Assumere prove mediante videoconferenza

Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili?

In base al diritto portoghese, il giudice dell'autorità giudiziaria richiedente deve procedere all'assunzione delle prove fornite dalle persone sentite in videoconferenza direttamente, senza l'intervento del giudice dell'autorità giudiziaria richiesta. È questa la norma applicata ai casi interni in cui le audizioni sono effettuate in videoconferenza. La stessa procedura si applica ai casi transfrontalieri in cui l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente chiede di svolgere le audizioni in videoconferenza a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020.

In alternativa, nei casi transfrontalieri, l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente può chiedere che l'audizione avvenga mediante videoconferenza, conformemente agli articoli da 12 a 14 del suddetto regolamento.

Di seguito sono presentate le principali norme procedurali nazionali che disciplinano la raccolta di prove fornite da esperti, testimoni e parti mediante videoconferenza.

Esperti

Gli esperti di istituti, laboratori o servizi ufficiali devono essere sentiti tramite teleconferenza presso il loro luogo di lavoro (articolo 486, secondo comma, del codice di procedura civile).

Testimoni

I testimoni che risiedono al di fuori del distretto nel quale si trova l'organo giurisdizionale o il giudice possono essere esaminati mediante apparecchiature tecnologiche che consentono comunicazioni audio e video in tempo reale dall'organo giurisdizionale, dal magistrato o dalle strutture municipali o parrocchiali registrate oppure da un altro edificio pubblico nella zona nella quale risiedono (articolo 502 del codice di procedura civile).

Il giorno dell'audizione i testimoni produrranno documenti a dimostrazione della propria identità al funzionario di cancelleria o al funzionario pubblico della struttura presso la quale ha luogo l'assunzione delle prove, ma, da questo momento in poi, l'audizione sarà condotta in teleconferenza dal giudice preposto all'esame della causa e dai rappresentanti di entrambe le parti mediante apparecchiature tecnologiche che consentono comunicazioni audio e video in tempo reale, senza alcun intervento da parte del giudice competente per il luogo in cui avviene l'audizione.

Fatte salve le disposizioni di strumenti internazionali o europei, i testimoni che risiedono all'estero devono essere esaminati ricorrendo ad apparecchiature tecnologiche che consentono comunicazioni audio e video in tempo reale, ogni volta che i mezzi tecnologici necessari sono disponibili presso il luogo in cui risiedono.

Nei casi in cui intervengono le autorità giudiziarie delle aree metropolitane di Lisbona e Porto, se il testimone è residente in uno di tali distretti non è possibile effettuare le audizioni tramite apparecchiature tecnologiche che consentono una comunicazione audio e video in tempo reale.

Nel caso in cui sia tuttavia impossibile o estremamente difficile per la persona da escutere comparire in aula in tempo utile, il giudice può stabilire, con l'accordo delle parti, che gli eventuali chiarimenti necessari per prendere una decisione corretta sul caso possono essere forniti telefonicamente o con altri mezzi di comunicazione diretta tra l'autorità giudiziaria e il testimone, purché la natura dei fatti da indagare o chiarire sia compatibile con la procedura (articolo 520 del codice di procedura civile).

Parti

Le norme per la deposizione tramite teleconferenza di cui all'articolo 502 del codice di procedura civile si applicano alle parti che risiedono al di fuori del distretto o, nel caso delle regioni autonome, al di fuori dell'isola interessata (articolo 456 del codice di procedura civile).

2 Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni o anche altre persone, quali esperti o parti in causa?

Non sono previste restrizioni particolari. In conformità al diritto portoghese possono essere sentiti in videoconferenza testimoni, parti ed esperti, come previsto dalle norme summenzionate.

3 Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza?

Cfr. la risposta alla domanda precedente.

4 Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona dev'essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale?

Gli interessati devono di norma essere sentiti tramite videoconferenza presso l'organo giurisdizionale. Gli esperti di servizi ufficiali possono tuttavia essere sentiti tramite videoconferenza presso il loro luogo di lavoro. In via eccezionale, nelle circostanze di cui all'articolo 520 del codice di procedura civile (menzionate nella risposta alla domanda 1), l'autorità giudiziaria può sentire in videoconferenza una persona che non si trovi presso l'organo giurisdizionale.

