- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2
- Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39
- Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2
- Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2
Le norme di competenza nazionali di cui all'articolo 3, secondo comma, e all'articolo 4, secondo comma, del regolamento sono le seguenti:
per la Romania: la legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, libro VII "Procedura civile internazionale", titolo I "Competenza internazionale del giudice rumeno" (articoli da 1066 a 1082).
Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39
- In Romania, un "tribunale" (tribunal) (articolo 1, primo comma, dell'articolo I2 della legge n. 191/2007 che approva il decreto di urgenza del governo n. 119/2006 sulle misure necessarie ad attuare determinati regolamenti comunitari, dalla data dell'adesione della Romania all'UE, modificato; l'articolo 95, primo comma, del Codice di procedura civile)
Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2
In Romania la “Corte d’appello” (articolo 96, secondo comma, della legge n. 134/2010 sul Codice di procedura civile).
Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
Un appello (articolo 97, primo comma, del Codice di procedura civile)
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