Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Austria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione e comunicazione degli atti giuridici" si intende la procedura di consegna di un atto a un destinatario, nei termini prescritti dalla legge e in forma documentata, affinché questi possa prenderne conoscenza.

Si tratta di uno strumento giuridico, che viene disposto dal tribunale nell'ambito dei procedimenti giudiziari ed effettuato d'ufficio (articolo 87 del Zivilprozessordnung - ZPO (codice di procedura civile)). La notificazione o comunicazione degli atti deve essere documentata formalmente, perché sia possibile verificarne il momento e la persona cui è stato recapitato l'atto. Alcuni effetti procedurali entrano in gioco soltanto se è possibile dimostrare che gli atti sono stati debitamente notificati o comunicati.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Di norma sono oggetto di notificazione o comunicazione formale tutte le decisioni degli organi giurisdizionali (ad esempio, citazioni, sentenze e provvedimenti giudiziari), tutte le istanze di una parte (ad esempio, domande giudiziali, repliche e ricorsi) e altre dichiarazioni (sempre) indirizzate alla controparte.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione o comunicazione degli atti e la relativa modalità sono disposte dall'organo decisionale (giudice, ufficiale giudiziario), mediante il cosiddetto Zustellverfügung (decreto di notificazione o comunicazione), che l'organo decisionale stesso deve emettere sulla copia originale dell'atto da notificare o comunicare. In concreto, la procedura di notificazione o comunicazione è effettuata da un servizio di consegna. In genere si ricorre al servizio postale, ma anche ad altri fornitori del servizio universale. Per la notificazione e la comunicazione per via elettronica da parte degli organi giurisdizionali si veda il punto 6.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

In linea di principio, la risposta è no. Tuttavia, in base alla disponibilità di risorse umane, è possibile che vengano effettuate anche ricerche semplici, ad esempio una ricerca in un registro (per ulteriori informazioni, cfr. il seguente punto 4.3).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Sì. Tutti, autorità straniere incluse, possono contattare le autorità anagrafiche austriache (Gemeindeamt, Magistrat, Magistratisches Bezirksamt (ufficio comunale, autorità comunali, ufficio della circoscrizione territoriale)) per richiedere dati sull'iscrizione riguardanti la residenza principale di una persona fisica. I dati relativi all'iscrizione nei registri sono conservati nel Zentrales Melderegister (ZMR, registro anagrafico centrale), un registro pubblico che contiene i nomi di tutti gli iscritti all'anagrafe in Austria e informazioni sulla relativa residenza principale e – se del caso – sulle residenze secondarie. In Austria è obbligatoria l'iscrizione o la cancellazione dai registri della propria residenza.

Per effettuare una ricerca nel registro, occorre essere in possesso almeno dei seguenti dati riguardanti la persona oggetto della ricerca: nome, cognome e un ulteriore elemento che permetta di individuare chiaramente l'interessato (ad esempio, la data di nascita, il luogo di nascita, la nazionalità o l'indirizzo precedente).

Ulteriori informazioni su come effettuare una ricerca nel registro sono reperibili all'indirizzo http://www.help.gv.at alla sezione Dokumente und Recht (documenti e informazioni giuridiche) / Personen-Meldeauskunft (informazioni personali/relative all'iscrizione).

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Gli indirizzi dei destinatari nella Repubblica d'Austria possono essere reperiti come segue (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento):

il Zentrale Melderegister (registro anagrafico centrale, di seguito: il "registro") si trova presso il ministero federale dell'Interno austriaco. Si tratta di un registro pubblico in cui figurano tutte le persone iscritte con la propria residenza principale e, se del caso, la residenza o le residenze secondarie in Austria. Il registro contiene dati sull'identità (ad esempio nome, sesso, data di nascita, numero nel registro, nazionalità, ecc.) e dati sulla residenza delle persone fisiche.
In Austria è obbligatoria l'iscrizione o la cancellazione dai registri della propria residenza.

