Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Cechia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione e comunicazione degli atti è compito procedurale svolto dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento giudiziario. L'autorità giudiziaria notifica diversi atti concernenti il procedimento giudiziario (ad esempio, l'istanza, l'atto di citazione, la copia scritta della sentenza, ecc.) alle parti del procedimento stesso, alle persone in esso coinvolte e ad altri soggetti.

Per garantire la certezza del diritto e la tutela delle parti, la notificazione e comunicazione degli atti comporta importanti conseguenze procedurali. Per esempio, solo una sentenza regolarmente notificata e comunicata può produrre effetti giuridici ed essere considerata pertanto definitiva e vincolante riguardo ai rapporti legali cui si riferisce.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutte le comunicazioni la cui consegna produce effetti giuridici devono essere oggetto di notificazione o comunicazione formale. La necessità di una procedura formale di recapito scaturisce dall'esigenza per l'autorità giudiziaria di accertare che un determinato atto sia stato effettivamente notificato e che la notificazione e comunicazione nel corso del procedimento giudiziario in questione producano gli effetti richiesti.

Secondo la legge n. 99/1963 del codice di procedura civile (di seguito "CPC" o "codice di procedura civile"), gli atti giudiziari sono notificati o comunicati personalmente al destinatario oppure mediante posta ordinaria, a seconda del tipo di atto. La consegna brevi manu al destinatario avviene se ciò è previsto dalla legge (per esempio, notifica dell'istanza al convenuto o della sentenza alle parti del procedimento) oppure se così è deciso dal giudice. Tutti gli altri atti sono notificati o comunicati mediante posta ordinaria.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Gli organi cui è affidata la notificazione e comunicazione degli atti giudiziari sono gli organi giurisdizionali, attraverso gli organi a ciò preposti (ufficiali giudiziari addetti alle notificazioni, organi della polizia giudiziaria, ufficiali giudiziari in generale, operatori del servizio postale e, in base a determinate condizioni, per alcuni indirizzi anche gli organi della polizia penitenziaria, gli istituti di istruzione istituzionale o protetta, gli istituti di custodia preventiva, l'amministrazione militare regionale, il ministero degli Interni e il ministero della Giustizia).

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Se la domanda contiene il recapito del destinatario al quale non è possibile notificare l'atto, l'organo giurisdizionale consulta il sistema informatico pertinente al fine di accertare l'indirizzo di residenza permanente (per una persona fisica), l'indirizzo dell'attività professionale (per un lavoratore autonomo) oppure l'indirizzo della sede legale o dell'unità organizzativa iscritta nell'apposito registro (per una persona giuridica).

L'organo giurisdizionale accerta inoltre se il destinatario disponga di un recapito elettronico per dati (posta certificata) rubricato nella Repubblica ceca; in tal caso, gli atti sono notificati a tale indirizzo elettronico attraverso la rete pubblica di dati. Solo le persone giuridiche e, dal 1° gennaio 2023 i lavoratori autonomi, hanno l'obbligo di creare un tale recapito elettronico per dati. Per le persone fisiche che non esercitano un'attività di lavoro autonomo, tale recapito elettronico per dati è facoltativo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Le informazioni sul domicilio attuale di una persona fisica in Repubblica ceca possono essere ottenute innanzitutto consultando il sistema informatico del registro della popolazione nazionale. Tutte le autorità giudiziarie ceche hanno accesso al suddetto sistema e possono ottenere dati da esso estratti alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 133/2000 sul registro della popolazione relativo agli abitanti e sui codici di identificazione personale (legge sul registro della popolazione), nonché alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dalla legge n. 110/2019 Rec. relativa al trattamento dei dati personali. Per quanto concerne le domande provenienti dall'estero, le informazioni personali contenute nel sistema informatico sono fornite su richiesta di una persona che si trova all'estero o dell'ambasciata di un altro Stato, soltanto se previsto da un trattato internazionale vincolante per la Repubblica ceca (articolo 8, comma 9, della legge sul registro della popolazione). Le autorità giudiziarie della Repubblica ceca hanno altresì accesso a un sistema informatico sulle persone straniere, conservato a norma della legge n. 326/1999 sulla residenza degli stranieri in Repubblica ceca.

