Il diritto dell'UE, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI, applica il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, che consente a un'autorità giudiziaria o amministrativa di trasmettere direttamente una sanzione pecuniaria a un'autorità di un altro paese dell'UE e ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della sanzione senza ulteriori formalità.
Il principio si applica a tutti i reati punibili con sanzioni pecuniarie e il principio del controllo della doppia incriminabilità è stato abolito per 39 reati elencati (ad esempio, partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, stupro, furto, infrazioni al codice della strada). Le sanzioni devono essere inflitte dalle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri e tale decisione deve essere definitiva, ossia non vi deve essere più alcuna possibilità di impugnare la decisione.
Una decisione, insieme a un certificato (107 Kb) come stabilito nella decisione quadro, può essere trasmessa alle autorità competenti di uno Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale la decisione è stata emessa possieda beni o redditi, sia residente abitualmente o abbia registrato la sede legale. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità che ai sensi della legislazione nazionale sono competenti per la gestione della trasmissione delle decisioni sull'emissione di sanzioni pecuniarie nei casi transfrontalieri. Nel 2017, su iniziativa di alcuni Stati membri, sono stati predisposti 5 modelli standard. Questi non sono vincolanti e hanno lo scopo di facilitare il meccanismo di esecuzione delle sanzioni finanziarie transfrontaliere stabilito dalla decisione quadro e di ridurre l'onere finanziario e amministrativo connesso alla procedura.
Lo Stato in cui la decisione è stata trasmessa può rifiutare di eseguire la decisione in un numero limitato di casi (ad esempio, se il certificato non è stato prodotto, è incompleto; e la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 EUR; se la persona in questione non poteva essere penalmente responsabile ecc.). L'esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Nell'ambito della stessa si possono infliggere pene detentive o altre sanzioni previste dal diritto nazionale in caso di mancato recupero della sanzione pecuniaria. Le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle decisioni spettano allo Stato di esecuzione, salvo altrimenti convenuto dagli Stati membri interessati.
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