- 1 È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili?
- 2 Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni o anche altre persone, quali esperti o parti in causa?
- 3 Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza?
- 4 Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona dev'essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale?
- 5 È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l'apposita apparecchiatura?
- 6 In quale lingua dovrebbe essere effettuata l'audizione: a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
- 7 A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità e in quale luogo devono operare gli interpreti a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
- 8 Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e all'obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del procedimento a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove? In entrambi i casi, al momento di fissare la data dell'audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con sufficiente anticipo?
- 9 Quali sono i costi collegati all'uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento?
- 10 Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto che l'assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria?
- 11 Quali procedure si applicano per verificare l'identità della persona da sentire?
- 12 Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un giuramento durante l'assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
- 13 Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l'autorità giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell'audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali problemi tecnici?
- 14 Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente?
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1 È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili?
Con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è stata introdotta nell’ordinamento italiano la possibilità, a determinate condizioni, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza (art. 127-bis del codice di procedura civile). Nel processo civile italiano l’udienza mediante videoconferenza può essere disposta dal giudice quando è prevista la presenza soltanto dei difensori, delle parti, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice, con esclusione pertanto dell'audizione dei testimoni, per i quali è obbligatoria l’assunzione in presenza innanzi al giudice. Pertanto, per quanto concerne l’assunzione della testimonianza da parte del giudice italiano, non è ammessa la videoconferenza.
Ne deriva che quando il giudice italiano è richiesto dell’assunzione ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento prove il testimone deve sempre recarsi in presenza davanti al giudice italiano.
Nondimeno, nelle ipotesi in cui il giudice italiano procede alla escussione di un testimone in esecuzione di una richiesta ai sensi degli artt. 12 e ss. Regolamento prove, è possibile che il giudice richiedente assista alla testimonianza attraverso la videoconferenza, anche se questo non è previsto per i processi civili interni, trattandosi di modalità che non viola i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, fermo il principio della libera scelta del cittadino a sottoporsi ad esame con tali modalità (nessuna coercizione è possibile sul territorio italiano).
Per quanto concerne la diversa ipotesi di assunzione diretta della prova da parte dell’autorità giudiziaria di un altro Stato Membro, è possibile fare ricorso alla videoconferenza giusta la previsione degli artt. 19 e 20 del Regolamento prove, atteso che il divieto di sentire i testimoni mediante videoconferenza non costituisce una norma di ordine pubblico processuale.
Al riguardo, la procedura normalmente applicabile è quella della escussione del teste mediante videoconferenza da parte del giudice estero previo accoglimento della richiesta della procedura da parte dell’Autorità Centrale istituita presso la Direzione Generale Affari Internazionali e Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.
Una volta che la richiesta è stata accolta, il giudice estero può procedere senz’altro alla escussione del testimone, utilizzando il sistema di collegamento audiovisivo che ritiene preferibile, senza alcun coinvolgimento dell’autorità giudiziaria italiana. In ogni caso,l’autorità giudiziaria richiedente deve informare la persona chiamata a rendere testimonianza che l’assunzione della prova ha luogo su base volontaria e senza l’uso di misure coercitive, ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento prove.
Se l’autorità richiedente oppure la persona chiamata a rendere testimonianza ne fa espressa richiesta, la videoconferenza si svolge nei locali del tribunale con la strumentazionemessa a disposizione dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP).
2 Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni o anche altre persone, quali esperti o parti in causa?
Si veda la risposta al punto 1: i testimoni non possono essere interrogati in videoconferenza dal giudice italiano, mentre possono essere interrogati via videoconferenza dall’autorità giudiziaria estera che ha domandato l’assunzione diretta della prova.
Le parti e i consulenti tecnici possono essere sentiti in videoconferenza, secondo le modalità previste dall’art. 127 bis del codice di procedura civile e dell’art. 196 duodecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, anche dal giudice italiano.
3 Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza?
Non ci sono restrizioni circa l’oggetto della testimonianza assunta mediante videoconferenza.
