- 1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
- 2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
- 3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
- 4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
Il Tribunali per i minorenni
2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
Non ci sono norme nazionali specifiche che disciplinano la procedura di consultazione preventiva di cui all’art.82 Reg. (UE) 2019/1111. La maggior parte degli organi giudiziari italiani applica in via analogica le norme nazionali stabilite per l'affidamento eterofamiliare di minori (art. 4, comma 2, della Legge n. 184 del 1983). La domanda di approvazione del collocamento viene proposta dal Pubblico Ministero dinanzi al Tribunale per i minorenni competente per territorio, il quale autorizza o nega il collocamento alla luce dei risultati delle indagini -di regola demandate ai servizi sociali- svolte sulla coppia, la persona o la struttura presso le quali il minore dovrà essere accolto. La decisione emessa dal Tribunale per i minorenni può essere impugnata soltanto dal Pubblico Ministero che abbia formulato conclusioni in tutto o in parte respinte. Non sono stabiliti dalla legislazione nazionale i tempi di durata del procedimento giudiziario.
Occorre allegare alla domanda soltanto i documenti elencati dall’art.82 Reg. (UE) 2019/1111.
3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
No
4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
No
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.