5 È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l'apposita apparecchiatura?

Sì, le audizioni in videoconferenza sono sempre registrate utilizzando il sistema di registrazione audio degli organi giurisdizionali, come previsto ai sensi dell'articolo 155 del codice di procedura civile portoghese.

6 In quale lingua dovrebbe essere effettuata l'audizione: a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?

Quando lo Stato membro richiesto è il Portogallo, la lingua dell'audizione cambia a seconda delle circostanze:

a) per le richieste formulate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento (UE) 2020/1783 la lingua utilizzata è il portoghese. Un cittadino straniero che debba essere sentito ha la facoltà di esprimersi in una lingua diversa se non conosce quella portoghese. In questo caso l'autorità giudiziaria richiedente deve informare del fatto l'autorità giudiziaria richiesta, in modo che quest'ultima possa nominare un interprete che presenzi presso quest'ultima autorità;

b) per le richieste formulate ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento (UE) 2020/1783 la lingua utilizzata è quella prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente. Nel caso in cui debbano essere sentite persone che non parlano tale lingua, l'autorità giudiziaria richiedente può, conformemente alla legislazione nazionale, nominare un interprete che presenzierà presso detta autorità. In alternativa, l'autorità giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta (portoghese) di procurare un interprete che presenzi presso l'autorità giudiziaria richiesta.

In tutti i casi di cui alle lettere a) e b) in cui sia necessario garantire la presenza di un interprete presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto, quest'ultima chiederà all'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente di versare il compenso dell'interprete, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783.

7 A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità e in quale luogo devono operare gli interpreti a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?

Questa informazione è già contenuta nella risposta alla domanda 6.

8 Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e all'obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del procedimento a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove? In entrambi i casi, al momento di fissare la data dell'audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con sufficiente anticipo?

Nel diritto portoghese la procedura applicabile al processo di audizione e citazione di una persona a comparire in tribunale è disciplinata essenzialmente dalle seguenti disposizioni: articolo 7, comma 3, articolo 172, commi 5 e 6, articolo 220, articolo 247, comma 2, articolo 251, comma 1, e articoli 417, 507, 508 e 603 del codice di procedura civile portoghese.

In genere spetta alla cancelleria dell'organo giurisdizionale notificare di propria iniziativa a testimoni, esperti, parti e rispettivi rappresentanti quando debbano comparire nell'ambito di un procedimento giudiziario in seguito a un'ordinanza dell'organo giurisdizionale. Nello specifico, quando la parte chiede che il testimone sia sentito tramite videoconferenza, la cancelleria dell'organo giurisdizionale provvede a convocare il testimone.

Le notifiche ai fini della citazione di testimoni, esperti ed altre persone ausiliarie (ad esempio, un interprete o un consulente tecnico) sono inviate per posta raccomandata, precisando la data, il luogo e la finalità della comparizione in aula. Si considerano ricevute le notifiche anche laddove il destinatario rifiuti di accettare la lettera, fatto che dovrà essere verbalizzato dall'operatore del servizio postale.

Le notifiche ai fini della citazione di una parte a comparire in un procedimento giudiziario o a presentarsi per deporre sono inviate per posta raccomandata e indirizzate alla parte interessata, indicando la data, il luogo e la finalità della comparizione in aula. In questo caso, laddove una parte sia assistita da un avvocato oppure sia rappresentata allo stesso tempo da un avvocato e da un procuratore, la notifica dovrà essere inviata anche all'avvocato e al procuratore.

Ai rappresentanti delle parti le notifiche sono inviate elettronicamente, a norma dell'articolo 25 della Portaria (decreto ministeriale di attuazione) n. 280/2013 del 26 agosto 2013. Il sistema informatico certifica la data di invio della notificazione.

