- Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
- Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
- Articolo 4 - Organo centrale
- Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
- Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
- Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
- Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
Al momento in Austria l'ordinamento nazionale non contempla autorità diverse dagli organi giurisdizionali ai fini dell'assunzione di prove transfrontaliera a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.
Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
In Austria, ai fini dell'esecuzione delle domande di assunzione delle prove a norma del regolamento (UE) 2020/1783, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove), sono competenti i tribunali distrettuali.
Articolo 4 - Organo centrale
Autorità centrale per tutta l'Austria ai sensi dell'articolo 4 del regolamento è il
Bundesministerium für Justiz (ministero federale della Giustizia)
Museumstrasse 7
1070 Wien
Telefono: (++43-1) 52 1 52 0
Fax: (++43-1) 52 1 52 2727
E-mail: team.z@bmj.gv.at
Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
I moduli possono essere compilati, oltre che in tedesco, anche in inglese.
Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
Anche dopo l'applicabilità dell'obbligo di trasmettere le domande e le comunicazioni a norma di detto regolamento attraverso il sistema informatizzato decentrato basato su e-CODEX (Articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento), in caso di disfunzionamento del suddetto sistema informatizzato o se si verifica una delle eccezioni contemplate all'articolo 7, paragrafo 4, le domande e le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta, corriere, fax o e-mail.
Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
Autorità centrale per tutta l'Austria ai sensi dell'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 19 del regolamento è il
Bundesministerium für Justiz (ministero federale della Giustizia)
Museumstrasse 7
1070 Wien
Telefono: (++43-1) 52 1 52 0
Fax: (++43-1) 52 1 52 2727
E-mail: team.z@bmj.gv.at
Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
Al momento non è previsto il mantenimento di accordi o intese bilaterali.
Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
L'attuazione avverrà nel maggio 2025 conformemente al regolamento dell'UE sulla digitalizzazione. Non è previsto alcun utilizzo anticipato.
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