- 1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
- 2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
- 3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
- 4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
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1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava
Tel.:+421 2 20 45 82 00
+421 2 20 45 82 01
Indirizzo di posta elettronica: info@cipc.gov.sk
Sito web: http://www.cipc.gov.sk
Lingue: slovacco, ceco, inglese.
2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
L'Autorità centrale dello Stato richiedente trasmette all'autorità centrale della Repubblica slovacca i seguenti documenti:
- una relazione sul minore, contenente:
- i dati relativi all'identificazione e alla localizzazione del minore, dei genitori, dei familiari;
- il motivo dell'intervento dei servizi sociali e una sintesi delle azioni intraprese;
- informazioni sugli attuali sviluppi fisico, psicologico e sociale del minore;
- informazioni sulle esigenze particolari del minore e, in caso di problemi di salute, una relazione medica;
- il parere del minore e dei genitori;
- informazioni sul contatto del minore con i genitori e i familiari;
- i motivi della proposta di collocamento o di affidamento;
- la durata prevista del collocamento;
- le modalità di contatto con i genitori, con altri familiari o altre persone con cui il minore ha relazioni strette, oppure i motivi per cui tali contatti non sono stati previsti, ai sensi dell'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- il seguito previsto del rispetto delle misure;
- informazioni relative a un eventuale finanziamento;
- ogni altra informazione utile.
L'Autorità centrale della Repubblica slovacca invia la domanda, corredata dei documenti giustificativi, all'Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia, chiedendo se nella fattispecie sia possibile dare seguito alla domanda.
Solitamente la domanda è accolta quando:
- il collocamento previsto è nell'interesse del minore;
- il minore è stato ascoltato nell'ambito di un procedimento all'estero, salvo il caso in cui tale audizione sia stata ritenuta inappropriata tenuto conto dell'età o del grado di maturità del minore;
- l'approvazione dell'istituzione competente o della persona fisica cui il minore è affidato e l'insussistenza di motivi di opposizione al collocamento.
Quando un minore è collocato presso un centro per minori e famiglie, l'Ufficio centrale ha per missione precipua selezionare una struttura di accoglienza per minori adatta nel territorio della Repubblica slovacca e reperire un posto per il minore in questione in tale struttura.
L'Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia trasmette la raccomandazione di consentire o no al Centro per la protezione giuridica internazionale dei minori e ei giovani, il quale in seguito esprime o no la propria approvazione in base ai documenti ricevuti. La decisione motivata è notificata all'autorità centrale richiedente, al centro per minori e famiglie dove si intende collocare il minore o alla persona fisica cui è affidato il minore. La decisione non può essere impugnata.
3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
Sì, se il minore è collocato sotto la custodia di nonni, fratelli o sorelle, fratelli o sorelle di uno dei genitori del minore stesso (cfr. relazione della Repubblica slovacca sull'articolo 82, secondo comma).
4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
No.
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