Le iscrizioni nel registro sono effettuate dalle varie autorità anagrafiche, dagli uffici dello stato civile e dagli uffici per la cittadinanza delle città e dei comuni austriaci. È accessibile online a tutte le autorità (ad esempio autorità distrettuali, autorità di polizia). Su richiesta, anche le banche, le compagnie di assicurazione, gli avvocati, i notai, ecc. possono avere accesso diretto, dietro accertamento del ministero dell'Interno austriaco.

Chiunque può richiedere (dietro pagamento) alle autorità anagrafiche dati sull'iscrizione riguardanti la residenza principale di una persona.

Al fine di localizzare un soggetto, sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono reperire nel registro dati sulle persone iscritte richiedendo informazioni sulla residenza principale della persona. Le informazioni sui dati relativi alla nascita possono essere richieste solo da persone in possesso di un titolo esecutivo nei confronti della persona o delle persone ricercate.

Di norma, sono fornite solo informazioni sulla residenza principale di una persona. Se la persona di cui si richiedono i dati non ha una reale residenza principale, sono fornite informazioni sull'ultima residenza principale cancellata dal registro.

È possibile ottenere dati sull'iscrizione a condizione che la persona di cui si richiedono i dati sia univocamente identificabile mediante determinati elementi, affinché le informazioni fornite non possano riguardare più di una persona. Per ottenere informazioni sono necessari il nome e il cognome della persona ricercata e almeno un ulteriore elemento che consenta di identificarla in via definitiva (ad esempio, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità o indirizzo precedente).

L'autorità competente è l'autorità anagrafica, vale a dire l'autorità comunale; nelle città a statuto particolare è il consiglio comunale e a Vienna è l'ufficio distrettuale comunale.

Le richieste di dati sull'iscrizione possono essere presentate di persona in maniera informale, per posta o tramite internet.

I dati sull'iscrizione possono essere richiesti online sul sito web del registro oppure tramite il sito oesterreich.gv.at. Occorrono una carta del cittadino attiva e uno strumento di pagamento elettronico. Le informazioni richieste sono fornite contestualmente al pagamento delle tasse amministrative. L'attuale tassa amministrativa di 3,30 EUR è dovuta anche se la ricerca non produce alcun risultato chiaro.

Per ottenere i dati sull'iscrizione è necessario presentare un documento di identità ufficiale corredato di foto. In caso di domanda scritta, occorre presentare il documento originale ufficiale o una copia autenticata da un notaio o da un organo giurisdizionale.

Le richieste scritte sono soggette a diritti pari a 14,30 EUR. Le ricerche sul registro della popolazione locale costano 2,10 EUR e quelle sul registro anagrafico centrale costano 3,30 EUR.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

In linea di principio, gli atti sono notificati o comunicati tramite un servizio di consegna, ad esempio il servizio postale o un altro fornitore di tale servizio (cfr. il precedente punto 3), oppure da funzionari del tribunale (articolo 88 del codice di procedura civile austriaco).

Esistono tuttavia anche le procedure alternative di notificazione e comunicazione presentate di seguito.

Notificazione o comunicazione tramite avviso pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti e dell'articolo 115 del codice di procedura civile austriaco

La notificazione o la comunicazione a persone di cui non si conosca l'indirizzo di consegna o a più persone non note alle autorità e per le quali non è stata autorizzata nessuna persona a ricevere la corrispondenza può essere effettuata inserendo un avviso sull'Ediktsdatei (fascicolo del provvedimento) (accessibile sul sito http://www.justiz.gv.at/ alla voce E‑Government/Ediktsdatei), in cui si segnala che l'atto da notificare o comunicare è stato depositato presso il tribunale. La notificazione deve contenere altresì brevi informazioni sui seguenti aspetti: il contenuto dell'atto da comunicare o notificare, il nome del tribunale adito, l'oggetto della controversia e le diverse possibilità per ritirare l'atto, nonché informazioni sulle conseguenze dell'avviso in termini giuridici. La notificazione o comunicazione è ritenuta effettuata non appena introdotta nel fascicolo del provvedimento.

