Assunzione delle prove (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Bulgaria

Ottenimento delle prove


*campo obbligatorio

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Organi giurisdizionali

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

Le richieste di assunzione di prove devono essere inviate al tribunale distrettuale (rayonen sad) competente territorialmente in cui la prova dev'essere raccolta.

Articolo 4 - Organo centrale

Ministero della Giustizia

Direzione della cooperazione internazionale giuridica e degli affari europei

Unità per la cooperazione giudiziaria in materia civile

Telefono: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

Indirizzo di posta elettronica: civil@justice.government.bg

Indirizzo: Ul. Slavyanska 1

1040, Sofia

Bulgaria

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

Le richieste provenienti da un altro Stato membro di assunzione delle prove e di dichiarazioni devono essere redatte in bulgaro o accompagnate da una traduzione in bulgaro.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

I tribunali distrettuali accettano le domande di procedere all'esecuzione di una misura di istruzione e le altre comunicazioni effettuate a mezzo postale.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

L'organo giurisdizionale competente ad autorizzare l'assunzione diretta delle prove nella Repubblica di Bulgaria è l'organo giurisdizionale (Okrazhen sad) della provincia in cui la prova dev'essere raccolta.

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

La Repubblica di Bulgaria non ha in vigore e non ha concluso accordi o intese con altri Stati membri UE che possano facilitare l'assunzione di prove e che debbano essere compatibili con il presente regolamento.

Il regolamento prevale sugli accordi conclusi dalla Repubblica di Bulgaria con altri Stati membri per quanto riguarda l'assunzione delle prove in materia di diritto civile e commerciale.

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Finora la Bulgaria non intende avvalersi della possibilità di usufruire del sistema informatico decentrato prima del termine previsto.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2023

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