- Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione
- Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione
- Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
- Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
Direttiva 2003/8/CE del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
La presente costituisce una comunicazione ai sensi degli articoli 14, paragrafo 4 e 21, paragrafo 1 dell'atto summenzionato.
La direttiva è stata recepita tramite le seguenti disposizioni nazionali (1693 Kb)
:
Si veda la tavola di concordanza nell'allegato 1 e il testo legislativo negli allegati 2 e 3. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° novembre 2004.
Inoltre la Svezia adempie ai propri obblighi previsti dalla direttiva attraverso le disposizioni della legge sul patrocinio giudiziario (rättshjälpslagen, 1996:1619, allegato 4) e delle disposizioni contenute nell'ordinanza relativa al patrocinio giudiziario (rättshjälpsförordningen, 1997:404, allegato 5); capo 5 articoli 6 e 8, capo 33 articolo 9 e capo 36 articolo 24 del codice di procedura giudiziaria (rättegångsbalken, allegato 6); articoli 26, 50 e 52 del codice di procedura amministrativa (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, allegato 7); articolo 8 della legge di procedura amministrativa (förvaltningslagen, 1986:223, allegato 8); e articolo 48 della legge sulle questioni giudiziarie (lagen om domstolsärenden, 1996:242, allegato 9).
Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

- Ministero della giustizia (Justitiedepartementet)
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione
Non pertinente.
Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
Il Ministero della giustizia può accettare una domanda di patrocinio giudiziario trasmessa mediante posta, corriere o fax oppure mediante altro mezzo previo accordo individuale.
Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
La domanda può essere fatta in svedese o in inglese (si vedano gli articoli 11c-d dell'ordinanza relativa al patrocinio giudiziario).
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.