entro un anno a decorrere dalla data di pronuncia della decisione.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Accordo fra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia relativo all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 7 febbraio 1994.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 19/01/2023

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