Le informazioni sulle persone giuridiche e sugli esercenti di attività commerciali, che risiedono o svolgono un'attività commerciale nella Repubblica ceca e chiedono di essere registrati, sono contenute in un registro pubblico conformemente alla legge 304/2013 sui registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche. Un registro pubblico consiste in un elenco pubblico in cui sono registrate le informazioni previste dalla legge relative alle persone giuridiche e ai soggetti che esercitano attività commerciali e include una raccolta di documenti. Il registro è accessibile sia ai cittadini cechi sia agli stranieri e tutti possono consultarlo e copiare o estrarre dati in esso contenuti. Il registro pubblico è conservato in formato elettronico ed è quindi accessibile da una postazione remota al seguente indirizzo: https://www.czso.cz/csu/res/business_register.

Le informazioni sul sito sono accessibili gratuitamente. È previsto il pagamento di 50 CZK per pagina o porzione di pagina in caso di elaborazione di una parte integrativa, un duplicato o una copia del documento depositato nella raccolta di documenti, inclusi i dati estratti dal registro commerciale ceco, laddove non vengano effettuate verifiche, e di 70 CZK in caso di verifiche.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) - prevedendo autorità designate alle quali i soggetti mittenti possono trasmettere le domande relative all'accertamento dell'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare. Per quanto riguarda le autorità in questione, la Repubblica ceca ha comunicato quanto segue:

Il tribunale distrettuale (a Praga: tribunale circoscrizionale, a Brno: tribunale municipale) competente per l'ultimo indirizzo conosciuto del destinatario dell'atto da notificare, se tale informazione è disponibile, o nella competenza territoriale del quale si trova la persona, a seconda delle informazioni sono disponibili.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

Conformemente alle norme della Repubblica ceca, un'autorità giudiziaria notifica o comunica atti scritti nel corso di un'udienza o di un'altra azione legale. Laddove non sia possibile procedere in tal modo, l'autorità giudiziaria notifica o comunica un atto al destinatario inviandolo alla rispettiva casella di posta elettronica (data mailbox) tramite una rete di dati pubblica. Qualora ciò non sia possibile, l'autorità giudiziaria consegna l'atto, su richiesta del destinatario, a un altro recapito o indirizzo elettronico.

Se un documento non può essere notificato o comunicato utilizzando queste modalità, l'autorità giudiziaria ordina che l'atto sia notificato o comunicato da un organo incaricato della notificazione o comunicazione (per maggiori informazioni, cfr. il punto 3), da una parte del procedimento o dal rappresentante designato per la notificazione e comunicazione degli atti (articoli 45, 46 quater, 47 e 48 del CPC).

Un'autorità giudiziaria può altresì notificare o comunicare un atto mediante affissione nella bacheca ufficiale (articolo 50 terdecies del CPC), alle condizioni espressamente previste dalla legge.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti consiste nel notificare o comunicare un atto tramite una rete di dati pubblica a una casella di posta elettronica (data mailbox).

Nell'impossibilità di procedere a tale modalità di notificazione o comunicazione, l'autorità giudiziaria può inviare un atto a un indirizzo elettronico fornito dal destinatario, a condizione che questi abbia chiesto all'autorità giudiziaria di notificare o comunicare l'atto in questo modo o abbia dato il proprio consenso per questo tipo di notificazione o comunicazione e purché abbia designato un prestatore di servizi di certificazione accreditato che abbia rilasciato e registrato una certificazione qualificata o abbia presentato un certificato qualificato valido. Se viene utilizzata questa modalità di notificazione o di comunicazione, l'autorità giudiziaria chiede al destinatario di confermare la notificazione o comunicazione entro tre giorni dall'invio degli atti, trasmettendo un messaggio di dati che rechi la firma elettronica riconosciuta dell'interessato. Se un atto inviato a un indirizzo elettronico è rispedito all'autorità giudiziaria come non recapitabile o se il destinatario non conferma di avere ricevuto l'atto entro tre giorni dalla data dell'invio, la notificazione o comunicazione è considerata invalida.

La legge non prevede altre modalità di notificazione o comunicazione per via elettronica.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Comunicazione o notificazione a un indirizzo elettronico (posta elettronico), classificabile al punto b).