Notificazione e comunicazione tramite un amministratore giudiziario (articoli da 116 a 118 del codice di procedura civile austriaco)

Se l'unica modalità di notificazione o comunicazione possibile è mediante avviso pubblico (inclusione nel fascicolo del provvedimento), il giudice deve nominare, su richiesta o di sua propria iniziativa, un amministratore nei casi in cui solitamente gli interessati devono intraprendere azioni per difendere i propri diritti alla luce dell'atto che deve essere notificato o comunicato loro, in particolare nel caso citazioni in giudizio. La nomina dell'amministratore deve essere pubblicata nel fascicolo del provvedimento (articolo 117 del codice di procedura civile austriaco). Si considera avvenuta la notificazione o comunicazione dell'atto non appena nominato l'amministratore e consegnatogli l'atto in questione (articolo 118 del codice di procedura civile austriaco).

Per la notificazione e la comunicazione per via elettronica da parte degli organi giurisdizionali si veda il punto 6.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Cfr. risposta al punto 6.2.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Gli organi giurisdizionali possono utilizzare l'Elektronischer Rechtsverkehr (il sistema austriaco di giustizia elettronica, ERV) per la notificazione o comunicazione elettronica degli atti alle parti o ai loro rappresentanti. Si tratta di una forma di trasmissione che segue regole tecniche precise, all'interno di una cerchia di utenti identificati. Tutte le persone fisiche e giuridiche possono potenzialmente utilizzare l'ERV, sebbene necessiti di un software speciale e, in linea di principio, del coinvolgimento di un'agenzia intermediaria.

Se la notificazione o comunicazione tramite l'ERV non è possibile, la notificazione elettronica degli atti può avvenire anche tramite un servizio amministrativo per la notificazione o comunicazione degli atti ai sensi della parte 3 della Zustellgesetz (legge sulla notificazione o comunicazione degli atti, articoli 28 e segg.).

I soggetti tenuti a utilizzare l'ERV austriaco (ma non altri sistemi di notificazione elettronica) sono i seguenti: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (avvocati), Verteidigerinnen und Verteidiger in Strafsachen (altre persone autorizzate a rappresentare un convenuto nei procedimenti penali), Notarinnen und Notare (notai), enti creditizi e finanziari (articolo 1, commi 1 e 2, della legge sulle banche – BWG), imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, punti 1, 2, 4, 6, 7 e 8 della legge del 2016 sulla vigilanza delle assicurazioni (VAG 2016), enti di previdenza sociale (articoli da 23 a 25 della legge generale sull'assicurazione sociale – ASVG, articolo 15 della legge sull'assicurazione sociale dei lavoratori autonomi – GSVG, articolo 13 della legge sull'assicurazione sociale degli agricoltori – BSVG, articolo 9 della legge sull'assicurazione malattia e infortuni dei dipendenti pubblici – B-KUVG, e articolo 4 della legge sull'assicurazione dei notai – NVG del 1972), enti pensionistici (articolo 479 dell'ASVG), la cassa per le indennità di congedo e il trattamento di fine rapporto dei lavoratori edili (articolo 14 della legge sul congedo e il trattamento di fine rapporto dei lavoratori edili – BUAG), la cassa per le retribuzioni dei farmacisti (articolo 1 della legge sulla cassa per le retribuzioni del 2002), il fondo di emergenza in caso di insolvenza (articolo 13 della legge sul fondo di emergenza in caso di insolvenza – IESG) e l'IEF Service GmbH (articolo 1 della legge sull'IEF – IEFG), la confederazione degli enti previdenziali austriaci (articolo 31 dell'ASVG), il Finanzprokuratur (procuratore finanziario, che rappresenta lo Stato in alcune cause) (articolo 1 della legge sul procuratore finanziario – ProkG), Rechtsanwaltskammern (ordini forensi), esperti e interpreti (articolo 89c, comma 5a, della legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG)).

Secondo il diritto austriaco, la notificazione elettronica tramite e-mail non è consentita.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Notificazione o comunicazione sostitutiva

Qualora la legge vieti espressamente all'incaricato della notificazione o comunicazione di consegnare un atto a un sostituto del destinatario, la procedura viene detta "notificazione o comunicazione personale" e l'atto è consegnato brevi manu alla persona cui deve essere notificato o comunicato. Questa disposizione si applica soltanto in circostanze eccezionali.

