Assunzione delle prove (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Francia

Ottenimento delle prove


*campo obbligatorio

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Solo il giudice può, su richiesta delle parti o d'ufficio, formulare una domanda per l'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, al fine di procedere o far procedere agli atti giudiziari ritenuti necessari.

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

L'esecuzione delle domande intesa all'assunzione di prove in materia civile e commerciale è di competenza esclusiva dei tribunali.

Il tribunale territorialmente competente è quello nella cui circoscrizione va eseguita l'assunzione delle prove.

La determinazione dell'organo giurisdizionale competente e i relativi recapiti possono essere desunti dall'atlante giudiziario europeo che figura sul portale e-Justice.

Articolo 4 - Organo centrale

La Francia ha fatto la scelta di un organo unico avente competenza nazionale, ossia il dipartimento della cooperazione, del diritto internazionale privato ed europeo (DEDIPE) del ministero della Giustizia, con i seguenti recapiti:

indirizzo:
Ministero della Giustizia
Direzione degli affari civili e del sigillo (direction des Affaires Civiles et du Sceau)
Dipartimento della cooperazione, del diritto internazionale privato ed europeo (département de l'entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefono: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Indirizzo di posta elettronica: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

I formulari trasmessi ai tribunali giudiziari e all'organo centrale francese devono essere redatti o tradotti in francese.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

Le domande possono essere trasmesse agli organi giurisdizionali francesi e all'organo centrale francese a mezzo posta, per fax o posta elettronica.

Se le domande richiedono o recano un timbro o una firma manoscritta, questi possono essere sostituiti da "timbri elettronici qualificati" o da "firme elettroniche qualificate" ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

Ministero della Giustizia
Direzione degli affari civili e del sigillo (direction des Affaires Civiles et du Sceau)
Dipartimento della cooperazione, del diritto internazionale privato ed europeo (département de l'entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefono: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Indirizzo di posta elettronica: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Nessuno

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non disponibile

Ultimo aggiornamento: 03/02/2023

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