Assunzione delle prove (rifusione)

Spagna

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Spagna

Ottenimento delle prove


*campo obbligatorio

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Non pertinente

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

I giudici o i magistrati delle preture e dei tribunali.

Conformemente al sistema giudiziario spagnolo, le autorità designate dalla Spagna come "autorità riceventi" (decanati e servizi comuni processuali)

Articolo 4 - Organo centrale

L'organismo centrale designato dalla Spagna è la "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional" (Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale) del ministero della Giustizia.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/ San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Fax: 34 91 390 44 57

Email: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

La Spagna accetta che le domande e le comunicazioni previste dal regolamento siano presentate in spagnolo o in portoghese.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

Relativamente ai mezzi di ricezione disponibili attualmente, gli organi giurisdizionali si avvalgono di mezzi telematici e informatici per effettuare le notifiche giudiziarie. In caso di indisponibilità dei mezzi elettronici la trasmissione e la ricezione delle domande e dei documenti saranno effettuate a mezzo postale.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove

I giudici o i magistrati delle preture e dei tribunali competenti del luogo in cui deve essere assunta la prova.

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Non pertinente

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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