Assunzione delle prove (rifusione)

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

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Събиране на доказателства


*задължително поле

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Non pertinente

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

I giudici o i magistrati delle preture e dei tribunali.

Conformemente al sistema giudiziario spagnolo, le autorità designate dalla Spagna come "autorità riceventi" (decanati e servizi comuni processuali)

Articolo 4 - Organo centrale

L'organismo centrale designato dalla Spagna è la "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional" (Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale) del ministero della Giustizia.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/ San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Fax: 34 91 390 44 57

Email: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

La Spagna accetta che le domande e le comunicazioni previste dal regolamento siano presentate in spagnolo o in portoghese.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

Relativamente ai mezzi di ricezione disponibili attualmente, gli organi giurisdizionali si avvalgono di mezzi telematici e informatici per effettuare le notifiche giudiziarie. In caso di indisponibilità dei mezzi elettronici la trasmissione e la ricezione delle domande e dei documenti saranno effettuate a mezzo postale.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

I giudici o i magistrati delle preture e dei tribunali competenti del luogo in cui deve essere assunta la prova.

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Non pertinente

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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