La legge non prevede espressamente con quanto anticipo rispetto all'udienza si debba procedere alla notifica. In tutti i casi di cui sopra, la notifica si considera avvenuta il terzo giorno dopo la sua registrazione oppure dopo la sua emissione in formato elettronico. Se il terzo giorno non è un giorno lavorativo, la notifica sarà considerata avvenuta il primo giorno lavorativo successivo. Per ragioni pratiche è quindi necessario rispettare almeno tale periodo di preavviso rispetto alla data dell'audizione per poter considerare la notifica debitamente effettuata.

Nei casi urgenti è possibile convocare testimoni, esperti, altre persone ausiliarie, le parti o i loro rappresentanti (o annullarne la convocazione) mediante telegramma, telefono o altri mezzi analoghi di telecomunicazione. Le comunicazioni telefoniche sono sempre documentate nel fascicolo della causa e seguite da una conferma per iscritto.

Una persona tenuta a comparire che non si presenti in aula è tenuta a giustificare la propria assenza nel corso della stessa udienza o entro un termine di cinque giorni (di calendario, ma se l'ultimo giorno non è un giorno lavorativo, il termine è prorogato sino al giorno lavorativo successivo).

Il diritto portoghese prevede le seguenti misure coercitive in caso di mancata comparizione. Un testimone che non si presenti, nonostante la regolare notificazione e senza addurre una giustificazione per l'assenza entro i termini previsti dalla legge, è condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria e il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo. Tali sanzioni non sono applicate qualora il processo sia rinviato per ragioni diverse dalla mancata comparizione del testimone. Un esperto o altra persona ausiliaria che non si presenti, nonostante la regolare notificazione e senza addurre una giustificazione per l'assenza entro i termini previsti dalla legge, è condannato/a al pagamento di una sanzione pecuniaria. Una parte che non si presenti, nonostante la regolare notificazione e senza addurre una giustificazione per l'assenza entro i termini previsti dalla legge, è condannata a una sanzione pecuniaria e il rifiuto a comparire può essere liberamente interpretato dall'organo giurisdizionale a fini probatori. Inoltre l'organo giurisdizionale può invertire l'onere della prova qualora ritenga che il rifiuto a comparire della parte non consenta di assolvere a tale onere.

9 Quali sono i costi collegati all'uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento?

Non sono addebitate spese per il ricorso alla videoconferenza.

10 Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto che l'assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria?

Laddove sia l'autorità richiedente di una richiesta di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1783, l'autorità giudiziaria portoghese convoca per posta la persona da sentire affinché compaia dinanzi all'autorità giudiziaria nominata dell'altro Stato membro (richiesto), utilizzando uno dei metodi indicati nella risposta alla domanda 8, secondo quanto opportuno. La possibilità di notifica tramite posta è prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007, del 13 novembre 2007. La persona da sentire è informata attraverso la notifica del carattere volontario della comparizione.

Quando l'autorità portoghese è l'autorità richiesta, spetta all'autorità giudiziaria richiedente procedere a notificare le persone da sentire e informarle del fatto che la comparizione è volontaria.

Per accordo reciproco tra l'autorità giudiziaria richiedente e quella richiesta, la notifica rivolta alla persona da sentire, nonché la comunicazione in merito al carattere volontario della comparizione può essere effettuata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto. Nella pratica ciò può succedere indipendentemente dal fatto che l'autorità giudiziaria portoghese sia l'autorità richiedente o richiesta.

11 Quali procedure si applicano per verificare l'identità della persona da sentire?

Il giorno fissato per l'audizione, il funzionario della cancelleria verifica che la persona da sentire sia presente e ne informa il giudice che svolgerà l'audizione o l'autorità giudiziaria richiedente laddove sia questa a condurre direttamente l'audizione.

Laddove l'audizione sia condotta da un giudice portoghese, dopo l'avvio del procedimento e prima che la persona inizi la propria deposizione, sono prese le seguenti misure: (i) la persona sentita, il testimone o l'esperto presta giuramento dinanzi al giudice; (ii) il giudice pone delle domande preliminari per identificare la persona che viene esaminata.

