Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

Portogallo
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?

L'Autorità centrale per il Portogallo ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio è la

DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Direzione generale per la riabilitazione e i servizi penitenziari)

Gabinete Jurídico e Contencioso (Dipartimento contenziosi e assistenza legale)

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2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.

Il procedimento del collocamento di minori in Portogallo avviene come segue.

Fase 1 – Autorizzazione preventiva al collocamento da parte dell'Autorità centrale per il Portogallo (ACP)

  • Richiesta di autorizzazione preventiva presentata dall'autorità centrale del paese richiedente;
  • esame della documentazione presentata e valutazione rispetto ai criteri e alle condizioni per il collocamento;
  • rilascio di un'approvazione o un rifiuto dell'autorizzazione preventiva da parte dell'ACP;
  • scadenza meramente indicativa: 1-3 mesi dalla ricezione di tutti i documenti richiesti a sostegno della richiesta, a seconda della complessità del caso.

Fase 2 – Dichiarazione di esecutività da parte dell'organo giurisdizionale

  • Va presentata una domanda di riconoscimento ed esecutività presso l'organo giurisdizionale, nello specifico il Juízo de Família e Menores (sezione per il diritto di famiglia e i minori), competente per la zona nella quale si trova la famiglia affidataria, l'istituto di inquadramento o l'istituto al quale il minore è stato affidato. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione attestante il consenso preventivo dell'ACP e dai documenti giustificativi che forniscano i dettagli del collocamento: durata, piano di intervento, dichiarazione della famiglia affidataria attestante che quest'ultima è in grado di sostenersi economicamente.

Oppure, in alternativa:

la decisione/sentenza di collocamento emessa dall'autorità amministrativa o giudiziaria del paese di origine viene inviata all'ACP, unitamente alla documentazione aggiuntiva che fornisce dettagli in merito al collocamento: durata, piano di intervento, dichiarazione della famiglia affidataria attestante che quest'ultima è in grado di sostenersi economicamente.

L'ACP inoltra la domanda di esecutività del provvedimento al Ministério Público (ufficio del pubblico ministero) presso l'organo giurisdizionale competente, dinanzi il quale sarà depositata ufficialmente per conto del minore.

  • L'organo giurisdizionale si pronuncia quindi in merito. In caso di dichiarazione di esecutività, l'organo giurisdizionale può indicare l'Instituto da Segurança Social (ISSIP) (Istituto di previdenza sociale) in veste di ente responsabile del monitoraggio dell'attuazione del provvedimento in Portogallo.

Fase 3 – Esecuzione del provvedimento di collocamento in Portogallo

  • Una volta emessa la decisione di esecutività, il minore o il giovane può recarsi in Portogallo e dare inizio al provvedimento di collocamento;
  • se la domanda di dichiarazione di esecutività è stata inviata tramite l'ACP (e in ogni caso, laddove l'organo giurisdizionale informi l'ACP della propria decisione), l'ACP deve trasmettere la decisione dell'organo giurisdizionale alla sua controparte;
  • l'Istituto di previdenza sociale monitora l'attuazione del provvedimento e redige relazioni periodiche sull'attuazione del provvedimento da inviare all'organo giurisdizionale e all'ACP, laddove l'organo giurisdizionale disponga di procedere in tal senso;
  • eventuali proroghe del provvedimento sono soggette a una nuova autorizzazione preventiva da parte dell'ACP, seguita dal resto della procedura di cui sopra.

Per informazioni, è possibile visionare un elenco dei documenti richiesti dall'ACP prima dell'autorizzazione di un collocamento di un minore presso una famiglia affidataria o un'istituzione in Portogallo consultando la seguente pagina.

3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?

La consultazione e il consenso preventivo non sono necessari se il minore è affidato a una persona con legami familiari, ad esempio nonni, zii e zie o fratelli maggiori. In tali casi è sufficiente che l'autorità che decide in merito al collocamento informi semplicemente l'autorità centrale per il Portogallo.

4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?

Il Portogallo dispone della procedura di cui al quesito n. 2 per semplificare la procedura di consultazione intesa a ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori.

Legislazione pertinente:

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019

 

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Ultimo aggiornamento: 20/09/2023

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