Assunzione delle prove (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Estonia

Ottenimento delle prove


*campo obbligatorio

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Per quanto riguarda i procedimenti di successione, un notaio estone è considerato organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione).

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

Tribunali regionali (maakohtud).

Articolo 4 - Organo centrale

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, le funzioni di autorità centrale sono esercitate dal ministero della Giustizia.

Recapiti:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn (Estonia)

Telefono: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

Indirizzo di posta elettronica: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, in Estonia sono accettati i moduli tipo compilati in estone o in inglese.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

Le domande possono essere inviate per posta, fax o posta elettronica.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, le funzioni di autorità centrale sono esercitate dal ministero della Giustizia. Il ministero della giustizia è designato autorità competente per decidere se accettare o respingere una domanda presentata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Recapiti:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn (Estonia)

Telefono: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

Indirizzo di posta elettronica: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

  • Accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale;
  • Accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici.

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

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Ultimo aggiornamento: 14/11/2022

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