Spetta al giudice porre le domande preliminari volte a verificare l'identità della persona sentita, chiedendo nome, professione, indirizzo, stato civile e altre informazioni che possa ritenere necessarie ai fini dell'identificazione.

Il giudice chiede altresì all'interessato se sia un familiare, amico o antagonista di una parte e se abbia un interesse diretto o indiretto nella causa, al fine di valutare l'affidabilità della deposizione.

Qualora, nel corso delle domande preliminari, il giudice ritenga che il testimone sia inabile o non sia la persona adatta da escutere, non ne autorizzerà la deposizione. Un testimone è ritenuto inabile laddove, benché non sia incapacitato da un disturbo psichico, non disponga della capacità naturale (attitudine fisica o mentale) per deporre.

Le domande preliminari consentono inoltre al giudice di verificare se, conformemente al codice di procedura civile portoghese, ci si trovi in presenza dei casi elencati in seguito, in cui i testimoni o le parti possono astenersi dal deporre.

Le seguenti persone possono rifiutarsi di deporre in quanto testimoni (ad eccezione delle azioni intese a verificare la nascita o la morte di un minore), ai sensi dell'articolo 497 del codice di procedura civile:

  1. ascendenti diretti nei casi che coinvolgano i loro discendenti e i genitori adottivi nelle cause che coinvolgono i figli adottati e viceversa;
  2. suoceri o suocere nelle cause che coinvolgano i rispettivi generi o nuore e viceversa;
  3. coniugi o ex coniugi nelle cause che coinvolgono l'altro coniuge o ex coniuge;
  4. conviventi che vivano o abbiano vissuto in modo simile alle coppie sposate con una delle parti della causa.

È dovere del giudice informare le suddette persone del loro diritto di astenersi dal deporre.

Le persone tenute al segreto professionale, d'ufficio o di Stato sono dispensate dal rendere testimonianze inerenti a fatti soggetti a tale segreto. In questi casi il giudice verificherà la legittimità dell'astensione dal deporre e qualora lo ritenga necessario, può revocare l'obbligo di segretezza.

Le parti possono rendere testimonianza soltanto in relazione a fatti personali. In una causa civile non è possibile che le deposizioni di una parte si incentrino su atti criminali o illeciti di cui la stessa parte è accusata nell'ambito di un procedimento penale.

12 Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un giuramento durante l'assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?

Conformemente al diritto portoghese:

  • prima dell'assunzione delle prove, il giudice ammonisce la persona da esaminare in merito all'importanza morale del giuramento che sta per prestare, al dovere di attenersi alla verità dei fatti e alle sanzioni applicabili in caso di falsa testimonianza;
  • il giudice chiederà quindi al testimone di prestare il seguente giuramento: "Giuro sul mio onore di dire tutta la verità e nient'altro che la verità";
  • il rifiuto di prestare giuramento corrisponde al rifiuto di deporre. Se non giustificati, entrambi sono punibili in quanto oltraggio alla corte, laddove la persona sia accusata di tale reato dal giudice.

Qualora un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro proceda all'assunzione diretta delle prove dal Portogallo mediante videoconferenza, a norma degli articoli da 19 a 21 del regolamento (UE) 2020/1783, l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente deve comunicare all'autorità giudiziaria portoghese (richiesta) le seguenti informazioni sulla persona che fornirà la testimonianza: nome, occupazione, indirizzo, stato civile e altre informazioni ritenute necessarie ai fini dell'identificazione; la capacità in cui la persona sarà sentita (ad esempio, in quanto parte, testimone, esperto o consulente tecnico); la lingua parlata dall'interessato e l'eventuale esigenza di avvalersi di un interprete presso l'autorità giudiziaria richiesta.

Tali informazioni sono necessarie per permettere all'autorità giudiziaria portoghese (richiesta) da un lato di prendere le misure del caso per nominare un interprete e dall'altro di verificare la presenza della persona da esaminare al momento fissato per la videoconferenza.

