Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

Ungheria
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?

Il servizio di tutela territorialmente competente per il luogo di residenza del potenziale tutore in Ungheria decide, in base a una disamina preliminare, se sia possibile approvare la designazione della persona indicata come tutore.

2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.

Per il collocamento di un minore che risiede di norma all'estero presso un tutore in Ungheria, il servizio di tutela competente del luogo di residenza del potenziale tutore esamina, in base alla richiesta dell'autorità centrale dello Stato estero richiedente e della domanda del ministero degli Interni, se è possibile approvare la designazione della persona indicata in quanto tutore.

Su richiesta del ministero degli Interni in qualità di autorità centrale ungherese, l'autorità di tutela adotta le misure previste dalla legislazione onde valutare l'idoneità del potenziale tutore. Essa effettua o ottiene una valutazione del luogo di vita presso il domicilio del potenziale tutore. Essa esamina se, in virtù della legislazione, la persona designata sia idonea ad agire in qualità di tutore. In base a un'analisi della situazione relativamente ai redditi del potenziale tutore, essa determina se il collocamento del minore in Ungheria costituisca un carico particolare per le istituzioni sociali. Se del caso, essa richiede informazioni presso il centro per la protezione della famiglia e dell'infanzia circa l'eventuale esistenza di circostanze verificatesi durante l'educazione della prole dell'interessato, in base alle quali sarebbe inopportuno designarlo tutore. L'autorità di tutela interroga in tutore in merito ai progetti futuri e, se del caso, valuta se il minore possa essere accolto in un istituto di insegnamento prescolare o scolastico. Se il minore è collocato presso familiari, è altresì raccomandato valutare le relazioni pregresse fra questi e il minore e se il familiare interessato si sia già preso cura del minore in passato. Sulla base di tali elementi, l'autorità di tutela valuta se sia possibile concedere l'approvazione. Essa adotta una decisione relativa all'approvazione che trasmette all'autorità centrale estera per mezzo dell'autorità centrale ungherese.

3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?

L'Ungheria non ha reso un a dichiarazione ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento, pertanto essa si riserva di approvare il collocamento di un minore nel paese in tutti i casi in cui il minore non è collocato presso uno dei genitori.

4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?

No.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.