- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
- Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
- Articolo 4 - Organo centrale
- Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
- Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
- Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
- Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
Non pertinente.
Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
1. Prima sezione del tribunale civile (Prim' Awla tal-Qorti Ċivili), che ha competenza generale in materia civile e commerciale per questioni in cui il trattamento e la decisione non spettano ad altri organi giurisdizionali in virtù di una particolare disposizione di legge. La prima sezione del tribunale civile è altresì competente in materia di controllo giurisdizionale delle azioni amministrative; delle azioni in materia di diritti umani; delle domande relative a pretese di valore indeterminato nonché a questioni di diritti reali;
2. Tribunale civile (sezione commerciale) (Qorti Ċivili - Sezzjoni tal-Kummerċ), avente competenza speciale in materia commerciale;
3. Tribunale civile (sezione del diritto di famiglia) (Qorti Ċivili - Sezzjoni tal-Familja), avente competenza speciale in materia di diritto di famiglia;
4. Tribunale civile (sezione di volontaria giurisdizione) (Qorti Ċivili - Sezzjoni ta' Ġurisdizzjoni Volontarja), che tratta delle questioni non contenziose. La sua funzione è sorvegliare e tutelare taluni diritti e interessi che non sono esercitati dalla persona alla quale appartengono.
5. Tribunale civile (sezione competente per il recupero dei beni) (Qorti Ċivili - Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi), avente competenza speciale per le azioni in rem, intese a recuperare i proventi di reati o a confiscare beni non fondati su una condanna dello Stato o di un'entità statale;
6. Corte dei magistrati (Malta) (Qorti tal-Maġistrati (Malta), avente competenza speciale per le azioni civili di importo massimo pari a 15 000,00 EUR avverso persone residenti sull'isola di Malta o che vi hanno la residenza abituale;
7. Corte dei magistrati (Gozo) (giurisdizione superiore) (Qorti tal-Maġistrati - Għawdex, Ġurisdizzjoni Superjuri), avente competenza speciale per tutte le azioni avverso persone residenti o aventi residenza abituale a Gozo o a Comino e che sarebbero state altrimenti giudicate dalla prima sezione del tribunale civile (sezione del diritto di famiglia) o dal tribunale civile (sezione di volontaria giurisdizione);
8. Corte dei magistrati (Gozo) (giurisdizione inferiore) (Qorti tal-Maġistrati - Għawdex, Ġurisdizzjoni Inferjuri), avente competenza speciale per tutte le azioni di importo massimo pari a 15 000,00 EUR avverso persone residenti o aventi residenza abituale a Gozo o a Comino;
9. Giudice per le controversie di modesta entità, avente competenza speciale per le cause pecuniarie di importo inferiore o pari a 5 000,00 EUR.
Articolo 4 - Organo centrale
Ufficio del Procuratore di Stato
16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,
La Valletta VLT1311
Telefono: +35622265000
Indirizzo di posta elettronica: info@stateadvocate.mt
Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
Inglese.
Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
Raccomandata postale.
Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
Le autorità giurisdizionali maltesi sono competenti per l'esecuzione diretta della misura di istruzione.
Indirizzo postale: Tribunali di Malta
Triq ir-Repubblika
La Valletta VLT1112
Indirizzo di posta elettronica: info.courts@courtservices.mt
Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
Non pertinente.
Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente.
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