- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
- Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
- Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
- Articolo 4 - Autorità centrale
- Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
- Articolo 8 - Trasmissione degli atti
- Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
- Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
- Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
- Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
- Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
- Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
- Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
- Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
- Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
- Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti
Gli organi giurisdizionali, le agenzie pubbliche svedesi di recupero forzato e le altre autorità svedesi incaricate di comunicare o notificare atti per le cause in ambito civile e commerciale.
Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi
Autorità regionale della circoscrizione di Stoccolma.
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti
Nessuna.
Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
I formulari possono essere compilati in svedese o in inglese.
Articolo 4 - Autorità centrale
Autorità regionale della circoscrizione di Stoccolma.
Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
Se l'indirizzo della persona cui deve essere notificato il documento non è conosciuto, l'Agenzia delle Entrate fornisce assistenza per accertare l'indirizzo effettivo della persona fisica o della società. Non esiste nessun procedimento specifico per avere accesso a tali informazioni.
Per ottenere informazioni dall'Agenzia delle Entrate telefonare al numero +46 (0)771-567567 o seguire il link che apre un formulario da compilare per cercare un indirizzo. È possibile inoltre inviare domande a mezzo postale all'indirizzo Skatteverket, 205 30 Malmö, Svezia.
A tal fine utilizzare il formulario B.
Per ottenere informazioni dal Bolagsverket telefonare al numero +46 771 670 670 oppure inviare una domanda per posta elettronica all'indirizzo bolagsverket@bolagsverket.se. È possibile inoltre inviare domande a mezzo postale al Bolagsverket. 851 81 Sundsvall, Svezia. Per entrambi i canali utilizzare il formulario B.
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
L'autorità richiesta ricerca di propria iniziativa l'indirizzo del destinatario della notifica, nel caso questi non risieda più all'indirizzo che figura negli atti.
Indirizzo per le persone fisiche:
Agenzia delle Entrate
Telefono: +46 (0)771-567567
Indirizzo e-mail: Inviare una domanda e ricevere una risposta - Agenzia delle Entrate
Indirizzo postale: Skatteverket, 205 30 Malmö
Indirizzo per le imprese:
Bolagsverket
Telefono: +46 771 670 670
Indirizzo e-mail: bolagsverket@bolagsverket.se
Indirizzo postale: Bolagsverket 851 81 Sundsvall, Svezia.
Sito web: Pagina iniziale – Informazioni sulle società (bolagsverket.se)
Articolo 8 - Trasmissione degli atti
I formulari possono essere compilati in svedese o in inglese.
Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto
Non pertinente.
Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione
Non pertinente.
Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato
I formulari di notifica possono essere compilati in svedese o in inglese.
Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione
Non pertinente.
Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Non pertinente.Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica
Non pertinente.Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta
Forze di polizia e autorità incaricate di eseguire la notifica.
Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto
Non pertinente.
Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Non pertinente.
Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente.La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.