- Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione
- Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
- Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
Conformità del Regno Unito alla direttiva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Articolo 15 - Trattamento delle domande
I sistemi informatici delle autorità responsabili nel Regno Unito del patrocinio gratuito a spese dello Stato garantiscono che i richiedenti siano informati del ricevimento delle domande e dell'adozione di decisioni in merito.
L'autorità competente fornisce sempre una motivazione alla base dei rigetti totali o parziali delle domande.
In Inghilterra e Galles, per la maggior parte delle forme di patrocinio gratuito a spese dello Stato esiste un diritto di impugnazione dinanzi a un gruppo indipendente di giuristi aventi esperienza di pratica privata. Anche in Scozia esistono procedure per il riesame delle domande rigettate per il patrocinio gratuito a spese dello Stato. Tali domande rigettate, relativamente al Regno Unito, possono essere oggetto di impugnazione da parte degli organi giurisdizionali mediante un controllo di legittimità.
Articolo 16 - Modello di formulario
In Inghilterra e Galles il modello stabilito nella direttiva conferisce al richiedente il diritto a ottenere consulenza legale nella fase precontenziosa. Per tutti i richiedenti, al fine di procedere alla rappresentanza legale si possono richiedere ulteriori informazioni o modelli. L'avvocato che fornisce la consulenza iniziale assiste il cliente nella preparazione delle ulteriori informazioni o nella compilazione dei modelli eventualmente richiesti.
La Scozia accetta il modello di formulario per le domande di patrocinio gratuito a spese dello Stato a fini di rappresentanza dal novembre 2004, tuttavia non è ancora in grado di introdurre misure che consentano di accettare domande in Fase precontenziosa e assistenza ai sensi della direttiva. Tuttavia il vigente regime di consulenza e patrocinio consente di accedere alla fase precontenziosa ai richiedenti transfrontalieri, indipendentemente dalla loro cittadinanza o residenza.
Così come accetta il modello di formulario della direttiva, il Regno Unito accetta domande di patrocinio gratuito a spese dello Stati provenienti da persone che si avvalgono dei propri modelli nazionali nelle controversie transfrontaliere.
Disposizioni finali
In relazione all'articolo 18, al seguente indirizzo figurano tutte le informazioni e le linee guida sul patrocinio gratuito a spese dello Stato nel Regno Unito:
Legal Services Commission for England and Wales (Commissione per i servizi legali dell'Inghilterra e del Galles): http://www.legalservices.gov.uk/
Consiglio per il patrocinio gratuito a spese dello Stato per la Scozia: http://www.slab.org.uk/
Northern Ireland Legal Services Commission (Commissione per i servizi legali dell'Irlanda del Nord). http://www.nilsc.org.uk/
Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
Si accettano domande a mezzo postale (anche tramite Document Exchange) o per posta elettronica al summenzionato indirizzo. Si accettano anche le domande provenienti da avvocati intese ad adottare misure urgenti a nome dei clienti prima della presentazione e dell'accertamento della domanda di patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
Si accettano le domande in inglese. Il Central Customer Services Team è in grado di trattare le traduzioni delle domande o dei documenti se richiesto dall'autorità ricevente.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.