Poiché tuttavia il giudice portoghese non interviene nel procedimento, il giuramento deve essere prestato mediante videoconferenza dinanzi al giudice dell'organo giurisdizionale dello Stato membro richiedente. Lo stesso vale per le domande preliminari, qualora abbiano luogo, e alle questioni relative alla capacità o al rifiuto di deporre oppure al dispensare i testimoni dalla deposizione, trattate sotto l'autorità del giudice dell'autorità giudiziaria richiedente, conformemente al diritto processuale civile dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1783.

13 Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l'autorità giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell'audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali problemi tecnici?

L'autorità giudiziaria richiedente e quella richiesta (una volta identificata dall'organismo centrale) devono stabilire un contatto diretto per programmare una videoconferenza e concordare una data per una prova preliminare.

Per ragioni pratiche, laddove possibile, è preferibile effettuare la prova prima di inviare le notifiche ai testimoni. A tal fine, la data della prova deve essere fissata con sufficiente anticipo, affinché i testimoni possano essere informati in tempo.

Il giorno della prova e quello dell'audizione mediante videoconferenza dovrà essere presente un tecnico informatico, un tecnico delle telecomunicazioni o un ufficiale di giustizia con conoscenze appropriate.

In Portogallo l'Instituto de Gestão Financeira e Estruturas da Justiça o IGFEJ (Istituto per la gestione finanziaria e l'infrastruttura giudiziaria) dispone di un apposito servizio per le videoconferenze presso gli organi giurisdizionali.

Per ragioni organizzative, quando possibile, l'IGFEJ deve essere informato della data della prova e dell'audizione con un preavviso di tre giorni. In questo modo l'IGFEJ potrà verificare che vi siano tutte le condizioni tecniche necessarie per la videoconferenza, intervenire prontamente in caso di problemi di comunicazione tra le autorità giudiziarie e monitorare le prove della videoconferenza.

Programmazione di una videoconferenza in un altro Stato membro su richiesta di un'autorità giudiziaria portoghese

L'autorità giudiziaria portoghese (richiedente) deve innanzitutto chiedere all'IGFEJ di predisporre le condizioni tecniche necessarie per la videoconferenza, intervenire prontamente in caso di problemi di comunicazione tra le autorità giudiziarie e monitorare le prove della videoconferenza.

Per risolvere eventuali problemi tecnici, l'autorità giudiziaria portoghese chiede all'organo giurisdizionale dello Stato membro richiesto di designare altresì un responsabile tra i membri del servizio di videoconferenza che si occupi di monitorare le prove e/o fornire l'assistenza tecnica necessaria in collaborazione con i tecnici portoghesi.

Quando l'autorità richiedente è l'autorità giudiziaria portoghese, spesso viene chiesta l'assistenza del punto di contatto RGE – civile (Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale) in Portogallo, che contatta direttamente le autorità giudiziarie richieste per programmare la prova e la videoconferenza. Nel caso in cui vengano riferiti problemi tecnici, il punto di contatto si rivolge direttamente ai servizi responsabili della videoconferenza in ciascuno Stato membro interessato, richiedendo le necessarie connessioni, informazioni o modifiche tecniche e informando le autorità giudiziarie in questione di conseguenza. È così possibile superare le barriere linguistiche e garantire il corretto svolgimento della videoconferenza.

Programmazione di una videoconferenza presso un organo giurisdizionale portoghese su richiesta di un altro Stato membro

In Portogallo la Direção-Geral da Administração da Justiça o DGAJ (direzione generale per l'Amministrazione della giustizia) è l'organismo centrale incaricato di ricevere e accettare le richieste di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1783. Una volta che la richiesta è stata accettata, la DGAJ comunica all'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente l'autorità giudiziaria portoghese (richiesta) presso cui si terrà la videoconferenza. In seguito l'autorità giudiziaria richiedente e quella richiesta devono decidere direttamente e di comune accordo innanzitutto la data delle prove preliminari e successivamente quella delle audizioni mediante videoconferenza.

In quanto organismo centrale, la DGAJ facilita i contatti diretti tra l'autorità giudiziaria richiedente e richiesta, nonché i contatti con il servizio di assistenza per le videoconferenze dell'IGFEJ, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici. Inoltre, il punto di contatto RGE – civile può altresì facilitare i contatti necessari, se invitato a farlo.

