- 1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
- 2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
- 3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
- 4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
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1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
La richiesta deve essere presentata all'autorità centrale belga. L'autorità centrale inoltra la richiesta all'autorità competente della Comunità belga interessata.
La richiesta deve essere redatta nella lingua della Comunità belga di destinazione (tedesco, francese o neerlandese). Gli Stati richiedenti dovrebbero verificare preventivamente con l'autorità centrale belga in quale lingua deve essere presentata la richiesta.
Il consenso è dato dall'autorità competente della Comunità belga interessata.
I dati di contatto dell'autorità centrale belga sono i seguenti:
Service Public Fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie (Dipartimento federale della giustizia)
Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux/Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden (Direzione generale della legislazione e dei diritti e delle libertà fondamentali)
Service de Coopération internationale civile/Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken (Servizio di cooperazione internazionale civile)
Boulevard de Waterloo 115
B-1000 Bruxelles/Brussel
Telefono: +32 (2) 542 65 11
E-mail: dh1996@just.fgov.be
2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
Fédération Wallonie-Bruxelles (Comunità francese)
- La richiesta deve contenere quanto segue:
- l'identità del minore (cognome, nome/i, data di nascita, cittadinanza);
- informazioni pertinenti sulla situazione amministrativa del minore nel suo paese di origine, in particolare per quanto concerne i suoi diritti sociali: assicurazione sanitaria del minore e assegni familiari;
- l'identità dei titolari della responsabilità genitoriale (cognome, nome/i, data di nascita, cittadinanza, indirizzo);
- informazioni sulla persona (fisica o giuridica) che esercita la responsabilità genitoriale, se diversa da quanto sopra;
- informazioni sulla famiglia affidataria (cognome, nome/i, data di nascita, cittadinanza, indirizzo);
- dettagli relativi al collocamento proposto: l'autorità competente per l'organizzazione del collocamento, la sentenza pertinente dell'organo giurisdizionale, i documenti preparatori redatti dal Service d'aide à la jeunesse (servizio di assistenza ai giovani) competente, la durata prevista del collocamento e le misure di seguito previste, nonché le modalità di finanziamento;
- un rapport social (relazione sociale) che indichi i motivi del collocamento, le misure adottate in precedenza nel paese di origine, la situazione corrente, la storia del giovane e, se del caso, informazioni sulle esigenze specifiche del minore (in termini di istruzione e assistenza sanitaria: psicologia, logoterapia, ecc.);
- se del caso, l'indicazione dei motivi per cui un collocamento transfrontaliero è urgente;
- se del caso, le misure adottate dallo Stato membro richiedente per preparare il collocamento.
- Termini
Conformemente all'articolo 82, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la decisione in merito alla concessione o al respingimento del consenso è trasmessa all'autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Si tratta di un délai d'ordre (termine indicativo).
- Modalità procedurali
La procedura applicabile è quella di cui all'articolo 82 del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019.
Salvo nei casi in cui il minore debba essere collocato presso uno dei genitori, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente deve inviare all'autorità centrale belga una richiesta di consenso consistente in una relazione sul minore, sui motivi della proposta di collocamento del minore o di assistenza allo stesso presso la Comunità francese, sulle informazioni concernenti eventuali finanziamenti previsti e su qualsiasi altra informazione che ritenga pertinente, quale la durata prevista del collocamento.
La richiesta e gli eventuali documenti complementari devono essere accompagnati da una traduzione in francese.
La Comunità francese raccoglie tutte le informazioni o i documenti necessari per trattare la richiesta dello Stato membro richiedente, tenendo debitamente conto del suo oggetto, al fine di preparare il collocamento transfrontaliero e facilitare il coordinamento necessario. Le indagini condotte dalle autorità amministrative sociali le consentiranno di prendere una decisione successiva in merito alla concessione o al respingimento del consenso rispetto alla proposta di collocamento del minore nel suo territorio.
La decisione di concessione o respingimento del consenso è trasmessa dalla persona di contatto per la Fédération Wallonie-Bruxelles (Comunità francese) all'autorità centrale belga, che assicura che lo Stato membro richiedente vi dia seguito.
Un accordo di principio in merito al collocamento è dato da un'autorità. Successivamente, una volta che la decisione di collocamento è stata pronunciata all'estero, i funzionari locali devono prendere un'ulteriore decisione in merito alle modalità pratiche per il collocamento del minore in questione presso la famiglia o l'istituzione interessata. Vi sono quindi due "accordi" successivi che devono essere raggiunti prima di poter procedere al collocamento del minore.
Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è negato se la procedura prevista dall'articolo 82 non è stata rispettata, nonché se la decisione è stata resa senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell'articolo 21, salvo se sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell'urgenza del caso (articolo 39, paragrafo 2, lettera b)).
Lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente rispettano la natura riservata delle informazioni che si scambiano tramite le rispettive autorità centrali. Le informazioni in questione non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state raccolte o trasmesse.
Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)
- La richiesta deve contenere quanto segue:
- l'identità del minore (cognome, nome/i, data di nascita, cittadinanza);
- informazioni pertinenti sulla situazione amministrativa del minore nel suo paese di origine, in particolare per quanto concerne l'assicurazione malattia;
- l'identità dei genitori (cognome, nome/i, data di nascita, cittadinanza, indirizzo);
- informazioni sulla persona (fisica o giuridica) che esercita la responsabilità genitoriale, se diversa da quanto sopra;
- informazioni sulla famiglia affidataria (cognome, nome/i, data di nascita, cittadinanza, indirizzo);
- dettagli relativi al collocamento proposto: l'autorità competente per l'organizzazione del collocamento, la sentenza pertinente dell'organo giurisdizionale, i documenti preparatori redatti dal servizio di protezione dei giovani competente, la durata prevista del collocamento e le misure di seguito previste, nonché le modalità di finanziamento/rimborso;
- se il fascicolo sarà trasferito integralmente o semplicemente sotto forma di orientamenti;
- una relazione sociale che indichi i motivi del collocamento, le misure adottate in precedenza nel paese di origine, la situazione corrente, la storia del giovane e, se del caso, informazioni sulle esigenze specifiche del minore (in termini di istruzione); se del caso, l'indicazione dei motivi per cui un collocamento transfrontaliero è urgente.
- Le norme procedurali applicabili prevedono quanto segue:
un'autorità emette un accordo di principio sul collocamento e una decisione sul finanziamento di tale collocamento. Una volta presa la decisione di collocamento all'estero, i funzionari locali devono prendere un'ulteriore decisione in merito alle modalità pratiche per il collocamento del minore in questione presso la famiglia o l'istituzione interessata. Vi sono quindi due "accordi" successivi che devono essere raggiunti prima di poter procedere al collocamento del minore.
Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunità germanofona)
- La richiesta deve contenere quanto segue:
- l'identità del minore (cognome, nome/i, data di nascita, cittadinanza);
- informazioni pertinenti sulla situazione amministrativa del minore nel suo paese di origine, in particolare per quanto concerne l'assicurazione sanitaria;
- identità dei genitori o dei tutori legali (cognome, nome/i, data di nascita, cittadinanza, indirizzo);
- una relazione sociale che indichi: i motivi del collocamento, le misure adottate in precedenza nel paese di origine, la situazione corrente, la prova che il minore è stato ascoltato nell'ambito del procedimento all'estero, fatto salvo il caso in cui un'audizione non sia ritenuta appropriata in considerazione dell'età o della maturità del minore;
- se del caso, l'indicazione dei motivi per cui un collocamento transfrontaliero è urgente;
- i dati di contatto dell'autorità competente del paese di origine (nome, indirizzo, numero di telefono);
- i dati di contatto della famiglia affidataria/dell'istituzione affidataria (nome, indirizzo, numero di telefono);
- dettagli relativi al collocamento proposto: l'obiettivo del collocamento, informazioni sulla verifica del collocamento (quando i servizi di protezione dei minori hanno effettuato una visita? Con quale frequenza i servizi di protezione dei minori prevedono di effettuare visite? Se non è stata ancora effettuata alcuna visita personale, quando è prevista?), il luogo previsto di scolarizzazione (in caso di esigenze educative specifiche, sono richiesti i documenti pertinenti, fatto salvo il caso in cui sia previsto che la scolarizzazione avvenga in Belgio), la durata del collocamento e le misure di seguito previste, nonché informazioni sulle modalità di finanziamento.
- Modalità procedurali
Le autorità verificano le condizioni per il riconoscimento degli alloggi fissi conformemente alle pertinenti basi giuridiche della comunità germanofona belga.
3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
No.
4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
No.
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