Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

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Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Letrados de la Administración de Justicia (cancellieri dei tribunali in seno al sistema di amministrazione della giustizia) per i documenti giudiziari ed extragiudiziari

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

I Letrados de la Administración de Justicia a carico del servizio comune delle notifiche del luogo dove deve essere effettuata la notifica e, nel caso tale servizio non esista in detto luogo, il Letrado de la Administración de Justicia dell'organo giurisdizionale di primo grado del luogo dove deve essere effettuata la notifica.

Tutte le domande sono presentate al Servicio de Registro y Reparto dipendente dal Servicio Común General e, nel caso in cui non esistano, al Juzgado Decano affinché siano trasmesse all'autorità competente per la pratica della notifica. Il sistema giudiziario spagnolo prevede che le autorità designate dalla Spagna come "autorità riceventi" (Decanatos e Servicios comunes procesales), trasmetteranno la domanda all'autorità competente per la pratica della notifica.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Per quanto riguarda i mezzi di ricevimento disponibili attualmente, ai fini dell'esecuzione delle notifiche i giudici si avvalgono dei mezzi informatici e telematici. In assenza di mezzi elettronici la notifica sarà effettuata a mezzo postale con avviso di ricevimento.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard: inglese, francese, portoghese o spagnolo.

Articolo 4 - Autorità centrale

L'organismo centrale designato dalla Spagna è la "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional" (Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale) del ministero della Giustizia.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministero della Giustizia

C/San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Email: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

L'autorità competente per le notifiche è responsabile dell'accertamento domiciliare.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, le autorità emittenti possono inviare domande intese a determinare l'indirizzo della persona notificanda o trasmettere il documento all'autorità competente per le notifiche designata dalla Spagna.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, le autorità spagnole competenti per la notifica, di propria iniziativa, effettuano ricerche intese a ottenere informazioni sugli indirizzi nei registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard: spagnolo, inglese, francese e portoghese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Il formulario L non è stato tradotto nella lingua di un paese terzo.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

A seconda del documento da notificare o del tipo o della fase del processo, i termini di norma variano da 3 a 5 giorni.

È d'uopo conformarsi a quanto disposto nelle corrispondenti norme processuali.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il certificato di avvenuto espletamento dovrà essere compilato in spagnolo.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non pertinente.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Spagna si oppone alle notificazioni sul proprio territorio in provenienza da altri Stati membri ed effettuate attraverso i servizi consolari o diplomatici, eccetto nel caso in cui siano effettuate a un cittadino di tale Stato membro (SM di origine).

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Non pertinente.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

La notifica diretta non è possibile in Spagna. I procuratori non potranno realizzare gli atti di notifica, eccetto autorizzazione espressa dei cancellieri dell'amministrazione della giustizia.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

La Spagna indica che i giudici possono revocare la sospensione accordata durante il procedimento e pronunciarsi se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2020/1784.

Per quanto attiene alla facoltà del giudice di rimuovere la preclusione, la Spagna precisa che la domanda di esenzione dalla preclusione non è ammissibile se formulata successivamente alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data della decisione.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Non pertinente.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.
Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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