Attraverso i contatti diretti le autorità giudiziarie prenotano l'aula per la videoconferenza e designano rispettivamente il personale che si occuperà di impostare le connessioni tecniche e monitorare la videoconferenza presso l'autorità giudiziaria richiedente e richiesta. In Portogallo viene selezionato in genere un ufficiale di giustizia che disponga delle conoscenze appropriate, preferibilmente accompagnato dal tecnico informatico dell'autorità giudiziaria portoghese.

Le videoconferenze mediante indirizzo IP devono necessariamente essere effettuate dal Portogallo. A tal fine l'autorità giudiziaria portoghese chiede anticipatamente all'IGFEJ di creare una connessione esterna.

Per le videoconferenze svolte mediante una linea telefonica (ISDN), la connessione alle autorità giudiziarie portoghesi può essere effettuata a partire dalle autorità giudiziarie degli altri Stati membri.

In caso di problemi tecnici, l'assistenza necessaria è fornita dal tecnico informatico dell'organo giurisdizionale portoghese o da un tecnico dell'IGFEJ.

14 Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente?

Nella presentazione di una domanda di videoconferenza, il giudice richiedente deve segnalare nel campo 12 del formulario L che richiede l'assunzione delle prove mediante le tecnologie della comunicazione di cui al formulario N, entrambi allegati al regolamento (UE) 2020/1783. A sua volta il formulario N deve essere compilato con gli elementi in appresso.

1. Informazioni tecniche sulle apparecchiature di videoconferenza utilizzate dall'autorità giudiziaria richiedente, nello specifico:

  • protocollo di comunicazione utilizzato (ad esempio, H.323, H.320);
  • protocolli video (ad esempio, H.261, H.263 e H.264);
  • protocolli audio (ad esempio, G.711a, G.711u, G.722, G.729);
  • protocollo di condivisione dei contenuti, se necessario (ad esempio, H.239 o BFCP (SIP));
  • protocollo di sicurezza: H.235 e la rispettiva cifratura supportata;
  • larghezza di banda massima supportata:
  • sistema autonomo, MCU o gateway;
  • in caso di MCU o gateway, l'esistenza di un IVR.

2. Informazioni sulla connessione ISDN e/o tramite IP pubblico dell'autorità giudiziaria.

I dati relativi alla comunicazione utilizzati per la videoconferenza sono i seguenti:

protocollo di comunicazione utilizzato: H.323

protocollo di sicurezza: H.235 AES

larghezza di banda massima supportata: 256 kbps

3. Richiesta di programmazione di una prova di videoconferenza prima dell'assunzione di prove.

4. Nome e ulteriori dettagli utili (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del tecnico responsabile dell'assistenza per la videoconferenza (preferibilmente un funzionario di cancelleria assieme a un tecnico informatico o delle telecomunicazioni che fornisce assistenza all'autorità giudiziaria).

5. In alternativa alle connessioni ISDN o IP nonché per superare le restrizioni di comunicazione risultanti da impostazioni di rete e firewall, l'apparecchiatura installata presso gli organi giurisdizionali consente l'uso di piattaforme quali WebEx, Zoom, Teams o Skype per stabilire connessioni di videoconferenza.

In questo caso gli organi giurisdizionali che partecipano alla videoconferenza devono concordare in anticipo la piattaforma da utilizzare dato che l'ufficiale di giustizia in Portogallo dovrà chiedere al tecnico informatico locale di installare il software necessario sull'apparecchiatura di videoconferenza.

In ogni caso si deve richiedere sempre una verifica prima del collegamento per valutare la necessità di un eventuale intervento tecnico.

 

Link utili

Codice di procedura civile

Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento e del Consiglio, del 25 novembre 2020

 

Nota

Il punto di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali e gli altri enti o autorità non sono vincolati dalle informazioni contenute nella presente scheda informativa. Non dispensano dalla necessità di consultare i testi legislativi applicabili. Sono aggiornate regolarmente, subordinatamente all'evoluzione dell'interpretazione della giurisprudenza.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024

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