Assunzione delle prove (rifusione)

Portogallo

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Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Non applicabile.

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

-

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Elenco delle autorità competenti

Articolo 4 - Organo centrale

Direção-Geral da Administração da Justiça (Direzione generale dell'amministrazione della giustizia)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT-1990-097 Lisbona

Telefono: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Indirizzo di posta elettronica: correio@dgaj.mj.pt

Sito web: https://dgaj.justica.gov.pt/

L'ambito territoriale della Direzione generale dell'amministrazione della giustizia è nazionale.

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

Oltre al portoghese, lo spagnolo.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

I mezzi di ricevimento delle domande e di altre comunicazioni accettati sono:

  • il mezzo postale;
  • il fax; e
  • i mezzi telematici.

In casi urgenti, si possono utilizzare:

  • il telegramma;
  • la comunicazione telefonica (seguita dal documento scritto); oppure
  • un altro mezzo di comunicazione analogo.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

Direção-Geral da Administração da Justiça (Direzione generale dell'amministrazione della giustizia)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT-1990-097 Lisbona

Telefono: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Indirizzo di posta elettronica: correio@dgaj.mj.pt

Sito web: https://dgaj.justica.gov.pt/

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Accordo fra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile. In merito, consultare anche Avviso n. 274/98 e Ordinanza n. 73/2000.

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 02/07/2024

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