- ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ
- Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
- Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
- Articolo 4 - Organo centrale
- Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
- Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
- Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
- Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Намиране на информация по региони
ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ
Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.
Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
Non pertinente
Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
I giudici o i magistrati delle preture e dei tribunali.
Conformemente al sistema giudiziario spagnolo, le autorità designate dalla Spagna come "autorità riceventi" (decanati e servizi comuni processuali)
Articolo 4 - Organo centrale
L'organismo centrale designato dalla Spagna è la "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional" (Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale) del ministero della Giustizia.
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
C/ San Bernardo, 62
CP-28015 Madrid
Fax: 34 91 390 44 57
Email: sgcji@mjusticia.es
Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
La Spagna accetta che le domande e le comunicazioni previste dal regolamento siano presentate in spagnolo o in portoghese.
Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
Relativamente ai mezzi di ricezione disponibili attualmente, gli organi giurisdizionali si avvalgono di mezzi telematici e informatici per effettuare le notifiche giudiziarie. In caso di indisponibilità dei mezzi elettronici la trasmissione e la ricezione delle domande e dei documenti saranno effettuate a mezzo postale.
Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
I giudici o i magistrati delle preture e dei tribunali competenti del luogo in cui deve essere assunta la prova.
Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
Non pertinente
Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.