- 1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
- 2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
- 3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
- 4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
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1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
Il diritto nazionale prevede diverse fattispecie.
a) Trasferimento all'estero. Nel caso di affidamento congiunto, i due affidatari, in linea di principio, sono tenuti a stabilire di comune accordo anche il luogo di residenza. Tale principio del mutuo accordo si applica senza limitazioni, ossia anche nel caso in cui il trasferimento del minore avvenga entro i confini dell'Austria, soprattutto se questo comporta un cambiamento significativo della sua vita. Inoltre, in particolare nel caso di un trasferimento di residenza all'estero, il genitore che intende trasferirsi fuori dai confini nazionali dovrà chiedere il consenso dell'altro genitore o l'approvazione del giudice, il quale deve tener conto sia del benessere del bambino sia degli interessi dei genitori.
Se in forza di una decisione giudiziaria o di un accordo un genitore è stato investito dell'affidamento principale, tale genitore ha il diritto esclusivo di determinare il luogo di residenza, conformemente all'articolo 162, comma 2, del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Per i trasferimenti entro i confini dell'Austria perciò non è necessario alcun consenso.
Secondo la giurisprudenza vigente, applicabile in tali circostanze, soprattutto quando il trasferimento di residenza del minore sia un evento importante, il genitore affidatario è tenuto a informare anche l'altro genitore e a tenere conto del benessere del minore. Un cambio di residenza inoltre non dovrebbe incidere significativamente sull'esercizio della potestà genitoriale da parte dell'altro genitore. Questa limitazione si applica in particolare nel caso di un trasferimento all'estero.
Lo stesso vale per gli assistenti genitoriali affidatari, sebbene una simile fattispecie raramente si configura nella pratica, poiché in tali casi il minore è affidato all'autorità austriaca per la tutela dei minori (Kinder- und Jugendhilfeträger).
b) Collocamento in un istituto o presso assistenti genitoriali. Un collocamento con il consenso del titolare o dei titolari della potestà genitoriale (in generale, i genitori) deve solo essere conforme alle disposizioni del diritto nazionale in materia di tutela dei minori e non è necessario un ordine del giudice. Il collocamento senza il consenso del titolare o dei titolari della potestà genitoriale è invece subordinato all'esame giurisdizionale, in quanto misura d'urgenza a norma dell'articolo 211 del codice civile austriaco.
c) Collocamento in un altro Stato membro. Qualora un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 1, del regolamento Bruxelles II ter) intenda collocare un minore (ossia una persona di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento Bruxelles II ter) in un altro Stato membro, deve ottenere preventivamente il consenso dell'autorità competente di quest'altro Stato membro a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II ter. Il collocamento è disposto o organizzato dallo Stato membro richiedente soltanto dopo che l'autorità competente dello Stato membro richiesto ha prestato il consenso a tale collocamento (articolo 5 del regolamento Bruxelles II ter). L'obbligo del consenso preventivo è una conseguenza naturale delle suddette disposizioni normative dell'UE.
Le richieste di consenso devono pertanto, di norma, essere trasmesse tramite l'autorità centrale dello Stato membro richiedente e rivolte all'autorità centrale dello Stato membro richiesto in cui il minore deve essere collocato (articolo 82, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II ter). La procedura relativa al consenso in ogni caso è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro in questione.
Ad esclusione dei casi in cui non è obbligatorio richiedere il consenso (cfr. punto 3) o non sono state adottate disposizioni amministrative diverse (cfr. punto 4), le richieste di consenso devono essere trasmesse tramite l'autorità centrale per la tutela dei minori (cfr. punto 2).
In Austria esistono nove province che agiscono in qualità di autorità per la tutela dei minori tramite varie amministrazioni, ad esempio l'amministrazione del Land (Amt der Landesregierung), l'amministrazione comunale (Magistrat), l'autorità circoscrizionale (Bezirkshauptmannschaft). Il consenso ai collocamenti transfrontalieri è accordato dall'autorità per la tutela dei minori della zona in cui il minore è collocato.