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

L'avviso di consegna di un atto trasmesso a mezzo posta elettronica deve recare una firma elettronica avanzata con certificato qualificato di firma elettronica o una firma elettronica qualificata.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Riguardo a questa domanda, si vedano altresì le informazioni fornite in precedenza al punto 5.

Il codice di procedura civile distingue tra due tipi di notificazione e comunicazione: notificazione o comunicazione personale e notificazione o comunicazione di altri atti.

Se gli atti da notificare o comunicare devono essere notificati o comunicati personalmente a norma di legge e l'organo incaricato della notificazione o comunicazione non è riuscito a recapitarli al destinatario, l'atto è conservato presso la sede degli uffici postali o un tribunale e al destinatario è lasciato un avviso con la richiesta di ritirare l'atto (cfr. il seguente punto 7.2).

Nel caso di atti per cui non è prescritta la notificazione o comunicazione personale (ossia, nel caso della cosiddetta "notificazione o comunicazione di altri atti"), gli atti vengono depositati nella cassetta delle lettere del destinatario, se non reperibile, e sono considerati notificati o comunicati nel momento del deposito nella cassetta delle lettere. Nell'impossibilità di lasciare l'atto nella cassetta delle lettere, l'autorità giudiziaria procede a notificarlo o comunicarlo mediante affissione nella bacheca ufficiale (articolo 50 del codice di procedura civile).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Gli atti oggetto di notificazione o comunicazione personale sono considerati recapitati il decimo giorno dalla data in cui l'atto è disponibile per il ritiro (ossia, dalla data in cui l'atto è stato depositato presso un ufficio postale o autorità giudiziaria o, in caso non sia possibile lasciare un avviso nel luogo del recapito, dall'affissione nella bacheca ufficiale di un avviso con la richiesta di ritirare l'atto). Un atto è considerato notificato o comunicato anche qualora il destinatario non sia a conoscenza del deposito dell'atto. Allo scadere del termine di dieci giorni senza ritiro dell'atto, l'organo incaricato della notificazione o comunicazione lascia il documento nella cassetta delle lettere del destinatario e, qualora non ve ne sia una, rispedisce il documento all'autorità giudiziaria mittente e affigge nella bacheca ufficiale del tribunale un avviso al riguardo. Per alcuni atti (essenzialmente le ingiunzioni di pagamento di una cambiale, le ingiunzioni di pagamento e le ingiunzioni di pagamento europee), la notificazione o comunicazione sostitutiva è vietata per legge o per decisione di un'autorità giudiziaria – allo scadere del termine di dieci giorni gli atti sono rispediti all'autorità giudiziaria mittente e non sono considerati notificati o comunicati (articolo 49, comma 5, del CPC).

La notificazione o comunicazione degli atti mediante una rete di dati pubblica è ritenuta equivalente alla notificazione o comunicazione personale. Un atto notificato o comunicato a una casella di posta elettronica (data mailbox) è considerato recapitato quando il soggetto che può accedere all'atto, per l'autorizzazione concessagli, accede alla casella di posta. Se la persona non si collega entro 10 giorni dalla data alla quale il documento vi è stato depositato, si ritiene che esso sia stato notificato l'ultimo giorno di tale termine; il principio non si applica se la notifica indiritte è esclusa per l'atto in questione (articolo 17, commi 3 e 4, della legge nº 300/2008 Rec. relativa agli atti elettronici e alla conversione autorizzata di documenti).

Gli altri atti (per cui non è prevista la notificazione o comunicazione personale) sono considerati notificati o comunicati il giorno in cui vengono depositati nella cassetta delle lettere o, nel caso della notificazione o comunicazione mediante affissione nella bacheca ufficiale del tribunale, il decimo giorno dopo l'affissione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Il destinatario è informato del deposito di un atto presso un ufficio postale con un avviso scritto recante una richiesta di ritiro dell'atto, lasciato dall'autorità responsabile della notificazione o comunicazione nel modo opportuno (solitamente, depositandolo nella cassetta delle lettere). In caso non sia possibile lasciare l'avviso nel luogo del tentativo di consegna, l'autorità responsabile della notificazione o comunicazione rispedisce l'atto all'autorità giudiziaria mittente, che a sua volta affigge nella propria bacheca ufficiale un avviso con la richiesta di ritirare l'atto.

