Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

Austria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?

Il diritto nazionale prevede diverse fattispecie.

a) Trasferimento all'estero. Nel caso di affidamento congiunto, i due affidatari, in linea di principio, sono tenuti a stabilire di comune accordo anche il luogo di residenza. Tale principio del mutuo accordo si applica senza limitazioni, ossia anche nel caso in cui il trasferimento del minore avvenga entro i confini dell'Austria, soprattutto se questo comporta un cambiamento significativo della sua vita. Inoltre, in particolare nel caso di un trasferimento di residenza all'estero, il genitore che intende trasferirsi fuori dai confini nazionali dovrà chiedere il consenso dell'altro genitore o l'approvazione del giudice, il quale deve tener conto sia del benessere del bambino sia degli interessi dei genitori.

Se in forza di una decisione giudiziaria o di un accordo un genitore è stato investito dell'affidamento principale, tale genitore ha il diritto esclusivo di determinare il luogo di residenza, conformemente all'articolo 162, comma 2, del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Per i trasferimenti entro i confini dell'Austria perciò non è necessario alcun consenso.

Secondo la giurisprudenza vigente, applicabile in tali circostanze, soprattutto quando il trasferimento di residenza del minore sia un evento importante, il genitore affidatario è tenuto a informare anche l'altro genitore e a tenere conto del benessere del minore. Un cambio di residenza inoltre non dovrebbe incidere significativamente sull'esercizio della potestà genitoriale da parte dell'altro genitore. Questa limitazione si applica in particolare nel caso di un trasferimento all'estero.

Lo stesso vale per gli assistenti genitoriali affidatari, sebbene una simile fattispecie raramente si configura nella pratica, poiché in tali casi il minore è affidato all'autorità austriaca per la tutela dei minori (Kinder- und Jugendhilfeträger).

b) Collocamento in un istituto o presso assistenti genitoriali. Un collocamento con il consenso del titolare o dei titolari della potestà genitoriale (in generale, i genitori) deve solo essere conforme alle disposizioni del diritto nazionale in materia di tutela dei minori e non è necessario un ordine del giudice. Il collocamento senza il consenso del titolare o dei titolari della potestà genitoriale è invece subordinato all'esame giurisdizionale, in quanto misura d'urgenza a norma dell'articolo 211 del codice civile austriaco.

c) Collocamento in un altro Stato membro. Qualora un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 1, del regolamento Bruxelles II ter) intenda collocare un minore (ossia una persona di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento Bruxelles II ter) in un altro Stato membro, deve ottenere preventivamente il consenso dell'autorità competente di quest'altro Stato membro a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II ter. Il collocamento è disposto o organizzato dallo Stato membro richiedente soltanto dopo che l'autorità competente dello Stato membro richiesto ha prestato il consenso a tale collocamento (articolo 5 del regolamento Bruxelles II ter). L'obbligo del consenso preventivo è una conseguenza naturale delle suddette disposizioni normative dell'UE.

Le richieste di consenso devono pertanto, di norma, essere trasmesse tramite l'autorità centrale dello Stato membro richiedente e rivolte all'autorità centrale dello Stato membro richiesto in cui il minore deve essere collocato (articolo 82, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II ter). La procedura relativa al consenso in ogni caso è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro in questione.

Ad esclusione dei casi in cui non è obbligatorio richiedere il consenso (cfr. punto 3) o non sono state adottate disposizioni amministrative diverse (cfr. punto 4), le richieste di consenso devono essere trasmesse tramite l'autorità centrale per la tutela dei minori (cfr. punto 2).

In Austria esistono nove province che agiscono in qualità di autorità per la tutela dei minori tramite varie amministrazioni, ad esempio l'amministrazione del Land (Amt der Landesregierung), l'amministrazione comunale (Magistrat), l'autorità circoscrizionale (Bezirkshauptmannschaft). Il consenso ai collocamenti transfrontalieri è accordato dall'autorità per la tutela dei minori della zona in cui il minore è collocato.