Provincia |
Indirizzo |
Recapito: |
Burgenland |
Amministrazione del Burgenland (Amt der Burgenländischen Landesregierung) Settore 6 – Affari sociali e salute (Abteilung 6 - Soziales und Gesundheit) Tutela dei minori Europaplatz 1 7000 Eisenstadt, Austria |
Daniel Novak |
Kärnten |
Amministrazione del Land della Carinzia (Amt der Kärntner Landesregierung) Settore 4 – Previdenza sociale (Abteilung 4 – Soziale Sicherheit) Mießtaler Straße 1 9021 Klagenfurt, Austria |
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Niederösterreich |
Amministrazione del Land della Bassa Austria (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung) Gruppo salute e affari sociali Settore assistenza ai giovani Landhausplatz 1 3109 St. Pölten |
Dott. Peter Rozsa |
Oberösterreich |
Amministrazione del Land dell'Alta Austria (Amt der Oberösterreichischen Landesregierung) Amministrazione regionale Direzione Società, affari sociali e salute (Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit) Settore assistenza ai minori Bahnhofplatz 1 4021 Linz, Austria |
Astrid Mitter-Stöhr |
Land Salzburg |
Amministrazione del Land del Salisburghese Tutela dei minori Fischer-von-Erlach-Straße 47 Postfach 527 5010 Salisburgo, Austria |
Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at |
Steiermark |
Amministrazione del Land della Stiria (Amt der Steiermärkischen Landesregierung) Tutela dei minori Hofgasse 12 8010 Graz |
Andrea Rotmajer |
Tirol |
Amministrazione del Land del Tirolo (Amt der Tiroler Landesregierung) Settore assistenza minori Leopoldstrasse 3 6020 Innsbruck |
Reinhard Stocker-Waldhuber |
Vorarlberg |
Amministrazione del Land di Vorarlberg (Amt der Vorarlberger Landesregierung) Settore Gioventù e famiglia (Fachbereich Jugend und Familie) Landhaus Römerstraße 15 6901 Bregenz, Austria |
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Vienna |
MA 11 Settore Gioventù e famiglia Rüdengasse 11 1030 Vienna |
Mag. Josef Hiebl |
2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
La procedura di consultazione deve essere indirizzata all'autorità competente per la tutela dei minori tramite l'autorità centrale, il ministero federale della Giustizia. L'autorità centrale trasmette la richiesta all'autorità competente per la tutela dei minori del Land in cui è previsto il collocamento (cfr. punto 1). Tutte le informazioni e i documenti giustificativi devono essere tradotti in tedesco.
A norma dell'articolo 82 del regolamento Bruxelles II ter, la richiesta deve contenere una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza, informazioni sull'eventuale finanziamento previsto e qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente.
Per le autorità competenti per l'assistenza ai minori sono pertinenti le informazioni seguenti:
- informazioni relative al minore, ai familiari (genitori, fratelli, ecc.) e ai titolari della potestà genitoriale;
- i motivi per cui il collocamento è nell'interesse superiore del minore, ad esempio l'esistenza di uno stretto legame con l'Austria;
- la data di collocamento e la durata prevista;
- le informazioni sull'istituto/la famiglia temporaneamente affidataria (indirizzo, recapiti) in cui il minore deve essere collocato;
- il consenso dell'istituto o degli assistenti genitoriali;
- indicazioni e recapiti completi dell'autorità competente dello Stato membro richiedente;
- un accordo vincolante in cui l'autorità richiedente si dichiari disposta a sostenere i costi;
- prova dell'assicurazione sanitaria o della copertura previdenziale.
Ai fini della concessione del consenso, le autorità competenti per l'assistenza ai minori ritengono pertinenti anche le condizioni e le informazioni seguenti, ma si riservano il diritto di chiedere ulteriori informazioni e/o documenti in casi specifici.
Condizioni |
Documenti richiesti |
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Amministrazione del Burgenland (Amt der Burgenländischen Landesregierung) |
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Amministrazione del Land della Carinzia (Amt der Kärntner Landesregierung) |
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Amministrazione del Land della Bassa Austria (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung |
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Amministrazione del Land dell'Alta Austria (Amt der Oberösterreichischen Landesregierung) |
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Amministrazione del Land del Salisburghese (Amt der Salzburger Landesregierung) |
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Amministrazione del Land della Stiria |
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Amministrazione del Land del Tirolo (Amt der Tiroler Landesregierung) |
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Amministrazione del Land di Vorarlberg |
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Amministrazione comunale di Vienna (Magistrat der Stadt Wien) |
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3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
Analogamente ai collocamenti presso un genitore (articolo 82, paragrafo 1, Bruxelles II ter), in Austria anche per un collocamento presso i parenti stretti indicati di seguito non è necessario il consenso:
- nonni;
- fratelli e sorelle dei genitori;
- fratelli adulti del minore.
4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
L'autorità centrale non è a conoscenza di tali accordi.
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