In tutti gli altri casi, la notificazione o comunicazione sostitutiva è consentita. Pertanto, se non è possibile reperire il destinatario all'indirizzo di consegna, gli atti possono – in linea di principio – essere recapitati a uno degli adulti che vivono presso lo stesso indirizzo di consegna del destinatario oppure agli impiegati o datori di lavoro del destinatario che accettino di ricevere gli atti (articolo 16, comma 2, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti). La legislazione si riferisce a tale persona come Ersatzempfänger (sostituto del destinatario).

Ciononostante, la notificazione o comunicazione sostitutiva è possibile soltanto se l'incaricato della notificazione o comunicazione abbia ragioni per ritenere che il destinatario sia regolarmente presente all'indirizzo di consegna.

Conformemente all'articolo 103 del codice di procedura civile austriaco, una persona non può agire quale sostituto per il ricevimento degli atti se costituita a giudizio come parte avversa del destinatario.

Conformemente all'articolo 16, comma 5, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti, la notificazione o comunicazione sostitutiva non è considerata avvenuta se il destinatario non è potuto venire a conoscenza degli atti notificati o comunicati in tempo, perché assente dall'indirizzo di consegna (ad esempio, perché in viaggio, in ospedale o in custodia). Ciononostante la notificazione o comunicazione prende effetto il giorno successivo al ritorno del destinatario all'indirizzo di consegna.

Deposito

Se il documento non può essere notificato o comunicato all'indirizzo di consegna (perché né il destinatario né il sostituto destinatario sono presenti) e l'incaricato della consegna ha motivo di ritenere che il destinatario sia regolarmente presente all'indirizzo di consegna, il documento deve essere depositato, nel caso di notificazione o comunicazione mediante il servizio di consegna, presso l'ufficio competente e, negli altri casi, presso l'ufficio comunale o presso l'autorità, se si trova nello stesso comune (articolo 17 della legge sulla notificazione e la comunicazione).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Per dettagli, cfr. punti 7.1 e 7.3.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il destinatario deve essere informato del deposito degli atti per mezzo di un avviso di deposito (lasciato nella cassetta delle lettere o affisso sulla porta di ingresso), su cui devono essere riportati il nome del luogo in cui sono stati depositati gli atti, l'inizio e la durata dei termini per il ritiro e gli effetti del deposito (articolo 17, comma 2, della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti). Conformemente all'articolo 17, comma 3, della suddetta legge, il termine per il ritiro inizia a decorrere dal giorno in cui l'atto è messo per la prima a volta a disposizione per essere ritirato e dura almeno due settimane. L'atto depositato è considerato notificato o comunicato il primo giorno del termine per il ritiro (notificazione o comunicazione fittizia). Tuttavia ciò non si applica laddove il destinatario non sia venuto a conoscenza degli atti notificati o comunicati perché assente dall'indirizzo di consegna. Ciononostante, anche in questo caso all'ultimo capoverso dell'articolo 17, comma 3, la legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti austriaca prevede che gli atti siano considerati notificati o comunicati il giorno immediatamente successivo al rientro del destinatario all'indirizzo di consegna entro la fine dei termini per il ritiro, quando avrebbe potuto ritirare l'atto depositato. In caso non sia ritirato (il che non modifica assolutamente il fatto che la notificazione o comunicazione sia avvenuta mediante deposito), l'atto depositato deve essere rispedito all'autorità giudiziaria mittente alla scadenza del termine per il ritiro.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario o il sostituto che vive nella stessa abitazione rifiuta di ricevere l'atto senza un valido motivo, l'atto è lasciato presso l'indirizzo di consegna, o in caso non sia possibile, depositato senza notifiche scritte. La notificazione o comunicazione si considera avvenuta nel momento in cui l'atto è lasciato o depositato (articolo 20 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La notificazione e la comunicazione degli atti a mezzo posta deve essere conforme alla convenzione dell'Unione postale universale ed effettuata con ricevuta di ritorno internazionale. L'atto deve essere recapitato al destinatario oppure – nell'impossibilità di notificarlo o comunicarlo al destinatario – a un'altra persona autorizzata a riceverlo conformemente alla legge del paese in cui è consegnato (ad esempio, persona autorizzata o sostituto del destinatario). In Austria si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti relative ai sostituiti del destinatario per il ricevimento degli atti (cfr. il precedente punto 7.1).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

La questione relativa alla possibilità di depositare l'atto e, in caso sia possibile, a quali condizioni è disciplinata dalla legislazione nazionale del paese in cui è consegnato l'atto.
A norma delle disposizioni pertinenti del diritto austriaco, l'atto può essere depositato purché siano rispettate le condizioni necessarie (cfr. il precedente punto 7).