Provincia

Indirizzo

Recapito:

Burgenland

Amministrazione del Burgenland (Amt der Burgenländischen Landesregierung)

Settore 6 – Affari sociali e salute (Abteilung 6 - Soziales und Gesundheit)

Tutela dei minori
(Kinder- und Jugendhilfe)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Austria

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Kärnten

Amministrazione del Land della Carinzia (Amt der Kärntner Landesregierung)

Settore 4 – Previdenza sociale (Abteilung 4 – Soziale Sicherheit)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Austria

abt4.kjh@ktn.gv.at

Niederösterreich

Amministrazione del Land della Bassa Austria (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung)

Gruppo salute e affari sociali
(Gruppe Gesundheit und Soziales)

Settore assistenza ai giovani
(Abteilung Jugendwohlfahrt)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dott. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Oberösterreich

Amministrazione del Land dell'Alta Austria (Amt der Oberösterreichischen Landesregierung)

Amministrazione regionale

Direzione Società, affari sociali e salute (Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit)

Settore assistenza ai minori
(Abteilung Kinder und Jugendhilfe)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Land Salzburg

Amministrazione del Land del Salisburghese
(Amt der Salzburger Landesregierung)

Tutela dei minori
(Kinder- und Jugendhilfe)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salisburgo, Austria

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Steiermark

Amministrazione del Land della Stiria (Amt der Steiermärkischen Landesregierung)

Tutela dei minori
(Kinder- und Jugendhilfe)

Hofgasse 12

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirol

Amministrazione del Land del Tirolo (Amt der Tiroler Landesregierung)

Settore assistenza minori
(Abteilung Kinder und Jugendhilfe)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlberg

Amministrazione del Land di Vorarlberg (Amt der Vorarlberger Landesregierung)

Settore Gioventù e famiglia (Fachbereich Jugend und Familie)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Austria

jugend.familie@vorarlberg.at

Vienna

MA 11 Settore Gioventù e famiglia
(Amt für Jugend und Familie)

Rüdengasse 11

1030 Vienna

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.

La procedura di consultazione deve essere indirizzata all'autorità competente per la tutela dei minori tramite l'autorità centrale, il ministero federale della Giustizia. L'autorità centrale trasmette la richiesta all'autorità competente per la tutela dei minori del Land in cui è previsto il collocamento (cfr. punto 1). Tutte le informazioni e i documenti giustificativi devono essere tradotti in tedesco.

A norma dell'articolo 82 del regolamento Bruxelles II ter, la richiesta deve contenere una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza, informazioni sull'eventuale finanziamento previsto e qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente.

Per le autorità competenti per l'assistenza ai minori sono pertinenti le informazioni seguenti:

  • informazioni relative al minore, ai familiari (genitori, fratelli, ecc.) e ai titolari della potestà genitoriale;
  • i motivi per cui il collocamento è nell'interesse superiore del minore, ad esempio l'esistenza di uno stretto legame con l'Austria;
  • la data di collocamento e la durata prevista;
  • le informazioni sull'istituto/la famiglia temporaneamente affidataria (indirizzo, recapiti) in cui il minore deve essere collocato;
  • il consenso dell'istituto o degli assistenti genitoriali;
  • indicazioni e recapiti completi dell'autorità competente dello Stato membro richiedente;
  • un accordo vincolante in cui l'autorità richiedente si dichiari disposta a sostenere i costi;
  • prova dell'assicurazione sanitaria o della copertura previdenziale.

Ai fini della concessione del consenso, le autorità competenti per l'assistenza ai minori ritengono pertinenti anche le condizioni e le informazioni seguenti, ma si riservano il diritto di chiedere ulteriori informazioni e/o documenti in casi specifici.

Condizioni

Documenti richiesti

Amministrazione del Burgenland (Amt der Burgenländischen Landesregierung)

  • Informazioni sul problema in questione (obiettivi, conclusioni, valutazioni, certificati, decisioni giudiziarie)
  • Dichiarazione di consenso del titolare o dei titolari della potestà genitoriale

Amministrazione del Land della Carinzia (Amt der Kärntner Landesregierung)

  • Idoneità della famiglia temporaneamente affidataria
  • Consenso previsto dalla legislazione in materia di immigrazione
  • Consenso del minore e del titolare o dei titolari della potestà genitoriale
  • Descrizione generale delle prestazioni di assistenza fornite per l'educazione fino al momento in questione
  • Conclusioni, diagnosi, valutazioni
  • Diritti di visita in essere
  • Eventuali decisioni giudiziarie
  • Decisione di affidamento temporaneo corredata della seguente annotazione: "Con il collocamento di ...in ..., la responsabilità della cura e dell'educazione è trasferita all'istituto/alla famiglia temporaneamente affidataria".
  • Copia della carta elettronica

Amministrazione del Land della Bassa Austria (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

