- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
- Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
- Articolo 4 - Organo centrale
- Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
- Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
- Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
- Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
- Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
Non pertinente
Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
I giudici o i magistrati delle preture e dei tribunali.
Conformemente al sistema giudiziario spagnolo, le autorità designate dalla Spagna come "autorità riceventi" (decanati e servizi comuni processuali)
Articolo 4 - Organo centrale
L'organismo centrale designato dalla Spagna è la "Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional" (Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale) del ministero della Giustizia.
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
C/ San Bernardo, 62
CP-28015 Madrid
Fax: 34 91 390 44 57
Email: sgcji@mjusticia.es
Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
La Spagna accetta che le domande e le comunicazioni previste dal regolamento siano presentate in spagnolo o in portoghese.
Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
Relativamente ai mezzi di ricezione disponibili attualmente, gli organi giurisdizionali si avvalgono di mezzi telematici e informatici per effettuare le notifiche giudiziarie. In caso di indisponibilità dei mezzi elettronici la trasmissione e la ricezione delle domande e dei documenti saranno effettuate a mezzo postale.
Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
I giudici o i magistrati delle preture e dei tribunali competenti del luogo in cui deve essere assunta la prova.
Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
Non pertinente
Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente
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