4 Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona dev'essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale?
Vedi risposta al punto 1. In particolare, premesso che, come detto sopra, il ricorso alla videoconferenza è ammesso soltanto nel caso di prova diretta, la scelta delle concrete modalità esecutive è rimessa all’autorità giudiziaria richiedente. Non ci sono restrizioni e la persona può essere sentita anche dalla propria abitazione; tuttavia, lo Stato italiano mette a disposizione i locali del tribunale e la strumentazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) laddove espressamente richiesto.
5 È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l'apposita apparecchiatura?
La registrazione delle udienze in videoconferenza non è generalmente ammessa (art. 196 duodecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tuttavia, se la registrazione è necessaria secondo il diritto dello Stato dove si svolge il processo, il giudice richiedente può essere autorizzato a registrare l’udienza, con mezzi a sua disposizione. È sempre ammessa la registrazione audio delle udienze in materia di lavoro e previdenza (art. 422 codice di procedura civile). Nei casi in cui l’autorità giudiziaria straniera procede alla assunzione diretta della prova la registrazione è ammessa se permessa dall’ordinamento giuridico dell’autorità richiedente.
6 In quale lingua dovrebbe essere effettuata l'audizione: a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
(a) Il giudice italiano tiene l’udienza in lingua italiana e raccoglie la prova in tale lingua; se serve un interprete potrà reperirlo ma i costi sono a carico delle parti del processo dello Stato richiedente;
(b) Il giudice dello Stato richiedente utilizzerà la lingua prevista dal proprio ordinamento, facendosi carico dell’eventuale intervento di un interprete.
7 A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità e in quale luogo devono operare gli interpreti a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
Vedi punto 6.
8 Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e all'obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del procedimento a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove? In entrambi i casi, al momento di fissare la data dell'audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con sufficiente anticipo?
(a) Nei casi disciplinati dagli artt. 12 e ss. del Regolamento Prove, il Tribunale organizza l’udienza, ma il difensore della parte che ha chiesto la prova deve provvedere a citare il testimone;
(b) Nei casi di cui agli artt. 19 e ss. del Regolamento Prove, le parti devono citare la persona che sarà sentita in videoconferenza, indicando luogo, data e ora stabiliti dal giudice nonché le modalità del collegamento e la piattaforma utilizzata. Nei casi in cui il teste è sentito con gli strumenti del DAP nei locali del tribunale sono necessari circa 30 giorni per organizzare il collegamento. La data va concordata con l’ufficio dell’Autorità centrale italiana perché dipende dalla disponibilità delle aule preposte.
9 Quali sono i costi collegati all'uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento?
L’Italia non chiede rimborso per i costi di allestimento della videoconferenza, che restano a carico del Ministero della Giustizia.
10 Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto che l'assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria?
Lo Stato richiedente deve farsi carico degli oneri informativi.
11 Quali procedure si applicano per verificare l'identità della persona da sentire?
Se la videoconferenza si svolge presso un ufficio giudiziario, un cancelliere verificherà l’identità della persona.
12 Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un giuramento durante l'assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?
Il Giudice dello Stato richiedente e la sua legge regolano anche la formula di giuramento; non è imposta quella italiana. Secondo la Corte costituzionale italiana, un testimone può rifiutarsi di giurare per motivi religiosi, ma non di rendere un impegno solenne a dire la verità.
13 Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l'autorità giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell'audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali problemi tecnici?
Se la persona è sentita con la strumentazione fornita dal DAP, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che mette a disposizione le strutture conduce dei test per verificare la compatibilità di software e strumentazione, si mette in contatto con l’ufficio della Corte richiedente per appurare il funzionamento dei collegamenti.
14 Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente?
In generale se i moduli sono stati correttamente compilati non servono informazioni ulteriori (incluso il modulo N e ogni dettaglio tecnico). Altrimenti gli uffici si mettono in contatto per risolvere le problematiche o ottenere ulteriori informazioni.
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