Una domanda deve includere le informazioni specificate nelle disposizioni legislative (articolo 50 nonies del CPC), in particolare la designazione dell'autorità giudiziaria, dell'atto da notificare o comunicare, del destinatario e del rispettivo indirizzo, dell'autorità responsabile della notificazione o comunicazione e il nome e cognome dell'incaricato della notificazione o comunicazione, nonché la rispettiva firma. Se non è esclusa la notificazione o comunicazione sostitutiva, la notificazione o comunicazione deve contenere altresì un avviso sulle conseguenze legali del mancato ritiro dell'atto. Deve precisare altresì per chi, dove e in che data il documento è disponibile per il ritiro e la data a partire dalla quale è possibile ritirare l'atto, nonché gli orari.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Il rifiuto di accettare gli atti da notificare o comunicare è disciplinato dall'articolo 50 quater del CPC, in base al quale se il destinatario o la persona che riceve l'atto ne rifiuta la notificazione o comunicazione, l'atto è considerato notificato o comunicato il giorno del rifiuto. Il destinatario deve essere informato delle conseguenze del rifiuto. A norma della legislazione ceca, la stessa modalità di notificazione o comunicazione fittizia si applica laddove il destinatario rifiuti di esibire un documento di identità o di collaborare in altro modo ai fini della corretta notificazione o comunicazione. In questo caso un documento è ritenuto notificato o comunicato il giorno del rifiuto di esibire un documento di identità o di collaborare. In base al diritto ceco, la legittimità del rifiuto non è oggetto di alcuna verifica e la notificazione o comunicazione fittizia scatta automaticamente al momento del rifiuto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel notificare o comunicare atti provenienti dall'estero, le Poste della Repubblica ceca procedono in modo analogo alle consegne nazionali. Pertanto, a meno che il plico o l'avviso di consegna non indichi specificatamente che l'atto può essere notificato o comunicato soltanto personalmente, l'atto può essere notificato o comunicato non solo al destinatario, ma anche al suo procuratore, al legale rappresentante o a un procuratore del legale rappresentante, soggetti alle stesse condizioni previste per il destinatario (ossia, l'interessato è tenuto a esibire un documento di identità e confermare il ricevimento del documento apponendo la propria firma).

Inoltre, in base ai termini e alle condizioni dei servizi postali, la corrispondenza può essere recapitata presso il luogo dell'indirizzo postale alle seguenti persone:

1. se la corrispondenza è destinata a una persona fisica:

  • una persona fisica maggiore di 15 anni che si trovi nell'appartamento, ufficio, stabilimento o altra struttura annessa designata con il nome e cognome del destinatario oppure a una persona che abbia lo stesso cognome del destinatario e che confermi l'avvenuta consegna apponendo la propria firma;

2. se la corrispondenza è destinata a una persona giuridica:

  • una persona fisica che confermi il ritiro dell'atto con la propria firma e dimostri di essere una persona autorizzata;
  • una persona fisica maggiore di 15 anni che si trovi presso l'ufficio, lo stabilimento o altra struttura annessa designata con il nome del destinatario che confermi di aver ricevuto l'atto apponendo la propria firma e documenti il proprio nome e cognome.

Nel caso in cui non sia possibile recapitare l'atto a nessuna delle suddette persone, l'ufficio postale può consegnarlo a una persona fisica maggiore di 15 anni, in particolare un vicino del destinatario che acconsenta a recapitare l'atto al destinatario e che ne confermi l'avvenuta consegna apponendo la propria firma.

