Assunzione delle prove (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Grecia

Ottenimento delle prove


*campo obbligatorio

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Le autorità competenti ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale in Grecia sono le i tribunali di primo grado (Protodikeía), sulla base della loro competenza territoriale. Non sono state designare altre autorità oltre alle autorità giudiziarie.

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

I tribunali di primo grado designati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, nel contesto dell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, sono dotati di competenza generale ad assumere prove in materia civile o commerciale, sulla base della propria competenza territoriale.

Fare clic sul link seguente per un elenco di tutte le autorità giudiziarie competenti di cui all'articolo anzidetto, sulla base della loro competenza territoriale (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Articolo 4 - Organo centrale

L'organo centrale è il ministero della Giustizia, dipartimento di Diritto internazionale privato (indirizzo: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Atene). Referente: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, email: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

Lingue accettate per la compilazione delle richieste: greco.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

I mezzi tecnici per la trasmissione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie menzionate nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono differire tra loro e possono cambiare nel tempo.

Si raccomanda pertanto che le persone competenti dell'autorità giudiziaria richiedente e dell'autorità giudiziaria richiesta si consultino personalmente, tramite corrispondenza elettronica, se necessario con l'assistenza delle autorità centrali. Previo accordo si possono impiegare anche applicazioni commerciali (per esempio Skype).

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

Organo centrale o autorità competenti incaricate di decidere in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove Ministero della Giustizia, dipartimento di Diritto internazionale privato (indirizzo: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Atene). Referente: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, email: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Il regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi bilaterali seguenti, di cui la Grecia è firmataria:

- Convenzione tra la Grecia e la Germania, dell'11 maggio 1938, in materia di assistenza giudiziaria reciproca per le cause nel settore del diritto civile e commerciale (Legge di emergenza 1432/1938 - Gazzetta ufficiale greca A 399/1938);

- Convenzione tra la Grecia e la Jugoslavia, del 18 giugno 1959, in materia di relazioni giuridiche reciproche, ratificata con decreto legislativo 4009/1959 (Gazzetta ufficiale greca A 238/5.11.1959);

- Convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica d'Austria in materia di assistenza giudiziaria reciproca nei settori del diritto civile e commerciale firmata ad Atene il 6.12.1965 (Decreto legislativo 137/1969 – Gazzetta ufficiale greca Α 45/1969);

- Convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica in materia di assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e penale firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972 (Decreto legislativo 429/1974 – Gazzetta ufficiale greca Α 178/1974);

- Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale firmata ad Atene il 10 aprile 1976 (Legge 841/1978 – Gazzetta ufficiale greca Α 228/1978);

- Convenzione tra la Repubblica popolare d'Ungheria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale firmata a Budapest l'8 ottobre 1979 (Legge 1149/1981 – Gazzetta ufficiale greca Α 117/1981);

- Convenzione tra la Repubblica popolare polacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale firmata ad Atene il 24 ottobre 1979 (Legge 1184/1981 – Gazzetta ufficiale greca Α 198/1981);

- Convenzione tra la Repubblica ellenica e la Repubblica socialista di Cecoslovacchia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 22 ottobre 1980 e tuttora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia (Legge 1323/1983 – Gazzetta ufficiale greca Α 8/1983);

- Convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia di diritto civile, di famiglia, commerciale e penale, firmata a Nicosia il 5 marzo 1984 (Legge 1548/1985 – Gazzetta ufficiale greca Α 95/1985).

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

La Grecia non intende rendere operativo il sistema decentrato prima di quanto richiesto dal regolamento.

Ultimo aggiornamento: 08/03/2023

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