- Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione
- Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione
- Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
- Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione
Non pertinente
Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
Comunicazioni: esclusivamente per posta o presentazione personale.
Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
La lingua che può essere usata per compilare la domanda è lo spagnolo; tuttavia, in futuro potrà essere notificata alla Commissione un'altra lingua ufficiale della Comunità.
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