Ciò non è possibile se:

  1. il destinatario ha fornito alle Poste ceche una dichiarazione in cui esprime il proprio disaccordo per questa modalità di consegna;
  2. il destinatario ha fornito alle Poste ceche una dichiarazione in cui afferma che i servizi postali possono consegnargli la corrispondenza soltanto personalmente;
  3. il costo dichiarato supera le 10 000 CZK (articolo 25, comma 6, dei termini e delle condizioni dei servizi postali).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Nel caso della notificazione o comunicazione di un atto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (ossia, mediante i servizi postali, piuttosto che attraverso l'organo ricevente) e se non è possibile notificare o comunicare l'atto, questo è depositato e viene lasciato un avviso nella cassetta delle lettere, in cui si chiede al destinatario di ritirare la corrispondenza entro un termine fissato presso uno specifico ufficio postale. Se non è ritirata entro il termine stabilito, la corrispondenza è rispedita al mittente come non recapitabile.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Nel caso della notificazione o comunicazione brevi manu al destinatario tramite i servizi postali di un altro Stato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, il destinatario può ritirare la corrispondenza entro 15 giorni dalla data in cui questa è disponibile per il ritiro. Il destinatario è informato del deposito della corrispondenza con un avviso scritto in cui gli viene chiesto di ritirare la corrispondenza, lasciato nella cassetta delle lettere del domicilio dall'organo incaricato della notificazione o comunicazione.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Nel caso in cui un'autorità giudiziaria trasmetta un atto nel corso di un'udienza o di un'altra azione legale iscritta nei registri del tribunale, la notificazione o comunicazione sarà indicata nei registri. A parte altre informazioni (articolo 40, comma 6, del CPC), nei registri occorre precisare la natura dell'atto. Il protocollo deve essere firmato dalla persona che notifica o comunica l'atto e da quella che lo riceve.

Per la notificazione o comunicazione attraverso una rete di dati pubblica in una casella di posta elettronica (data mailbox), cfr. il precedente punto 7.2.

Se un atto è notificato o comunicato attraverso una rete di dati pubblica a un indirizzo elettronico, la notificazione o comunicazione è documentata da un messaggio di dati inviato dal destinatario recante la sua firma elettronica riconosciuta, con cui egli conferma il ricevimento dell'atto.

Se l'autorità giudiziaria notifica o comunica un atto nel corso di un'azione per cui non vengono elaborati registri giudiziari, o attraverso un organo incaricato della notificazione o comunicazione, il tipo di atto è annotato sull'avviso di notificazione o comunicazione. Un avviso di notificazione o comunicazione costituisce un documento pubblico. A meno che non dimostrato diversamente, i dati riportati sull'avviso di notificazione o comunicazione sono ritenuti corretti.

Su un avviso di notificazione o comunicazione devono figurare:

  1. la designazione dell'autorità giudiziaria che ha chiesto la notificazione o comunicazione dell'atto;
  2. la designazione dell'organo incaricato della notificazione o comunicazione;
  3. la designazione del tipo di atto da notificare o comunicare;
  4. la designazione del destinatario e l'indirizzo cui deve essere notificato o comunicato l'atto;
  5. una dichiarazione emessa dall'organo incaricato della notificazione o comunicazione che indichi la data in cui non è stato possibile reperire il destinatario, la data in cui l'atto è stato consegnato al destinatario o alla persona che lo riceve, la data in cui l'atto è disponibile per il ritiro, la data del rifiuto di accettare l'atto che doveva essere notificato o comunicato o di fornire la collaborazione necessaria ai fini della corretta notificazione o comunicazione;
  6. l'ora e i minuti della notificazione e comunicazione, se è necessario indicare l'"ora esatta della notificazione o comunicazione";
  7. il nome e cognome dell'incaricato della notificazione o comunicazione, la firma e l'apposizione del timbro ufficiale dell'organo incaricato della notificazione e comunicazione;
  8. il nome e cognome della persona che ha ritirato l'atto oppure che si è rifiutata di ricevere l'atto da notificare o comunicare o di fornire la collaborazione necessaria ai fini della corretta notificazione o comunicazione dell'atto, laddove queste informazioni siano note all'organo incaricato della notificazione o comunicazione, informazioni sul legame tra tale persona e il destinatario, se l'atto è ritirato a nome del destinatario, e la firma di tale persona;
  9. informazioni sull'eventuale divieto di depositare l'atto nella cassetta delle lettere.

In caso di deposito nella cassetta delle lettere, l'avviso di notificazione o comunicazione deve contenere altresì informazioni sull'eventualità che al destinatario sia lasciato un avviso in cui gli si chieda di ritirare l'atto.

