Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

Slovenia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?

Le procedure di consultazione preventiva e di approvazione prima del collocamento transfrontaliero di un minore si svolgono ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), in combinato disposto con l'articolo 33 della convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Se l'affidamento del minore è attribuito a uno dei genitori, non è richiesto il consenso dell'autorità competente.

Quando il minore è collocato nel territorio della Repubblica di Slovenia, l'autorità centrale dà la sua approvazione sulla base del parere favorevole del Centro per gli affari sociali.

2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.

L'autorità centrale competente per la comunicazione dell'approvazione ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), è la seguente:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle pari opportunità)

Štukljeva cesta 44

1000 Lubiana

gp.mddsz@gov.si

La richiesta ricevuta è comunicata dall'autorità centrale al Centro per gli affari sociali per il trattamento e il relativo parere.

Ai fini della consultazione e dell'approvazione, l'autorità centrale dello Stato richiedente presenta i seguenti documenti:

  • informazioni sul minore, sulla sua situazione familiare e sui rappresentanti legali;
  • informazioni sulla situazione personale del minore, compresa una descrizione della situazione personale e familiare del minore;
  • i motivi del collocamento del minore all'estero;
  • la data e la durata prevista del collocamento;
  • informazioni sull'identità delle persone designate come famiglie affidatarie o informazioni sull'istituzione proposta o su qualsiasi altra persona con cui il minore sarà collocato;
  • i dettagli del collocamento proposto in caso di collocamento in un istituto (uscita, visite e alloggio);
  • l'approvazione dell'istituto di cura o del prestatore di assistenza;
  • prova dell'esistenza di un'assicurazione malattia;
  • l'impegno dell'autorità richiedente a sostenere i costi della proposta di collocamento;
  • le modalità di controllo del collocamento;
  • tutte le informazioni sull'autorità competente dello Stato membro richiedente, compresi i dati di contatto.

I documenti devono essere prodotti prima del collocamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1111.

3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?

L'approvazione è sempre necessaria.

4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?

Tali accordi o intese non esistono.

Ultimo aggiornamento: 20/02/2024

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