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Cfr. punto 7.3 di cui sopra.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì. L'incaricato della consegna deve certificare l'avvenuta notificazione o comunicazione dell'atto, registrandola sull'avviso di ricevimento (conferma del recapito, ricevuta di ritorno). La persona che riceve l'atto deve confermare la notificazione o comunicazione, firmando l'avviso di ricevimento, scrivendo la data e, qualora non sia l'effettivo destinatario, precisando il legame con questi. Se la persona che riceve l'atto rifiuta di confermare il recapito, l'incaricato della consegna annota il fatto e la data sull'avviso di ricevimento e, ove opportuno, precisa il legame tra la persona che riceve l'atto e il destinatario. L'avviso di ricevimento deve essere rispedito al mittente senza indugio.

La spedizione dell'avviso di ricevimento può essere sostituita dalla trasmissione per via elettronica di una copia dell'avviso stesso o dei suoi dati, se l'autorità non ha escluso tale possibilità apponendo l'apposita dicitura sull'avviso di ricevimento. L'originale dell'avviso di ricevimento deve essere conservato per almeno cinque anni dalla trasmissione e presentato senza indugio all'autorità che ne faccia richiesta.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

È possibile sanare i casi in cui la notificazione o comunicazione è considerata nulla perché non conforme alle disposizioni giuridiche. Innanzitutto, laddove la procedura di notificazione o comunicazione presenti lacune, la norma di base dell'articolo 7 della legge austriaca sulla notificazione e la comunicazione degli atti prevede che l'atto è comunque da ritenersi notificato o comunicato nel momento in cui è effettivamente recapitato al destinatario. Se è stata designata una persona autorizzata a ricevere l'atto, detta persona deve essere considerata il destinatario. In caso contrario, la notificazione o comunicazione diverrebbe valida solo nel momento in cui l'atto è effettivamente recapitato alla persona autorizzata a riceverlo. Inoltre la legge sulla notificazione o comunicazione degli atti (articolo 16, comma 5 e articolo 17, comma 3) stabilisce norme specifiche per sanare le lacune della notificazione o comunicazione degli atti nei casi seguenti: se il destinatario non è potuto venire a conoscenza degli atti notificati o comunicati a tempo debito perché assente dall'indirizzo di consegna, la notificazione o comunicazione sostitutiva non è andata a buon fine o gli atti sono stati depositati. Il vizio è sanato il giorno seguente il rientro del destinatario all'indirizzo di consegna. Tuttavia, qualora i documenti siano stati depositati, l'elemento cruciale è il fatto che il destinatario deve rientrare entro i termini previsti per il ritiro e ritirare l'atto depositato l'indomani. Se non è previsto alcun termine per porre rimedio ai vizi nei casi di notificazione o comunicazione sostitutiva invalida oppure se l'atto non ha potuto essere notificato o comunicato mediante deposito, è impossibile rimediare alla situazione laddove il destinatario ritorni oltre i termini per il ritiro. Se il destinatario torna in tempo per ritirare la corrispondenza proprio il primo giorno dei termini per il ritiro, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata il giorno stesso poiché l'intero termine per il ritiro è rimasto intatto. Se il destinatario torna in seguito, la notificazione o comunicazione non è considerata avvenuta sino al giorno immediatamente successivo al ritorno del destinatario. È essenziale garantire sempre alla persona che riceve l'atto l'intera durata dei termini legali che iniziano a decorrere dalla notificazione o comunicazione degli atti, in particolare i termini di ricorso.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Il diritto di ricorso nei confronti della corrispondente decisione giudiziaria.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Non si applicano commissioni.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2023

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