- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
- Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
- Articolo 4 - Organo centrale
- Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
- Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
- Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
- Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
Organi giurisdizionali
Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
Le richieste di assunzione di prove devono essere inviate al tribunale distrettuale (rayonen sad) competente territorialmente in cui la prova dev'essere raccolta.
Articolo 4 - Organo centrale
Ministero della Giustizia
Direzione della cooperazione internazionale giuridica e degli affari europei
Unità per la cooperazione giudiziaria in materia civile
Telefono: +359 2 9237 413
+359 2 9237 544
+359 2 9237 576
Fax: +3592 9809223
Indirizzo di posta elettronica: civil@justice.government.bg
Indirizzo: Ul. Slavyanska 1
1040, Sofia
Bulgaria
Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Le richieste provenienti da un altro Stato membro di assunzione delle prove e di dichiarazioni devono essere redatte in bulgaro o accompagnate da una traduzione in bulgaro.
Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
I tribunali distrettuali accettano le domande di procedere all'esecuzione di una misura di istruzione e le altre comunicazioni effettuate a mezzo postale.
Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
L'organo giurisdizionale competente ad autorizzare l'assunzione diretta delle prove nella Repubblica di Bulgaria è l'organo giurisdizionale (Okrazhen sad) della provincia in cui la prova dev'essere raccolta.
Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
La Repubblica di Bulgaria non ha in vigore e non ha concluso accordi o intese con altri Stati membri UE che possano facilitare l'assunzione di prove e che debbano essere compatibili con il presente regolamento.
Il regolamento prevale sugli accordi conclusi dalla Repubblica di Bulgaria con altri Stati membri per quanto riguarda l'assunzione delle prove in materia di diritto civile e commerciale.
Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Finora la Bulgaria non intende avvalersi della possibilità di usufruire del sistema informatico decentrato prima del termine previsto.
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