  • Elementi necessari al benessere del minore e/o presenza di una persona di riferimento per il benessere del bambino in Bassa Austria
  • Adeguatezza del collocamento
  • Riconoscimento degli standard professionali della Bassa Austria
  • Revisione regolare del piano di sostegno, compresi gli obiettivi educativi, da parte dell'autorità richiedente
  • Dichiarazione del referente nel caso in cui sia necessario porre fine alla misura
  • Relazioni attuali sullo sviluppo fisico, emotivo, sociale, scolastico/professionale
  • Risultati di indagini mediche attuali
  • Copia dei documenti essenziali per il minore, carta elettronica
  • Informazioni sulle terapie farmacologiche
  • Piano di sostegno, compreso il sostegno fornito fino al momento in questione
  • Descrizione del problema, diagnosi socio-psicologica, definizione degli obiettivi, durata e previsione della misura
  • Verbale dell'incontro e dello scambio con il minore riguardante la misura prevista
  • Consenso scritto del titolare o dei titolari della potestà genitoriale
  • Accordo sull'organizzazione dei potenziali diritti di visita

Amministrazione del Land dell'Alta Austria (Amt der Oberösterreichischen Landesregierung)

  • Status di residenza prestabilito
  • Chiara suddivisione delle responsabilità tra lo Stato membro richiedente (tipo, portata e pagamento) e lo Stato membro richiesto (controllo dell'istituto)
  • Riconoscimento degli standard professionali dell'Alta Austria da parte dell'autorità richiedente
  • Descrizione generale delle prestazioni di assistenza fornite per l'educazione fino al momento in questione
  • Conclusioni, diagnosi, relazioni, valutazioni
  • Verbale dell'incontro e dello scambio con il minore
  • Sintesi dei diritti di visita dei genitori biologici
  • Consenso formale del titolare o dei titolari della potestà genitoriale
  • Decisioni giudiziarie
  • Copia dei documenti essenziali per il minore

Amministrazione del Land del Salisburghese (Amt der Salzburger Landesregierung)

  • Consenso dell'autorità locale competente per la tutela dei minori in caso di collocamento
  • Descrizione generale delle prestazioni di assistenza fornite per l'educazione fino al momento in questione
  • Conclusioni di visite, diagnosi, valutazioni mediche/psichiatriche
  • Verbale dell'incontro e dello scambio con il minore
  • Sintesi dei diritti di visita dei genitori biologici
  • Consenso formale del titolare o dei titolari della potestà genitoriale
  • Decisioni giudiziarie
  • Copia della carta elettronica del minore

Amministrazione del Land della Stiria
(Amt der Steiermärkischen)

  • Status di residenza prestabilito
  • Consenso dato dai tutori legali
  • Decisioni giudiziarie
  • Conclusioni di visite mediche
  • Relazione di consegna da parte dell'autorità richiedente competente (storia, situazione sociale e familiare attuale, descrizione dei problemi e delle risorse, conclusioni e previsioni dell'assistente sociale, raggiungimento degli obiettivi, breve valutazione)

Amministrazione del Land del Tirolo (Amt der Tiroler Landesregierung)

  • Piano di sostegno, relazioni storiche sul caso e misure applicate fino al momento in questione
  • Qualunque pertinente relazione scritta, valutazioni psicologiche ecc.
  • Consenso scritto del titolare o dei titolari della potestà genitoriale
  • Consenso comprovato del minore collocato, a meno che un incontro e scambio non appaia inappropriato data l'età del minore o il suo (dimostrato) grado di maturità
  • Copia del documento d'identità del minore
  • Situazione futura del minore al ritorno

Amministrazione del Land di Vorarlberg
(Amt der Vorarlberger Landesregierung)

  • Decisione di affidamento temporaneo corredata della seguente annotazione: "Con il collocamento di ...in ..., la responsabilità della cura e dell'educazione è trasferita all'istituto/alla famiglia temporaneamente affidataria".
  • Sostegno fornito con l'educazione fino al momento in questione
  • Accordo in merito al piano di sostegno; prospettive
  • Conclusioni/diagnosi dello psichiatra infantile e giovanile e/o opinioni dello psicologo
  • Incontro e scambio con il minore
  • Consenso del titolare o dei titolari della potestà genitoriale

Amministrazione comunale di Vienna (Magistrat der Stadt Wien)

  • Conclusioni, diagnosi, relazioni, valutazioni
  • Verbale dell'incontro e dello scambio con il minore
  • Consenso previsto dalla legislazione in materia di immigrazione

3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?

Analogamente ai collocamenti presso un genitore (articolo 82, paragrafo 1, Bruxelles II ter), in Austria anche per un collocamento presso i parenti stretti indicati di seguito non è necessario il consenso:

  • nonni;
  • fratelli e sorelle dei genitori;
  • fratelli adulti del minore.

4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?

L'autorità centrale non è a conoscenza di tali accordi.

Ultimo aggiornamento: 10/05/2023

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