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Il servizio di tutela territorialmente competente per il luogo di residenza del potenziale tutore in Ungheria decide, in base a una disamina preliminare, se sia possibile approvare la designazione della persona indicata come tutore.
Per il collocamento di un minore che risiede di norma all'estero presso un tutore in Ungheria, il servizio di tutela competente del luogo di residenza del potenziale tutore esamina, in base alla richiesta dell'autorità centrale dello Stato estero richiedente e della domanda del ministero degli Interni, se è possibile approvare la designazione della persona indicata in quanto tutore.
Su richiesta del ministero degli Interni in qualità di autorità centrale ungherese, l'autorità di tutela adotta le misure previste dalla legislazione onde valutare l'idoneità del potenziale tutore. Essa effettua o ottiene una valutazione del luogo di vita presso il domicilio del potenziale tutore. Essa esamina se, in virtù della legislazione, la persona designata sia idonea ad agire in qualità di tutore. In base a un'analisi della situazione relativamente ai redditi del potenziale tutore, essa determina se il collocamento del minore in Ungheria costituisca un carico particolare per le istituzioni sociali. Se del caso, essa richiede informazioni presso il centro per la protezione della famiglia e dell'infanzia circa l'eventuale esistenza di circostanze verificatesi durante l'educazione della prole dell'interessato, in base alle quali sarebbe inopportuno designarlo tutore. L'autorità di tutela interroga in tutore in merito ai progetti futuri e, se del caso, valuta se il minore possa essere accolto in un istituto di insegnamento prescolare o scolastico. Se il minore è collocato presso familiari, è altresì raccomandato valutare le relazioni pregresse fra questi e il minore e se il familiare interessato si sia già preso cura del minore in passato. Sulla base di tali elementi, l'autorità di tutela valuta se sia possibile concedere l'approvazione. Essa adotta una decisione relativa all'approvazione che trasmette all'autorità centrale estera per mezzo dell'autorità centrale ungherese.
L'Ungheria non ha reso un a dichiarazione ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento, pertanto essa si riserva di approvare il collocamento di un minore nel paese in tutti i casi in cui il minore non è collocato presso uno dei genitori.
No.
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