- 1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
- 2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
- 3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
- 4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
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1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
L'autorità competente per approvare il collocamento di un minore ai fini della procedura prevista dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio è l'Autorità centrale della Repubblica ceca ai sensi del predetto regolamento, ossia l'Ufficio per la tutela giuridica internazionale dei minori ("Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí", in appresso "l'Ufficio"), conformemente all'articolo 35, secondo comma, lettera k), della legge n. 359/1999 relativa alla protezione sociogiuridica dei minori, e successive modifiche.
2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
Se è informato della situazione di un minore ed è consultato in merito, l'Ufficio esamina sempre la storia familiare nella Repubblica ceca onde determinare se vi siano familiari o parenti che vivono nel paese, in grado di e disposti a occuparsi del minore ed effettua una valutazione a tal proposito per mezzo dell'intermediario dell'autorità incaricata della tutela sociogiuridica dei minori. In mancanza di parenti o familiari, sono esaminate le possibilità di collocamento del minore presso una famiglia affidataria e, in ultima istanza, in un istituto. Se è possibile collocare il minore in modo soddisfacente nella Repubblica ceca, l'Ufficio ne informa l'autorità richiedente (giudice, autorità centrale, autorità incaricata della tutela sociogiuridica dei minori, ecc.) et, se del caso, la rappresentanza diplomatica, e propone una soluzione. Nell'ambito delle procedure amministrative, l'Ufficio esprime anche l'approvazione del collocamento concreto del minore.
Se l'autorità straniera decide il collocamento di un minore nella Repubblica ceca, è opportuno stabilire le modalità di trasporto e di consegna. Se il minore non può essere accompagnato dalle persone che se ne occupavano in precedenza o se le persone che se ne occuperanno in seguito non sono in grado di andare a prenderlo all'estero, le modalità di trasporto del minore possono essere decise in collaborazione con la rappresentanza diplomatica e l'autorità incaricata della tutela sociogiuridica dei minori nella Repubblica ceca (applicazione dell'articolo 36 della legge n. 359/1999 relativa alla protezione sociogiuridica dei minori, e successive modifiche).
Nell'ambito delle discussioni con la controparte straniera (l'autorità centrale, l'autorità incaricata della tutela sociogiuridica dei minori, la famiglia affidataria, il familiare che si occupava del minore), è opportuno definire le modalità di consegna che siano meno gravose per il minore, compreso un regime di adattamento. L'Ufficio stabilisce le modalità di consegna nell'ambito di una concertazione preliminare con l'autorità competente straniera.
Il minore deve essere in possesso di un documento di viaggio (passaporto o titolo di viaggio provvisorio) e, ove possibile, di un atto di nascita (se il minore è nato in un paese diverso dalla Repubblica ceca), della decisione giudiziaria corredata del certificato di cui all'articolo 36 del regolamento Bruxelles II ter o di un altro documento che attesti la possibilità di riconoscere la decisione giudiziaria, di documenti medici (in particolare il libretto di vaccinazioni e un'assicurazione) nonché di un certificato di frequentazione scolastica.
3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
No.
4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
No.
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