Assunzione delle prove (rifusione)

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Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Non pertinente.

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

Giudice di primo grado.

Articolo 4 - Organo centrale

Service public fédéral Justice
Service de Coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgio

Telefono: +32(2)542.65.11
Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
Indirizzo di posta elettronica: eu1206ue@just.fgov.be
Competenza territoriale: Belgio (tutto il paese)
Lingue: francese, neerlandese e inglese.

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

I formulari standard di cui all'allegato I del regolamento nonché i documenti a essi allegati devono essere redatti o tradotti nella lingua della circoscrizione giudiziaria del giudice di primo grado cui è presentata la domanda. Non si accettano altre lingue.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

A mezzo postale o per fax.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

Service public fédéral Justice
Service de Coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgio

Telefono: +32(2)542.65.11
Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
Indirizzo di posta elettronica: eu1206ue@just.fgov.be
Competenza territoriale: Belgio (tutto il paese)
Lingue: francese, neerlandese e inglese.

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Il Belgio dichiara che, nei rapporti con gli altri Stati membri, il regolamento prevale, per la materia rientrante nel suo campo di applicazione, sugli strumenti seguenti:

  • la Convenzione del 21 giugno 1922 fra il Belgio e la Gran Bretagna sulla trasmissione degli atti giudiziari e extragiudiziari e la raccolta di prove;
  • la Convenzione dell'Aja del l° marzo 1954 concernente la procedura civile;
  • la Convenzione del 1° marzo 1956 fra il Belgio e la Francia, relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;
  • la Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero;
  • l'Accordo del 25 aprile 1959 fra il governo belga e il governo della Repubblica federale tedesca, volto a facilitare l'applicazione della convenzione dell'Aja del l° marzo 1954 concernente la procedura civile;
  • la Convenzione del 23 ottobre 1989 fra il Belgio e 1'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e alla cooperazione giuridica, che integra la convenzione dell'Aja del l° marzo 1954 concernente la procedura civile.

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2023

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