Se il destinatario o la persona che riceve l'atto ritira un atto depositato, l'avviso di notificazione o comunicazione deve contenere altresì:

  1. il nome e cognome della persona che si è occupata di notificare o comunicare l'atto, la firma e l'apposizione del timbro ufficiale dell'organo incaricato della notificazione e comunicazione;
  2. una dichiarazione dell'organo incaricato della notificazione o comunicazione, che indichi la data del ritiro del documento;
  3. l'ora e i minuti della notificazione e comunicazione, se è necessario indicare l'"ora esatta della notificazione o comunicazione";
  4. il nome e il cognome della persona che ha ritirato il documento depositato e la rispettiva firma.

Se il destinatario o la persona che riceve l'atto rifiuta di accettarne la notificazione o comunicazione o non fornisce la collaborazione necessaria ai fini della corretta notificazione o comunicazione dell'atto, sull'avviso di notificazione o comunicazione devono figurare altresì informazioni sull'eventuale comunicazione, a voce o per iscritto, di istruzioni sulle conseguenze del rifiuto di ricevere l'atto o di collaborare, nonché le eventuali motivazioni del rifiuto di accettare l'atto o di collaborare.

Se un atto è notificato o comunicato con la modalità ordinaria, ma non è recapitato al destinatario o alla persona autorizzata a ricevere l'atto, l'avviso di notificazione o comunicazione deve includere altresì:

  1. una dichiarazione dell'organo incaricato della notificazione o comunicazione che indichi la data in cui l'atto è stato depositato presso la cassetta della posta del domicilio o un'altra cassetta della posta utilizzata dal destinatario;
  2. l'ora e i minuti della notificazione e comunicazione, se è necessario indicare l'"ora esatta della notificazione o comunicazione";
  3. il nome e cognome dell'incaricato della notificazione o comunicazione, la firma e l'apposizione del timbro ufficiale dell'organo incaricato della notificazione e comunicazione.

Se la persona che riceve l'atto non può confermare la notificazione o comunicazione di un atto con la propria firma, un'altra persona fisica idonea, deve confermare il recapito a tale persona firmando l'avviso di notificazione o comunicazione.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La legislazione ceca non ammette mezzi per porre rimedio ai casi di notificazione o comunicazione invalida. In caso di violazione della procedura statutaria nel notificare o comunicare uno specifico atto è necessario procedere a una nuova notificazione o comunicazione.

Considerato che la legislazione ceca consente la notificazione o comunicazione "sostitutiva" e la relativa notificazione o comunicazione fittizia, la notificazione o comunicazione può essere considerata invalida qualora il destinatario non abbia potuto venire a conoscenza dell'atto a causa di un problema oggettivo.

L'autorità giudiziaria competente dichiara invalida la notificazione o comunicazione solo su richiesta della parte cui era indirizzato l'atto in questione (ad eccezione dei procedimenti non contenziosi in cui un tribunale può riesaminare d'ufficio gli effetti della notificazione o comunicazione). La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui il destinatario è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza dell'atto oggetto della notificazione o comunicazione. L'autorità giudiziaria dichiara invalida la comunicazione o notificazione soltanto laddove il destinatario non abbia potuto prendere visione dell'atto per un giustificato motivo. La parte deve quindi addurre nella domanda prove che dimostrino la tempestività (il suddetto termine di 15 giorni) e la giustificabilità della domanda. Tra i giustificati motivi rientrano malattie, ricoveri, ecc., ossia ragioni che comportino un ostacolo oggettivo che abbia impedito alla parte di prendere conoscenza dell'atto. La notificazione o comunicazione non può essere dichiarata invalida se il destinatario l'ha evitata consapevolmente oppure qualora non risieda in modo permanente all'indirizzo di corrispondenza indicato (le parti sono tenute a fornire per la notificazione e comunicazione l'indirizzo della residenza effettiva).

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

La decisione che stabilisce che il rigetto è ingiustificato può essere impugnata.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Nella Repubblica ceca la comunicazione o notificazione non è a pagamento. Di norma i costi della notificazione e comunicazione degli atti sono sostenuti dall'autorità giudiziaria che se ne occupa.

Ultimo aggiornamento: 28/06/2023

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